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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28219/2021 del 14/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fondazione)

La controversia

La società proprietaria di un fondo ha agito per ottenere l'accertamento dell'insussistenza, sul proprio terreno, della servitù di passaggio pretesa dalla fondazione convenuta, con conseguente ordine di cessazione di ogni turbativa, rimozione delle opere asseritamente illegittime e risarcimento del danno. Il tribunale aveva accolto la domanda ritenendo regolarmente esperita la mediazione obbligatoria. In appello, invece, la fondazione ha ottenuto la riforma della sentenza: la corte territoriale ha dichiarato improcedibile la domanda ritenendo non provata la regolare comunicazione dell'avvio della mediazione, per mancanza dell'avviso di ricevimento attestante la comunicazione della giacenza, e ha escluso che il giudice potesse sanare d'ufficio il vizio. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010, sostenendo che nel testo vigente dal 1 luglio 2018 anche in appello il giudice può disporre la mediazione, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, sicché la corte d'appello avrebbe dovuto o potuto attivarla; 2) violazione dell'art. 8 l. 890/1982 e dell'art. 25 d.m. 1 ottobre 2008, sostenendo che per provare la comunicazione della giacenza nell'ambito di una raccomandata ordinaria non fosse necessario produrre l'avviso di ricevimento richiesto dalla corte di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. La decisione si è fondata esclusivamente su un rilievo processuale: la ricorrente non ha depositato, entro l'adunanza camerale, l'avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla notifica del ricorso per cassazione, documento necessario a dimostrare il perfezionamento della notificazione e quindi l'instaurazione del contraddittorio. La Corte ha richiamato il principio secondo cui tale avviso può essere prodotto fino all'udienza o all'adunanza camerale, ma, se manca e l'intimato non svolge difese, il ricorso è inammissibile. È stato inoltre osservato che la ricorrente non aveva neppure chiesto di essere rimessa in termini per il deposito dell'avviso. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché la parte intimata non si è difesa. È stato infine dato atto dell'obbligo, per la ricorrente, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 2, d.lgs. n. 28/2010

    La ricorrente sosteneva che, nel testo vigente dal 1 luglio 2018, consente anche in appello al giudice di disporre la mediazione valutando natura della causa, stato dell'istruzione e comportamento delle parti; la Corte di merito aveva invece ritenuto di no, ma la Cassazione non ha deciso sul punto per il difetto processuale del ricorso.

  • art. 8 l. n. 890/1982

    La ricorrente lo invocava per sostenere che la comunicazione della giacenza di una raccomandata ordinaria non richiedesse le formalità richieste dalla corte d'appello.

  • art. 25 d.m. 1 ottobre 2008

    Richiamato dalla ricorrente in tema di regolamento postale e compiuta giacenza della raccomandata ordinaria.

  • art. 149 c.p.c.

    La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato serve a provare il perfezionamento della notificazione del ricorso per cassazione e l'instaurazione del contraddittorio.

  • art. 140 c.p.c.

    La produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa è richiesta per provare il perfezionamento della notificazione eseguita mediante le formalità sostitutive.

  • art. 372, comma 2, c.p.c.

    L'avviso di ricevimento può essere prodotto fino all'adunanza della Corte in camera di consiglio anche senza notifica alle altre parti mediante elenco.

  • art. 291 c.p.c.

    La Corte esclude la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione in caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento e assenza di difese dell'intimato.

  • art. 379 c.p.c.

    Il termine ultimo per la produzione dell'avviso di ricevimento è fino all'udienza di discussione prima dell'inizio della relazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Nel rito camerale la produzione dell'avviso di ricevimento è consentita fino all'adunanza della Corte prima della relazione.

  • art. 375, n. 5, c.p.c.

    Il relatore aveva formulato proposta di manifesta fondatezza dei motivi, poi superata dall'esito processuale di inammissibilità per difetto di prova della notificazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sussistendo i presupposti processuali, la ricorrente è tenuta al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata con cui è stata notificata l'impugnazione è necessaria per dimostrare il perfezionamento della notificazione e quindi l'instaurazione del contraddittorio; in mancanza, e se l'intimato non si difende, il ricorso è inammissibile.
  • L'avviso di ricevimento può essere depositato fino all'udienza di discussione o, nel rito camerale, fino all'adunanza della Corte prima dell'inizio della relazione; oltre tale momento, il vizio non è sanabile se non nei casi di rimessione in termini richiesta e documentata dal ricorrente.
  • Quando il ricorrente non produce il documento necessario a provare la regolare notificazione del ricorso per cassazione, la Corte non può procedere all'esame dei motivi di merito o di diritto dedotti.
  • La mancata costituzione dell'intimato non elimina l'onere del ricorrente di provare il perfezionamento della notificazione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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