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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34993/2026 del 30/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’indagato, infermiere presso un reparto ospedaliero di lungodegenza, era gravemente indiziato di omicidio pluriaggravato ai danni di un paziente, commesso il 5 settembre 2024 mediante la somministrazione, secondo l’accusa, di un farmaco curarico-miorilassante senza prescrizione medica e senza necessità terapeutica. Con ordinanza del 27 luglio 2025 gli era stata applicata la custodia cautelare in carcere; non avendo impugnato il provvedimento genetico, il quadro indiziario e le esigenze cautelari originarie erano divenuti definitivi. Il 19 febbraio 2026 il G.I.P. aveva sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari, con controllo elettronico e divieto di comunicare con persone diverse dai conviventi, valorizzando la conclusione delle indagini, il tempo già trascorso in carcere, l’assenza di precedenti e la disponibilità della convivente ad ospitarlo. Il Tribunale di Bologna, decidendo l’appello cautelare del pubblico ministero ai sensi dell’art. 310 c.p.p., aveva ripristinato la custodia in carcere, ritenendo tuttora sussistenti le esigenze cautelari e inadeguati gli arresti domiciliari, anche alla luce di captazioni relative alla richiesta di documentazione sanitaria a una collega e di minacce rivolte a persone ritenute ostili, alla convivente e a familiari, con prospettazione di procurarsi un’arma e compiere una strage. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizi motivazionali quanto al pericolo di inquinamento probatorio, sostenendo che la notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini lo avesse neutralizzato, che la prova dell’omicidio dipendesse soprattutto da accertamenti medico-legali e che la conversazione con la collega fosse stata interpretata erroneamente, perché la documentazione sarebbe stata richiesta per la difesa in un procedimento disciplinare. Con il secondo motivo ha contestato la valutazione del pericolo di reiterazione, qualificando le minacce come sfoghi isolati dovuti a stress e tensione, richiamando l’incensuratezza e l’assenza di precedenti condotte violente verso moglie e figlio, e censurando la lettura delle dichiarazioni dei familiari e la prognosi di possibile attuazione dei propositi minacciosi. Con il terzo motivo ha lamentato l’omessa motivazione sul pericolo di fuga, sostenendo che tale esigenza non gli fosse mai stata contestata. La Corte ha rigettato il ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ribadito che, in materia cautelare, il giudice di legittimità non può rivalutare il materiale probatorio né sostituire la propria ponderazione a quella del giudice di merito, ma può verificare la correttezza giuridica e la tenuta logica della motivazione. Il primo e il secondo motivo sono stati respinti perché sollecitavano una diversa lettura delle risultanze e delle captazioni, senza dimostrare violazioni di legge o motivazione apparente o manifestamente illogica. La Corte ha inoltre ritenuto corretta la valutazione secondo cui la conclusione delle indagini non esclude il pericolo di inquinamento probatorio, che può riguardare anche fonti dichiarative da assumere in dibattimento; ha giudicato non decisiva la diversa lettura difensiva della richiesta di documentazione sanitaria, trattandosi di atti relativi al procedimento penale e la cui acquisizione è regolata dalla legge. Il terzo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: il pericolo di fuga non era stato esaminato né nell’ordinanza genetica né, elemento dirimente, nei motivi dell’appello cautelare. È stato disposto l’invio dell’estratto del provvedimento al pubblico ministero competente per l’esecuzione e, in caso di diffusione, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.

Norme richiamate

  • art. 273 c.p.p.

    Ne consegue che la dedotta insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273 cod. proc. pen., così come delle esigenze cautelari previste dall’art. 274 cod. proc. pen., queste ultime anche sotto il profilo di un loro asserito affievolimento, può assumere rilievo dinanzi al giudice di legittimità soltanto nella misura in cui si traduca nella denuncia di una violazione di legge ovvero nella deduzione di una motivazione mancante, apparente o affetta da manifesta illogicità ricavabile dal testo stesso del provvedimento impugnato.

    L’insussistenza o l’affievolimento dei gravi indizi e delle esigenze cautelari possono essere scrutinati in cassazione solo se la censura individua una violazione di legge o un vizio motivazionale rilevante secondo i limiti del giudizio di legittimità; non è consentita una nuova valutazione del materiale fattuale.

  • art. 274, comma 1, lett. a), c.p.p.

    Va, al riguardo, ribadito che il giudizio di legittimità non attribuisce alla Corte di cassazione alcun potere di riesame del materiale probatorio acquisito né, tantomeno, la facoltà di procedere ad una autonoma rivalutazione degli elementi fattuali emergenti dagli atti, ivi compresi la consistenza del quadro indiziario, la concreta configurabilità delle esigenze cautelari o l’adeguatezza della misura applicata, atteso che dette valutazioni appartengono in via esclusiva alla sfera degli apprezzamenti di merito riservati al giudice che ha emesso il provvedimento genetico ed al tribunale della cautela.

