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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17985/2022 del 03/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionario)

La controversia

Una società di gestione e riscossione entrate aveva acquistato pro soluto, a esito di gara pubblica, un portafoglio di crediti vantati da una società pubblica per un importo nominale molto elevato, pagandone un prezzo fortemente ribassato. Dopo la cessione, emerse che una parte dei crediti ceduti era già estinta prima del contratto per pagamenti, transazioni o annullamenti giudiziali/amministrativi delle cartelle. La cessionaria agì per ottenere dal cedente la restituzione o il ristoro della differenza, sostenendo che la clausola contrattuale di esclusione della garanzia ex art. 1266 c.c. non potesse operare quando il cedente avesse incluso nel pacchetto crediti inesistenti, specie se conosciuti come tali o determinati da un fatto proprio del cedente. Con i motivi di ricorso denunciò: (1) nullità del contratto per difetto dell’oggetto, perché la cessione di crediti già inesistenti non sarebbe valida; (2) violazione dell’art. 1229 c.c., assumendo che la clausola di esonero non potesse coprire dolo o colpa grave del cedente nel far rientrare crediti inesistenti; (3) erronea interpretazione del "fatto proprio" del cedente ex art. 1266 c.c., sostenendo che esso dovesse ricomprendere qualsiasi condotta consapevole e volontaria lesiva del cessionario; (4) violazione delle regole ermeneutiche per non avere letto sistematicamente le clausole contrattuali di garanzia ed esonero.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo, il secondo e il quarto motivo, ma ha accolto il terzo nei limiti indicati. Ha chiarito che la cessione di un credito inesistente è valida e che l’art. 1266 c.c. configura una garanzia legale derogabile, salvo il limite del "fatto proprio" del cedente. Ha però precisato che il "fatto proprio" non coincide con dolo o colpa grave né con qualsiasi condotta consapevole del cedente: occorre una causa oggettivamente riferibile alla sua sfera di controllo che abbia determinato l’inesistenza del credito. Applicando questo criterio, la Corte ha distinto tra crediti estinti per pagamento o transazione, potenzialmente rilevanti come fatto proprio, e crediti venuti meno per annullamento giurisdizionale delle cartelle, rispetto ai quali il fatto proprio non ricorre. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio, affinché il giudice di merito ridetermini l’eventuale garanzia dovuta in coerenza con tali principi, rapportandola al prezzo effettivamente pagato e ripartendola proporzionalmente sui singoli crediti interessati.

Norme richiamate

  • art. 1266 c.c.

    La garanzia dell’esistenza del credito ceduto opera come effetto legale della cessione, è derogabile per patto, ma non quando l’inesistenza derivi da fatto proprio del cedente; la cessione di credito inesistente resta valida e non nulla per difetto dell’oggetto.

  • art. 1418 c.c.

    Non si applica, in via generale, per dichiarare nulla la cessione di un credito inesistente, perché l’art. 1266 c.c. costituisce una deroga speciale alla regola della nullità per mancanza dell’oggetto.

  • art. 1325 c.c.

    L’assenza dell’oggetto non comporta, nel caso della cessione di credito inesistente, la nullità del contratto, in presenza della disciplina speciale dell’art. 1266 c.c.

  • art. 1346 c.c.

    Richiamato insieme agli artt. 1325 e 1418 c.c. per ribadire che la disciplina speciale della cessione di credito deroga alla regola generale sull’oggetto del contratto.

  • art. 1229 c.c.

    La norma sulle clausole di esonero da responsabilità per dolo o colpa grave non è sovrapponibile all’art. 1266 c.c., perché quest’ultimo riguarda una garanzia legale del risultato, non un inadempimento già sorto.

  • art. 1487 c.c.

    È richiamato in via analogica per evidenziare che anche nelle garanzie traslative opera un limite di ordine oggettivo al patto di esonero, rappresentato dal fatto proprio del tradens.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    Indicata quale base del procedimento in camera di consiglio.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi sono stati ricondotti correttamente al n. 3 quando denunciavano violazione di legge, nonostante l’erronea indicazione del n. 5.

  • art. 89 c.p.c.

    La richiesta di cancellazione/espunzione di espressioni ritenute offensive e di condanna al risarcimento non è stata accolta perché le espressioni rientrano nell’agonismo processuale.

Massime di principio

  • La cessione di un credito inesistente al momento del trasferimento non è per ciò solo nulla per difetto dell’oggetto: l’art. 1266 c.c. opera come disciplina speciale che consente il trasferimento, salvo la garanzia dell’esistenza del credito e il limite del fatto proprio del cedente.
  • La clausola con cui si esclude la garanzia dell’esistenza del credito ceduto è ammissibile, ma non può coprire le ipotesi in cui l’inesistenza derivi da un fatto oggettivamente riferibile alla sfera di controllo del cedente.
  • Il concetto di "fatto proprio" del cedente non coincide con dolo o colpa grave in senso soggettivo e non si identifica con qualsiasi consapevolezza dell’inesistenza del credito; richiede invece una causa estintiva o impeditiva imputabile oggettivamente al cedente.
  • Nella garanzia ex art. 1266 c.c. il giudice deve distinguere tra estinzione del credito per comportamento del cedente o da questi causalmente determinata e estinzione derivante da vicende terze o giudiziali, che non integrano di regola il fatto proprio.
  • Quando la garanzia è esclusa e il credito risulti inesistente solo in parte, il ristoro va rapportato al prezzo effettivamente corrisposto per la cessione, con imputazione proporzionale della quota di prezzo ai singoli crediti risultati inesistenti o estinti per fatto proprio.

Come è indicizzato

MaterieCessione del creditoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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