Cassazione Civile, Ordinanza n. 06326/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un appalto affidato da un comune a una società cooperativa, poi posta in liquidazione coatta amministrativa. La cooperativa convenne il comune chiedendo, in via principale, la declaratoria di illegittimità della risoluzione in danno dell'appalto e il pagamento delle riserve iscritte in contabilità. Il comune resistette e propose a sua volta domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni asseritamente causati dall'inadempimento dell'appaltatrice. Dopo l'apertura della liquidazione coatta, il giudizio proseguì per le domande della cooperativa; il comune presentò tardivamente una domanda di ammissione del proprio credito in sede concorsuale. Il Tribunale qualificò però quel deposito come opposizione allo stato passivo, convertì il procedimento in tale rito e, ritenendo non operanti le preclusioni tipiche dell'opposizione, decise nel merito sulla base dell'istruttoria già svolta, ammettendo al passivo il credito residuo del comune dopo compensazione. La società in LCA ricorse per cassazione denunciando violazione degli artt. 209, 98 e 99 l.fall. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che: 1) una volta qualificato il giudizio come opposizione allo stato passivo, il ricorso del comune avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile perché non proposto con le forme e i tempi previsti; 2) comunque il giudice non avrebbe potuto utilizzare prove tardivamente acquisite e istruttoria svolta in modo incompatibile con le preclusioni dell'art. 99 l.fall. Il comune resistette e propose ricorso incidentale condizionato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale. Ha richiamato un precedente recente che, in tema di liquidazione coatta amministrativa aperta dopo il d.lgs. n. 5/2006, chiarisce che la domanda tardiva di ammissione del credito va proposta al commissario liquidatore, che la esamina nel progetto di stato passivo, con successiva decisione del giudice istruttore secondo le forme degli artt. 93-97 l.fall. e decreto impugnabile ex artt. 98 e 99 l.fall. Tuttavia, nel caso concreto, la Corte ha osservato che il comune aveva correttamente presentato una domanda tardiva e che il Tribunale aveva erroneamente convertito tale domanda in opposizione allo stato passivo. Proprio perché si trattava di domanda tardiva, non operavano né l'inammissibilità dedotta dalla cooperativa né le preclusioni processuali proprie dell'art. 99 l.fall. Prima che si concludesse la fase amministrativa e il giudice istruttore assumesse il provvedimento, non potevano infatti formarsi le preclusioni assertive e probatorie. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state compensate integralmente per la novità del principio chiarito dalla giurisprudenza richiamata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo della ricorrente principale di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
comma 2; in precedenza il comma 3 rinviava agli artt. da 98 a 103 in quanto applicabili
per la liquidazione coatta amministrativa aperta dopo il d.lgs. n. 5/2006, le domande tardive e le impugnazioni dello stato passivo seguono il rinvio alla disciplina fallimentare; per le domande tardive opera il rinvio all'art. 101 l.fall., con sostituzione del commissario liquidatore al curatore e del giudice istruttore al giudice delegato
la domanda tardiva non va indirizzata al giudice, ma al commissario liquidatore, secondo la scansione procedimentale propria della procedura concorsuale
richiamato come disciplina dell'opposizione allo stato passivo, ma ritenuto non applicabile alla fattispecie perché il deposito del comune aveva natura di domanda tardiva e non di opposizione
ultimo comma; comma 2 n. 4
il regime delle preclusioni dell'opposizione allo stato passivo non si applica alle domande tardive prima della conclusione della fase amministrativa; il decreto decisorio previsto dall'ultimo comma non giustifica, nel caso concreto, la dichiarazione di inammissibilità invocata dalla ricorrente
è la disciplina corretta per l'esame delle domande tardive, richiamata integralmente per la liquidazione coatta amministrativa
richiamato come parte della sequenza procedimentale applicabile alle domande tardive in liquidazione coatta amministrativa
richiamato come parte della sequenza procedimentale applicabile alle domande tardive in liquidazione coatta amministrativa
richiamato come parte della sequenza procedimentale applicabile alle domande tardive in liquidazione coatta amministrativa
richiamato come parte della sequenza procedimentale applicabile alle domande tardive in liquidazione coatta amministrativa
richiamato come parte della sequenza procedimentale applicabile alle domande tardive in liquidazione coatta amministrativa
invocato dalla ricorrente, ma le censure sono state ritenute infondate perché il problema decisivo era la corretta qualificazione della domanda e del relativo rito
richiamato in relazione ai termini istruttori concessi dal giudice, ma la Corte ha ritenuto che non fossero i termini corretti per una vera opposizione allo stato passivo; in concreto la censura non ha fondato l'accoglimento
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente principale
Massime di principio
- Nella liquidazione coatta amministrativa aperta dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 5/2006, la domanda tardiva di ammissione del credito va proposta al commissario liquidatore e segue la sequenza procedimentale prevista dagli artt. 93-97 e 101 l.fall., con decisione del giudice istruttore e impugnazione secondo gli artt. 98 e 99 l.fall.
- La domanda tardiva non può essere qualificata come opposizione allo stato passivo per il solo fatto di essere stata depositata in cancelleria; la corretta qualificazione dipende dalla funzione dell'atto e dalla fase procedimentale prevista dalla legge.
- Le preclusioni assertive e probatorie tipiche dell'opposizione allo stato passivo non operano prima che si sia svolta la fase amministrativa propria dell'accertamento del credito tardivo.
- Se il giudice di merito applica un rito errato, la parte che intenda dolersene deve censurare specificamente l'errore di qualificazione e il conseguente regime processuale, non limitarsi a contestare singole conseguenze istruttorie incompatibili con il rito mal applicato.
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