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Ordinanza

Ordinanza n. 1089/2026 - Salerno, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400864

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del TAR che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore privato)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta per dare esecuzione alla sentenza n. 2430 del 2024 del TAR Campania - Salerno, nella parte in cui aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di lite. L'istanza di nomina, inizialmente non notificata all'Amministrazione, è stata notificata in esecuzione di un'ordinanza istruttoria, ma la notificazione è stata ritenuta nulla perché effettuata presso un indirizzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato non risultante da pubblici registri. Il TAR ha quindi disposto la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021. Rinnovata validamente la notificazione, la ricorrente ha insistito per la nomina del commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza e ha nominato commissario ad acta, ai sensi dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, il Responsabile pro tempore dell'Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, ovvero un suo delegato. Il commissario dovrà provvedere, su istanza di parte, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine già assegnato al Ministero intimato, al pagamento delle somme ancora dovute, compiendo tutti gli atti necessari. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    Consente di disporre la rinnovazione della notificazione nulla; nel caso concreto la rinnovazione è stata disposta dopo che la notificazione dell'istanza era stata effettuata presso un indirizzo dell'Avvocatura dello Stato non risultante da pubblici registri.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    Costituisce la base normativa per la nomina del commissario ad acta incaricato di provvedere al pagamento delle somme ancora dovute dall'Amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione non provvede al pagamento delle somme dovute in esecuzione di una pronuncia giurisdizionale, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta, individuandolo anche nell'ambito dell'Amministrazione obbligata o in un suo delegato, e assegnandogli il termine e le attività necessarie all'esecuzione.
  • La notificazione dell'istanza di nomina del commissario ad acta effettuata presso un indirizzo dell'Avvocatura dello Stato non risultante da pubblici registri è nulla; la nullità può essere sanata mediante rinnovazione della notificazione disposta dal giudice ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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