Cassazione Civile, Ordinanza n. 26597/2021 del 30/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico per la ristrutturazione e l’ampliamento di un centro di meccanizzazione postale. L’appaltatrice, quale mandataria dell’A.T.I., conveniva in giudizio la committente chiedendo l’accertamento dell’inesigibilità del contratto o, in subordine, la risoluzione per inadempimento della committente, con condanna al risarcimento dei danni, deducendo la mancata collaborazione nella soluzione delle criticità del progetto, in particolare connesse alla bonifica da ordigni bellici e alla necessità di varianti progettuali. La committente proponeva domanda riconvenzionale, assumendo l’inadempimento dell’appaltatrice e chiedendo i danni per maggiori costi e ritardi, anche per la necessità di riaffidare i lavori. In primo grado le domande dell’appaltatrice venivano rigettate e la domanda risarcitoria della committente accolta nell’an; in appello la Corte territoriale rigettava la domanda risarcitoria della committente, confermava il rigetto di alcune pretese dell’appaltatrice e dichiarava inammissibile, perché nuova, la domanda sulla illegittimità dell’escussione delle polizze fideiussorie. L’appaltatrice ricorreva per cassazione con sei motivi, denunciando: omesso esame di fatti decisivi e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; violazione del dovere di cooperazione del committente e delle norme sull’ineseguibilità/variazione del contratto di appalto; omessa pronuncia sul pagamento delle lavorazioni eseguite; omesso esame delle riserve per maggiori oneri; errori in tema di inammissibilità di domande e applicazione delle norme sull’appalto di opere pubbliche. La committente resisteva con controricorso e ricorso incidentale, deducendo, da un lato, vizi di motivazione e violazione di legge perché la controparte non aveva mai contestato tempestivamente la compatibilità del progetto con la normativa antisismica; dall’altro, l’erronea applicazione dell’Ordinanza P.C.M. n. 3274/2003, sostenendo che tale normativa non si applicasse all’opera già appaltata e con progetto già approvato al momento della sua entrata in vigore, sicché non vi era obbligo di adeguamento del progetto. La Corte di cassazione ha ritenuto decisivo il secondo motivo del ricorso incidentale: ha interpretato l’Ordinanza n. 3274/2003 nel senso che, per le opere pubbliche già appaltate o con progetto già approvato alla data dell’ordinanza, continuavano ad applicarsi le norme tecniche vigenti, senza obbligo di adeguamento alla nuova classificazione sismica. Poiché la gara era stata bandita prima e il contratto stipulato dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza, la motivazione della Corte d’appello, che aveva fondato la decisione sull’inidoneità del progetto rispetto alla nuova disciplina antisismica, è stata ritenuta erronea. Ne è derivato l’assorbimento del ricorso principale e del primo motivo del ricorso incidentale. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso incidentale della committente, ritenendolo assorbente. Ha interpretato l’Ordinanza P.C.M. n. 3274/2003 nel senso che, per le opere pubbliche già appaltate o i cui progetti siano stati già approvati alla data della sua entrata in vigore, potevano continuare ad applicarsi le norme tecniche e la classificazione sismica previgenti; pertanto la Corte d’appello aveva errato nel considerare il progetto incompatibile con la nuova normativa antisismica e nel fondare su tale presupposto la propria decisione. Conseguentemente sono stati dichiarati assorbiti il primo motivo del ricorso incidentale e l’intero ricorso principale dell’appaltatrice. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
requisito del contenuto del ricorso
la Corte richiama il principio secondo cui, per atti e documenti di causa posti a fondamento delle censure, occorre una specifica indicazione e riproduzione idonea a consentirne l’esame di legittimità
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale che consente di dedurre in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma processuale per denunciare nullità della sentenza o del procedimento, richiamata per omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
norma richiamata per censurare l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti
richiamati in relazione ai limiti del giudice rispetto alle domande ed eccezioni delle parti e al divieto di pronunciare oltre o fuori dal chiesto
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato per il requisito della motivazione della sentenza
artt. 132, comma 2, n. 4, e 156, comma 2, c.p.c.
richiamati in tema di nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante
invocati come base del dovere di cooperazione e correttezza del committente nell’esecuzione del contratto
richiamati come disciplina della risoluzione per inadempimento
richiamati come norme sull’appalto e sulle variazioni, ritenute non correttamente applicate dai ricorrenti principali
art. 25 L. n. 109/1994
richiamato come disciplina speciale degli appalti pubblici, evocata dalle parti per il recesso e le varianti
art. 119 d.P.R. n. 554/1999
richiamato dalla parte ricorrente come norma incompatibile con l’art. 1660 c.c. nella disciplina dell’appalto pubblico
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003
la Corte la interpreta nel senso che, per le opere pubbliche già appaltate o con progetto già approvato alla data di entrata in vigore, continuano ad applicarsi le norme tecniche e la classificazione sismica previgenti, senza obbligo di adeguamento al nuovo regime
D.M. 11 marzo 1988
richiamato nella motivazione della Corte d’appello come parametro tecnico, ma la Cassazione ne esclude la decisività nel caso concreto per effetto della disciplina transitoria dell’ordinanza antisismica
Massime di principio
- Nelle opere pubbliche già appaltate o con progetto già approvato alla data dell’entrata in vigore della disciplina antisismica sopravvenuta, opera la clausola transitoria che consente la prosecuzione con le norme tecniche previgenti; non può quindi affermarsi automaticamente l’incompatibilità del progetto con la sola sopravvenienza della nuova classificazione sismica.
- Quando una norma speciale transitoria esclude l’obbligo di adeguamento del progetto per le opere già appaltate, il giudice di merito non può fondare la decisione sull’assunto opposto, poiché tale errore di diritto travolge la ratio della pronuncia.
- L’accoglimento di un motivo di ricorso incidentale avente carattere assorbente determina l’assorbimento del ricorso principale e degli ulteriori motivi incidentali non scrutinati.
- In tema di ricorso per cassazione, le censure fondate su documenti del giudizio di merito richiedono specifica indicazione e localizzazione degli atti, altrimenti può porsi un problema di ammissibilità.
- La denuncia di omessa pronuncia e di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato presuppone che la domanda o il motivo siano effettivamente devoluti al giudice e non siano stati decisi o assorbiti per altra ragione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26506/2021 del 30/09/2021
- ordinanza_civile · 30 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26510/2021 del 30/09/2021
- ordinanza_civile · 30 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26511/2021 del 30/09/2021
- ordinanza_civile · 30 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26512/2021 del 30/09/2021
- ordinanza_civile · 30 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26513/2021 del 30/09/2021
- ordinanza_civile · 30 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26514/2021 del 30/09/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →