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Ordinanza

Ordinanza n. 5233/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'ottemperanza del decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 15 luglio 2021 (R.G. -OMISSIS-).

Giustizia amministrativa202405891

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto di liquidazione del compenso per patrocinio a spese dello Stato emesso dal Tribunale di Napoli Nord

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a. per ottenere l’esecuzione del decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 15 luglio 2021, relativo al compenso di € 778,75, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, per il patrocinio a spese dello Stato. Il precedente giudizio di ottemperanza era stato definito con sentenza del TAR del 7 aprile 2025, che aveva accolto il ricorso, nominato un commissario ad acta e condannato l’amministrazione al pagamento delle spese processuali. Il commissario, insediatosi il 25 giugno 2025 a causa dell’inerzia dell’amministrazione, ha depositato il 11 maggio 2026 la relazione conclusiva, dichiarando di avere eseguito il pagamento dovuto alla ricorrente e delle spese processuali in favore del difensore antistatario, e ha chiesto la liquidazione del proprio compenso. Il TAR ha rilevato che il pagamento delle spese processuali al difensore risultava documentato, mentre mancava una quietanza o una dichiarazione liberatoria della ricorrente idonea a provare l’effettivo pagamento dell’importo principale.

La decisione

Il TAR non ha accolto, allo stato, la richiesta di liquidazione del compenso del commissario ad acta e si è riservato di provvedere dopo l’integrazione documentale. Il pagamento delle spese processuali al difensore antistatario è stato ritenuto provato; invece, l’incarico commissariale non è stato considerato integralmente assolto perché non risultava documentato, mediante quietanza o dichiarazione liberatoria del creditore, il pagamento dell’importo dovuto alla ricorrente. Il commissario è stato quindi invitato ad acquisire e depositare la documentazione comprovante l’erogazione del pagamento. L’ordinanza è stata comunicata alle parti e al commissario ad acta.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione del decreto di liquidazione e della precedente sentenza del TAR.

  • art. 82 d.P.R. 115/2002

    È richiamato quale fondamento della liquidazione del compenso spettante per il patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 86, comma 2, c.p.a.

    È stato richiamato nel precedente giudizio per la richiesta di correzione di errore materiale, poi rigettata; il TAR aveva precisato che l’accoglimento comprendeva implicitamente la rifusione del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la liquidazione del compenso spettante al commissario ad acta può essere rinviata quando non sia comprovato documentalmente l’integrale adempimento dell’incarico conferito dal giudice.
  • Il commissario ad acta che dichiari di avere eseguito un pagamento deve depositare documentazione idonea a provarne l’effettiva erogazione al creditore; la sola relazione conclusiva non è sufficiente quando manchi una quietanza o una dichiarazione liberatoria.
  • La prova del pagamento delle spese processuali in favore del difensore antistatario non dimostra anche il pagamento della distinta somma dovuta alla parte rappresentata: ciascuna obbligazione deve essere autonomamente documentata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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