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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25955/2024 del 03/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 24/10/2023 che aveva: 1) respinto la revoca dell'ordinanza del 04/10/2023 con la quale era stato revocato l'affidamento in prova concesso il 23/01/2023, in ragione della presunta irreperibilità dell'istante (l'UEPE aveva comunicato di non averlo raggiunto); 2) negato l'affidamento in prova, la semilibertà e la detenzione domiciliare in relazione a un cumulo di pena del 08/11/2022 per motivi di pericolosità sociale e inaffidabilità, dedotte dalla gravità dei reati e dalla condotta relativa alla precedente ammissione al beneficio; 3) computato la pena da espiare sommando al cumulo del 08/11/2022 anche la pena risultante da un provvedimento della Procura di Busto Arsizio, ritenendo così superati i quattro anni di reclusione. Il ricorrente deduceva: (i) vizio di motivazione perché l'indirizzo e-mail da lui usato per comunicare i recapiti all'UEPE era quello corretto (non PEC) e dunque la revoca non era adeguatamente valutata; (ii) vizio di motivazione nel ritenere la sua pericolosità sulla sola base della gravità dei reati e del mancato contatto con l'UEPE, senza valutare compiutamente la sua situazione attuale e le circostanze; (iii) errore nel calcolo della pena complessiva da espiare, sostenendo che il cumulo del 08/11/2022 già comprenderebbe la sentenza di Busto Arsizio e che la pena residua sarebbe inferiore ai quattro anni.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso in tutti i motivi e ha annullato l'ordinanza impugnata, rimettendo il procedimento al Tribunale di sorveglianza di Milano per un nuovo giudizio con piena libertà valutativa ma nel rispetto dei principi indicati. Motivi principali: 1) è risultata corretta la correttezza dell'indirizzo e-mail utilizzato dal ricorrente (conforme al sito del Ministero), quindi la ricostruzione del Tribunale secondo cui era stata inviata la mail a un indirizzo sbagliato (confondendo indirizzo normale e PEC) è errata; occorre verificare quali recapiti l'UEPE ha effettivamente utilizzato per tentare il contatto prima di dedurre inaffidabilità; 2) il giudizio di pericolosità non può essere basato unicamente sulla gravità dei reati o su condotte pregresse: il Tribunale non ha svolto la necessaria valutazione prognostica sui comportamenti attuali e sui possibili elementi favorevoli, né ha motivato la contraddittorietà rispetto all'ammissione precedente al beneficio; 3) il calcolo della pena complessiva è risultato manifestamente errato per eccesso e il Tribunale avrebbe dovuto verificare preliminarmente la correttezza del provvedimento di cumulo; pertanto è necessario un nuovo accertamento, anche alla luce di un nuovo provvedimento di cumulo successivamente depositato che ha comportato la scarcerazione del ricorrente e la presentazione di una nuova istanza di affidamento.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen.

    Ground di cassazione relativo al vizio di motivazione: la Corte ha ritenuto sussistente il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha travisato l'indirizzo usato dal ricorrente e non ha adeguatamente valutato le conseguenze probatorie di tale errore.

  • art. 47 Ordinamento penitenziario

    art. 47, comma 5 e comma 11, Ord.pen.

    La norma disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale come misura finalizzata alla rieducazione e alla prevenzione della recidiva; richiede valutazione prognostica della personalità e dei comportamenti attuali e non prevede il rifiuto automatico per la sola gravità del reato. Il comma 5 regola l'atto/verbale con le prescrizioni e il decorso dell'esecuzione; il comma 11 concerne la revoca per comportamenti contrari alla legge o alle prescrizioni.

  • Cass. Sez. 1, n. 51879 del 13/09/2016 (Rv. 268926)

    Sez. 1, n. 51879 del 13/09/2016, Rv. 268926

    Principio secondo cui la mancata presentazione al servizio sociale e la irreperibilità possono costituire causa di revoca solo se tali comportamenti sono sintomatici dell'inidoneità alla rieducazione; è richiesta una specifica valutazione della rilevanza della condotta.

  • Cass. Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019 (Rv. 278174)

    Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Rv. 278174

    Ai fini dell'affidamento in prova occorre valutare non solo la natura e la gravità dei reati, ma soprattutto la condotta successiva del condannato e la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico favorevole.

Massime di principio

  • La revoca di un affidamento in prova non può essere pronunciata automaticamente per irreperibilità senza verificare con precisione i recapiti comunicati dal beneficiario e i tentativi di contatto effettuati dall'ufficio (UEPE); l'errore nell'indicazione dell'indirizzo da parte del giudice può inficiare la motivazione della revoca.
  • La gravità dei reati e i precedenti penali, da soli, non giustificano il diniego di misure alternative: il giudizio deve considerare la condotta successiva e elementi positivi/prognostici attuali per valutare la rieducazione e il rischio di recidiva.
  • Prima di escludere la concedibilità di un beneficio per 'entità della pena', il giudice deve accertare con precisione il calcolo della pena residua e la correttezza dei provvedimenti di cumulo; errori nel calcolo possono determinare decisioni ingiuste.
  • La valutazione di inaffidabilità deve distinguere tra negligenza isolata (es. omissione di contatti oltre l'invio di una e-mail) e comportamenti sintomatici di una persistente inidoneità alla rieducazione; serve una valutazione motivata e proporzionata.
  • Eventuali provvedimenti sopravvenuti (nuovo cumulo, scarcerazione, nuova istanza) non rendono automaticamente privo di interesse il controllo sulla correttezza di precedenti motivazioni, perché le conclusioni errate possono influire su future decisioni cautelari o di concessione di benefici.

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