Cassazione Civile, Ordinanza n. 16735/2022 del 24/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia origina da un giudizio di merito e da un'opposizione a decreto ingiuntivo promossi da una società immobiliare e dal suo accomandatario contro un'altra società. Dopo che il giudizio di appello era stato interrotto per la dichiarazione di fallimento dei ricorrenti, il curatore, autorizzato dagli organi fallimentari, scelse di non riassumere il processo entro il termine di tre mesi previsto dall'art. 305 c.p.c. Successivamente il fallimento fu revocato, ma la Corte d'appello dichiarò ugualmente estinto il giudizio per tardiva riassunzione. Nel ricorso per cassazione i ricorrenti dedussero: 1) omessa pronuncia sulla richiesta di interpretare l'art. 305 c.p.c. in senso costituzionalmente orientato, facendo decorrere il termine dalla riacquisizione della capacità processuale; 2) erronea applicazione delle norme sulla motivazione e manifesta inconferenza del precedente richiamato dalla Corte d'appello, con violazione del diritto di difesa e dei parametri costituzionali; 3) insufficienza e inadeguatezza della motivazione; 4) reiterazione della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 305 c.p.c. e 43, comma 3, l.fall. per asserita lesione degli artt. 3, 24 e 111 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso il vizio di omessa pronuncia, ritenendo che la Corte d'appello avesse implicitamente rigettato la tesi interpretativa proposta nel momento in cui aveva ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale. Ha inoltre chiarito che il precedente invocato dai ricorrenti non era pertinente, ma ha corretto la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c., affermando che nella specie rileva l'art. 18, penultimo comma, l.fall., secondo cui, in caso di revoca del fallimento, restano salvi gli effetti degli atti validamente compiuti dagli organi della procedura. Poiché la decisione di non riassumere il giudizio era stata formalmente assunta dal curatore con autorizzazione del giudice delegato e i falliti non avevano proposto reclamo ex art. 26 l.fall., la mancata riassunzione ha legittimato l'estinzione. È stata anche esclusa la rilevanza della questione di legittimità costituzionale riproposta. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata per difetto di difese della resistente; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il termine trimestrale per la riassunzione del processo interrotto non viene fatto decorrere, nel caso concreto, dalla successiva riacquisizione della capacità processuale del fallito; la questione di costituzionalità prospettata è stata ritenuta non decisiva alla luce della disciplina fallimentare applicabile
l'assenza di una distinta e esplicita statuizione non integra omessa pronuncia quando il rigetto della domanda o dell'istanza è implicito nella motivazione complessiva della decisione
dedotto come parametro di legittimità della motivazione; la Corte ha ritenuto comunque sufficiente, con correzione della motivazione, la decisione impugnata
invocato per l'asserita insufficienza della motivazione; la doglianza è stata assorbita dalla correzione motivazionale
"se il fallimento è revocato, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura"
è la norma decisiva: la revoca del fallimento non travolge gli effetti dell'atto con cui gli organi fallimentari hanno scelto di non riassumere il giudizio, se tale scelta è stata legittimamente compiuta
contro la determinazione del curatore di non riassumere il giudizio i falliti avrebbero dovuto proporre reclamo; la mancata impugnazione di tale scelta impedisce di contestarne gli effetti nel giudizio di cassazione
richiamato nella questione di legittimità costituzionale, ma ritenuto non decisivo rispetto alla disciplina effettivamente applicabile al caso
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
consente la correzione della motivazione della sentenza impugnata, pur in presenza di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
impone, in caso di rigetto, il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato
art. 24 Cost.
invocato dai ricorrenti a sostegno della lesione del diritto di difesa, ma la censura è stata respinta
art. 3 Cost.
richiamato nella questione di legittimità costituzionale, ma ritenuto non idoneo a incrinare la soluzione adottata
art. 111 Cost.
richiamato nella questione di legittimità costituzionale, ma ritenuto non rilevante nel caso concreto
CEDU
invocata a sostegno della lesione del diritto di difesa, senza accoglimento
Massime di principio
- Non sussiste vizio di omessa pronuncia quando la sentenza, pur senza affrontare espressamente una specifica domanda o tesi, la rigetta implicitamente attraverso una soluzione logico-giuridica incompatibile con essa.
- Quando il fallimento viene revocato dopo che il curatore, autorizzato dagli organi della procedura, ha scelto di non riassumere un giudizio interrotto, la revoca non neutralizza gli effetti di tale scelta, se essa è stata un atto legalmente compiuto.
- In presenza di una decisione del curatore di non proseguire la controversia, il fallito che contesti la convenienza o legittimità di tale scelta deve esperire i rimedi previsti dalla legge fallimentare, e in particolare il reclamo ex art. 26 l.fall.; in difetto, non può successivamente pretendere di far valere quella censura nel giudizio di legittimità.
- La questione di legittimità costituzionale non è rilevante quando la controversia può essere decisa applicando una norma fallimentare specifica che disciplina direttamente gli effetti degli atti compiuti dagli organi della procedura.
- Il rigetto del ricorso comporta, ove dovuto, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dalla disciplina processuale
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