    La valutazione concreta delle esigenze cautelari, compreso il pericolo di inquinamento probatorio, compete ai giudici di merito; in cassazione è censurabile soltanto nei limiti del controllo di legittimità e non mediante una richiesta di rivalutazione delle circostanze.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    Va osservato, in particolare, quanto al primo profilo, che il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi che governano la materia cautelare, avendo, da un lato, esattamente inquadrato la vicenda nell’alveo di un’ipotesi criminosa per la quale opera la presunzione relativa di cui all’art. 275 cod. proc. pen. e, dall’altro, puntualmente evidenziato come, una volta consolidatasi, per effetto della mancata attivazione dei rimedi impugnatori esperibili avverso l'ordinanza genetica, la valutazione cautelare concernente il quadro indiziario e le esigenze di cui all'art. 274 cod. proc. pen., la rimodulazione in senso più favorevole del trattamento cautelare possa trovare giustificazione soltanto nell’emersione di elementi sopravvenuti dotati di effettiva novità e di concreta incidenza sul quadro precedentemente scrutinato.

    Quando la valutazione cautelare genetica si è consolidata per mancata impugnazione, una successiva mitigazione della misura deve fondarsi su elementi sopravvenuti effettivamente nuovi e concretamente incidenti sul quadro già scrutinato; per il reato considerato opera la presunzione relativa prevista dalla norma.

  • art. 274, comma 1, lett. a), c.p.p.

    la valutazione del pericolo di inquinamento probatorio nell’ambito dell’apprezzamento delle esigenze cautelari ex art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. deve essere svolta con riferimento sia alle prove da acquisire, sia alle fonti di prova già acquisite, a nulla rilevando lo stato avanzato delle indagini o la loro conclusione, in quanto l'esigenza di salvaguardare la genuinità della prova non si esaurisce all'atto della chiusura delle indagini preliminari

    Il pericolo di inquinamento probatorio può riguardare tanto prove non ancora acquisite quanto fonti già acquisite, incluse le fonti dichiarative destinate a essere assunte in dibattimento; la conclusione delle indagini, da sola, non fa venir meno tale esigenza.

  • art. 310 c.p.p.

    La norma è indicata quale base del giudizio di appello cautelare, senza che la sentenza ne elabori un’interpretazione specifica.

  • art. 415-bis c.p.p.

    La norma è richiamata in relazione alla notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini, ma la Corte esclude che tale sopravvenienza, di per sé, elimini il pericolo di inquinamento probatorio.

  • art. 284 c.p.p.

    La misura degli arresti domiciliari è considerata dal giudice di merito, ma la Corte non formula un’interpretazione autonoma della disposizione.

  • art. 275-bis c.p.p.

    La norma è richiamata per le modalità di controllo elettronico degli arresti domiciliari; la Corte non ne sviluppa un’interpretazione autonoma.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Il controllo demandato a questa Corte risulta, pertanto, circoscritto alla verifica della correttezza giuridica del percorso argomentativo seguito dal giudice di merito e della tenuta logica della motivazione, al solo fine di accertare, da un lato, che il provvedimento sia sorretto da una coerente base normativa e, dall’altro, che l’apparato giustificativo posto a suo fondamento si mantenga immune da manifeste incongruenze, da evidenti fratture logiche o da argomentazioni meramente apparenti.

    Il ricorso per cassazione non consente di rivalutare i fatti o le prove: il controllo è circoscritto alla correttezza giuridica e alla coerenza logica della motivazione, verificando l’assenza di incongruenze manifeste, fratture logiche o motivazioni apparenti.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    La disposizione è richiamata per la sintesi dei motivi di ricorso; la decisione non ne ricava un principio interpretativo.

  • art. 28 reg. esec. c.p.p.

    La norma è applicata disponendo che la cancelleria trasmetta senza ritardo l’estratto del provvedimento al pubblico ministero competente per curarne l’esecuzione.

  • art. 665 c.p.p.

    La disposizione è richiamata per individuare il pubblico ministero al quale trasmettere l’estratto del provvedimento ai fini dell’esecuzione.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    La disposizione è applicata per disporre l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione cautelare non è consentito rivalutare il materiale probatorio né sostituire la ponderazione del giudice di merito circa indizi, esigenze cautelari e adeguatezza della misura. Le censure sono scrutinabili soltanto se denunciano una violazione di legge o una motivazione mancante, apparente o manifestamente illogica.
  • Quando l’ordinanza cautelare genetica non è stata impugnata e le relative valutazioni si sono consolidate, la successiva sostituzione con una misura meno afflittiva deve essere sorretta da elementi sopravvenuti effettivamente nuovi e concretamente idonei a incidere sul quadro cautelare già esaminato.
  • La conclusione delle indagini preliminari non esclude, da sola, il pericolo di inquinamento probatorio: la tutela della genuinità della prova può riguardare fonti già acquisite, in particolare quelle dichiarative destinate alla futura escussione dibattimentale.
  • La censura di omessa motivazione su un’esigenza cautelare non esaminata nel provvedimento genetico è manifestamente infondata quando tale esigenza non sia stata devoluta neppure con i motivi di appello cautelare.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareEsigenze cautelariImpugnazioniOmicidio
RamiMisure cautelariProcesso penaleDelitti contro la persona

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