Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17998/2022 del 03/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Due soggetti acquirenti di un immobile hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato il rigetto dei loro ricorsi avverso un avviso di accertamento in materia di imposta di registro. L'Ufficio aveva contestato la simulazione parziale del prezzo dichiarato nell'atto di compravendita, ritenendo che il corrispettivo reale fosse superiore a quello indicato nel rogito, sulla base del contenuto di una proposta di acquisto che menzionava pagamenti complessivi diversi da quelli risultanti nell'atto notarile. I ricorrenti hanno impugnato la decisione di merito con due motivi, ma nel testo disponibile non sono riportati analiticamente i contenuti dei motivi di ricorso; emerge però che, nelle more del giudizio di legittimità, hanno documentato l'integrale pagamento delle somme dovute a seguito di definizione agevolata dei carichi pendenti ex art. 6, comma 3, D.L. n. 193/2016, chiedendo così la chiusura della controversia.

La decisione

La Corte ha preso atto della documentazione prodotta dai contribuenti, attestante l'integrale versamento di quanto dovuto all'Erario in conseguenza dell'adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti ex art. 6, comma 3, D.L. n. 193/2016, e della dichiarazione dell'agente della riscossione circa l'integrale pagamento delle somme richieste con l'avviso impugnato. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e ha compensato integralmente le spese di lite, valorizzando la modalità di definizione della controversia.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 3, D.L. n. 193/2016

    definizione agevolata dei carichi pendenti

    La Corte lo considera il titolo della sopravvenuta definizione della posizione debitoria che ha determinato l'integrale pagamento delle somme e, quindi, la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di cassazione, la parte ricorrente dimostri l'integrale soddisfacimento del debito tributario oggetto di causa per effetto di una definizione agevolata prevista dalla legge, la controversia può essere dichiarata estinta per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
  • In presenza di estinzione del giudizio dovuta alla definizione della lite mediante pagamento integrale delle somme richieste, la Corte può compensare le spese di lite in ragione della modalità con cui la controversia si è chiusa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.