Cassazione Civile, Ordinanza n. 35092/2024 del 30/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (concedente)
La controversia
Una società utilizzatrice aveva convenuto in giudizio la concedente del leasing immobiliare chiedendo la restituzione di somme versate, assumendo la nullità per indeterminatezza della clausola sugli interessi inserita nel contratto. Il Tribunale aveva dichiarato nulla la clausola del tasso, applicato il tasso sostitutivo ex art. 117 t.u.b. e condannato la concedente a una restituzione parziale, oltre ad accogliere in parte la domanda riconvenzionale della convenuta. In appello, la controparte aveva fondato la propria difesa su un atto notarile di riscatto del bene del 16 aprile 2018 contenente la dichiarazione dell’utilizzatrice di non avere più nulla a pretendere in relazione al contratto e alle somme versate in esecuzione del medesimo. La Corte d’appello aveva ritenuto quella dichiarazione una rinuncia validamente resa, escludendo che si trattasse di mera clausola di stile o di transazione, e aveva poi corretto il dispositivo della sentenza per renderlo coerente con la motivazione. In cassazione l’utilizzatrice ha dedotto: 1) illegittimità della correzione ex art. 287 c.p.c., perché non ricorrevano i presupposti dell’errore materiale; 2) violazione delle norme sull’interpretazione degli atti negoziali e sulla transazione, sostenendo che la dichiarazione del rogito fosse clausola di stile, non rinuncia; 3) omesso esame del fatto della tardività della produzione dell’atto di riscatto e violazione delle preclusioni istruttorie ex art. 183 c.p.c. e art. 153 c.p.c.; 4) omessa pronuncia sulla cessazione della materia del contendere e violazione di norme in tema di forma della transazione. La controricorrente ha resistito e proposto ricorso incidentale condizionato sulla nullità della sentenza originaria per contrasto tra dispositivo e motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo: il contrasto tra dispositivo e motivazione era un mero errore materiale, emendabile con la procedura di correzione ex art. 287 c.p.c. e non un vizio decisorio. Ha poi respinto il secondo motivo, affermando che l’interpretazione dell’atto di riscatto come rinuncia alla pretesa, e non come transazione, era una lettura plausibile rimessa al giudice di merito e non adeguatamente censurata per violazione dei canoni ermeneutici. Ha giudicato in parte inammissibili e in parte infondati i motivi terzo e quarto: la produzione dell’atto dopo le preclusioni non era preclusa perché documento sopravvenuto, la parte che lo aveva sottoscritto non subiva un concreto pregiudizio difensivo, mancava comunque la specifica indicazione del danno processuale, e non ricorreva l’omesso esame di un fatto storico decisivo; inoltre, le norme invocate sulla transazione erano inconferenti perché la Corte territoriale aveva qualificato il documento come rinuncia. Il ricorso principale è stato dunque rigettato; il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
correzione di errore materiale
è utilizzabile quando il contrasto tra dispositivo e motivazione si risolva in una mera svista materiale immediatamente percepibile, senza necessità di ricostruire il pensiero del giudice.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il mezzo invocato per denunciare la violazione di legge, ma non consente di rimettere in discussione l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sull’interpretazione dell’atto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
la nullità processuale è deducibile solo se la parte indica il concreto pregiudizio subito nel diritto di difesa.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
consente solo la denuncia dell’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la contestazione dell’apprezzamento di merito o la proposta di una diversa lettura del documento.
richiamato come base per l’applicazione del tasso sostitutivo in conseguenza della nullità della clausola sugli interessi.
richiamato in relazione agli interessi dovuti sulla somma riconosciuta in restituzione.
le censure di violazione dei criteri ermeneutici devono indicare in modo specifico quali regole siano state violate e come; non basta contrapporre un’interpretazione alternativa.
norma sulla transazione richiamata ma ritenuta inconferente, perché la dichiarazione è stata qualificata come rinuncia e non come accordo transattivo con reciproche concessioni.
anch’essa inconferente nel caso concreto per la medesima ragione: mancava una transazione da scrutinare.
richiamato dalla ricorrente nel tentativo di collegare la clausola agli effetti della nullità contrattuale.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta indeterminatezza dell’oggetto della clausola sugli interessi.
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle conseguenze della nullità parziale.
le preclusioni istruttorie non ostano alla produzione di documenti sopravvenuti; il documento allegato può implicare una richiesta di rimessione in termini.
la parte che invoca la rimessione in termini o la violazione delle preclusioni deve specificare il concreto pregiudizio difensivo subito.
richiamato nel ricorso incidentale per dedurre la nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo.
richiamato nel ricorso incidentale in tema di nullità della sentenza.
richiamato nel ricorso incidentale in tema di nullità della sentenza.
ritenuto non pertinente perché riferito alla transazione, mentre la Corte ha qualificato il fatto come rinuncia.
richiamato dalla ricorrente ma ritenuto inconferente, sempre perché relativo alla transazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- Il contrasto tra dispositivo e motivazione integra un errore materiale emendabile ex art. 287 c.p.c. quando, dalla lettura complessiva della sentenza, sia immediatamente individuabile la reale statuizione del giudice senza bisogno di ricostruzioni interpretative complesse.
- La dichiarazione con cui una parte afferma di non avere più nulla a pretendere può assumere efficacia negoziale di rinuncia, se il testo dell’atto e il contesto mostrano una volontà consapevole e specifica di abdicare alla pretesa; non è sufficiente qualificarla come mera clausola di stile in base a una lettura alternativa.
- La qualificazione e interpretazione di un atto negoziale sono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo la violazione dei canoni legali di ermeneutica o l’illogicità manifesta della motivazione, non la semplice proposta di un’interpretazione diversa e più favorevole.
- Per denunciare la violazione dei criteri ermeneutici contrattuali occorre indicare specificamente quali regole siano state violate e perché l’interpretazione accolta sia incompatibile con il testo o con il contesto dell’atto; la mera contrapposizione di un significato alternativo non è sufficiente.
- La produzione di documenti sopravvenuti dopo le preclusioni istruttorie è ammissibile e può implicare una rimessione in termini; tuttavia, chi deduce la lesione del contraddittorio deve allegare e dimostrare il concreto pregiudizio difensivo subito.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non la diversa valutazione di elementi già esaminati o la critica alla ricostruzione fattuale del giudice di merito.
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