Cassazione Civile, Ordinanza n. 17984/2022 del 03/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di una società del gruppo postale di ottenere dalle società concessionarie della riscossione dell'ICI per la provincia di Cuneo il pagamento di una commissione per ogni bollettino postale ICI lavorato dagli uffici postali e accreditato su conti correnti postali intestati alle concessionarie. Dopo un primo contenzioso e un precedente giudizio di cassazione con rinvio, la Corte d'appello di Torino, in sede di rinvio, ha condannato le concessionarie al pagamento di una commissione unitaria per ciascun bollettino per due diversi periodi temporali, oltre interessi e spese. Contro tale decisione hanno proposto ricorso principale la concessionaria originaria, ricorso autonomo la società subentrata per altra operazione societaria e ricorso autonomo la società postale; sono stati proposti anche ricorsi incidentali condizionati dalla società postale. I motivi dei ricorsi ruotavano, in sintesi, attorno a: natura della domanda introdotta dalla società postale (condanna specifica, condanna generica o mero accertamento); necessità o meno di allegare e provare il numero dei bollettini lavorati per quantificare il credito; corretta applicazione degli artt. 278, 112, 2697, 163 e 164 c.p.c., nonché delle norme sul rapporto di conto corrente postale e sulle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali; validità della statuizione della Corte d'appello che, pur qualificando la domanda come specifica, aveva in concreto pronunciato una condanna priva di una reale quantificazione complessiva; ulteriori censure sulla legittimazione passiva, sul giudicato, sull'art. 2041 c.c. e sulla disciplina del servizio postale. La Corte di cassazione ha ritenuto decisiva la questione della natura della domanda: ha escluso l'ammissibilità, in via autonoma, di una domanda proposta ab origine come condanna generica limitata al solo an debeatur; ha qualificato la domanda della società postale come domanda di condanna piena e non come domanda generica; ha osservato che, tuttavia, la domanda era priva di allegazioni e prova sufficienti quanto ai fatti costitutivi del quantum, in particolare quanto al numero dei bollettini e delle operazioni. Per tale ragione ha accolto il motivo che censurava la statuizione condannatoria, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda principale della società postale e la subordinata domanda ex art. 2041 c.c., assorbendo gli altri motivi e rigettando i ricorsi incidentali condizionati. Le spese sono state compensate per giusti motivi, anche in considerazione del mutamento di orientamento sulla domanda di condanna generica.
La decisione
La Corte ha accolto il motivo decisivo dei ricorsi delle società concessionarie, ha rigettato i ricorsi incidentali condizionati della società postale, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Torino e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda di pagamento della commissione proposta dalla società postale, nonché la domanda subordinata di arricchimento senza causa. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le spese di tutti i gradi sono state compensate. La Corte ha inoltre affermato che non è proponibile dall'attore, sin dall'inizio, una domanda di condanna generica limitata al solo an debeatur, e che, ove la domanda sia formulata in modo tale da non riservare il quantum, essa va intesa come domanda di condanna piena, con conseguente necessità di allegare e provare anche i fatti costitutivi del quantum.
Norme richiamate
I ricorsi autonomi e incidentali sono stati riuniti perché depositati nei confronti della stessa sentenza e del primo ricorso iscritto a ruolo.
Il giudizio era stato riassunto in sede di rinvio dopo precedente cassazione con rinvio.
art. 267 TFUE
Richiamato per il rinvio pregiudiziale alla CGUE in altra causa analoga, che ha inciso sulla trattazione del giudizio.
"quando è già accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta"
La Corte afferma che la condanna generica è una facoltà del giudice nel corso di un giudizio introdotto per la condanna piena, non un tipo di azione autonomamente proponibile dall'attore limitando sin dall'inizio la domanda al solo an debeatur.
Il diritto di azione non consente di chiedere solo una tutela parziale mediante una autonoma domanda di condanna generica, se la tecnica di tutela richiesta dalla norma sostanziale è quella della condanna piena.
L'interesse ad agire deve riferirsi a una tutela giuridicamente rilevante, ma non giustifica l'introduzione autonoma di una domanda di condanna limitata al solo an.
Il giudice è vincolato a pronunciarsi sulla domanda così come correttamente qualificata, ma nel caso concreto la statuizione impugnata è stata ritenuta incoerente perché formalmente qualificata come specifica pur essendo, in concreto, indeterminata.
La mancanza di allegazioni sufficienti sui fatti costitutivi del quantum rileva come possibile indeterminatezza della domanda.
La domanda relativa a un diritto eterodeterminato richiede l'esposizione dei fatti costitutivi; la loro carenza incide sulla validità dell'atto introduttivo.
La carenza dei fatti costitutivi del quantum avrebbe imposto, in astratto, la declaratoria di nullità e l'ordine di integrazione della citazione.
L'attore deve provare i fatti costitutivi della pretesa, compresi quelli necessari a dimostrare il quantum dovuto.
La domanda subordinata di arricchimento senza causa è stata rigettata per difetto di prova dei fatti costitutivi e, comunque, ritenuta non ammissibile in presenza di un rapporto contrattuale.
Richiamato nei motivi sul giudicato, ma i relativi doglianze sono state assorbite.
Richiamato nei motivi sul giudicato, ma i relativi doglianze sono state assorbite.
Citato nella ricostruzione della funzione cautelare della condanna generica, quale titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Richiamato nel ragionamento sull'efficacia della sentenza di condanna con riserva in caso di estinzione del giudizio di prosecuzione.
Richiamato per affermare che la mancanza di determinazione quantitativa non equivale di per sé a domanda limitata all'an.
art. 24 Cost.
"tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi"
Usato per escludere che il diritto di azione consenta un frazionamento originario della tutela in una autonoma domanda di sola condanna generica.
Richiamato dai motivi per l'interpretazione della domanda, ma la Corte ha risolto la questione sulla base del tenore testuale della citazione.
Richiamato dai motivi per l'interpretazione complessiva degli atti processuali.
Richiamato dai motivi per interpretare la domanda nel senso utile alla sua efficacia.
Richiamato dai ricorrenti per contestare la possibilità di modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali del conto corrente postale.
Richiamato nei motivi sul preteso monopolio di Poste Italiane, ma il motivo è rimasto assorbito o comunque non decisivo.
Massime di principio
- L'attore che agisce per ottenere una prestazione dovuta secondo la tecnica della condanna non può, sin dall'atto introduttivo, limitare la domanda al solo an debeatur e riservare il quantum a un successivo giudizio: la condanna generica è istituto rimesso al giudice nell'ambito di un giudizio già introdotto in via piena.
- Se la domanda di condanna è formulata senza espressa riserva sul quantum e senza separare la futura liquidazione, essa va interpretata come domanda di condanna piena, con la conseguenza che l'attore deve allegare e provare anche i fatti costitutivi dell'ammontare preteso.
- In presenza di un diritto eterodeterminato, la mancata indicazione dei fatti che individuano il quantum può determinare nullità della citazione per indeterminatezza; se però la nullità non è eccepita e non viene rilevata tempestivamente, il giudice può decidere nel merito sulla base delle risultanze di causa.
- La condanna pronunciata deve essere effettivamente idonea a determinare il dovuto; una statuizione solo apparentemente specifica ma in concreto priva di base fattuale sufficiente sul quantum non può reggere in cassazione.
- La domanda subordinata di arricchimento senza causa non è praticabile se manca la prova dei suoi fatti costitutivi e, in ogni caso, non può surrogare un rapporto contrattuale già esistente tra le parti.
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