Cassazione Civile, Ordinanza n. 17997/2022 del 03/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per mancato deposito del ricorso stesso. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso il decreto del Tribunale di Bologna n. 3210/2019, pubblicato il 13 luglio 2019. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge esclusivamente che il gravame non poteva essere esaminato nel merito perché non risultava effettuato il deposito del ricorso, con conseguente declaratoria di improcedibilità.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
"sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato"
La declaratoria di improcedibilità comporta l'applicazione del meccanismo sanzionatorio del contributo unificato aggiuntivo, ove dovuto.
art. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
"a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13"
La misura dell'ulteriore importo è parametrata a quanto previsto dalla disciplina sul contributo unificato richiamata dalla Corte.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il mancato deposito del ricorso determina l'improcedibilità del gravame, precludendo ogni esame del merito.
- La declaratoria di improcedibilità può comportare, nei casi previsti dalla normativa sul contributo unificato, l'obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso.
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