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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07419/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un gruppo di dipendenti di un ente locale ha agito per ottenere il pagamento dell'indennità per specifiche responsabilità relativa all'anno 2014, prevista dal CCNL del comparto Regioni e autonomie locali. I lavoratori hanno sostenuto di averne diritto in base a precedenti atti organizzativi del dirigente del settore viabilità e alla circostanza che l'indennità era stata corrisposta fino al 2013; hanno inoltre dedotto che, anche dopo la delibera della giunta provinciale che aveva rimesso ai dirigenti la gestione delle specifiche responsabilità, un successivo atto dirigenziale aveva confermato gli incarichi. Con il ricorso per cassazione hanno censurato: (1) l'interpretazione dell'art. 17, comma 2, lett. f), CCNL 1 aprile 1999, sostenendo che la contrattazione decentrata non fosse necessaria per la spettanza dell'indennità o per la quantificazione delle risorse; (2) l'affermazione che la sola determinazione del dirigente non bastasse a rendere esigibile l'emolumento, richiamando anche l'art. 45 del d.lgs. 165/2001; (3) l'omesso esame della circostanza che la contrattazione decentrata 2014 sarebbe stata approvata dalla parte sindacale e avrebbe previsto il compenso; (4) l'erronea affermazione della contestazione delle mansioni svolte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che l'indennità per specifiche responsabilità prevista dall'art. 17, comma 2, lett. f), CCNL 1 aprile 1999 non costituisce un emolumento automaticamente dovuto per il solo fatto dell'attribuzione di incarichi o mansioni, ma richiede che la contrattazione collettiva decentrata integrativa abbia prima destinato le risorse, individuato criteri, valori e procedure per la corresponsione e previsto la relativa erogazione per l'annualità considerata. Ne consegue che i provvedimenti del dirigente possono operare solo dopo tale presupposto contrattuale e restano inefficaci in sua assenza. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché investiva un apprezzamento di merito e non denunciava correttamente un vizio di legittimità; il quarto motivo è stato respinto come conseguenza del rigetto dei precedenti. La Corte ha condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 2, lett. f), CCNL Regioni e Autonomie locali 1° aprile 1999

    "La contrattazione integrativa decentrata stabilisce le modalità di verifica del permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei compensi previsti dalla presente lettera"

    L'indennità per specifiche responsabilità è subordinata alla contrattazione integrativa decentrata, che deve stabilire criteri, valori, procedure e modalità di corresponsione; non è un diritto immediatamente azionabile solo sulla base dell'attribuzione di incarichi individuali.

  • art. 15 CCNL Regioni e Autonomie locali 1° aprile 1999

    Le risorse destinate al salario accessorio sono quelle da utilizzare, tramite contrattazione decentrata, per le finalità previste dall'art. 17.

  • art. 4, commi 1, 2, 4 e 5, CCNL Regioni e Autonomie locali 1° aprile 1999

    La contrattazione decentrata integrativa regola i criteri di ripartizione e destinazione delle risorse, le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per i compensi relativi all'art. 17, comma 2, lett. f); in mancanza di tale passaggio i compensi non possono essere erogati e le clausole difformi sono nulle.

  • art. 36 CCNL Regioni e Autonomie locali 21 maggio 2018

    Conferma, nel sistema successivo, il ruolo della contrattazione decentrata nella determinazione del compenso per specifiche responsabilità.

  • art. 7, comma 4, lett. f), CCNL comparto Funzioni locali 2016-2018

    Attribuisce alla contrattazione integrativa l'individuazione dei criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità.

  • art. 70-quinquies, comma 1, CCNL comparto Funzioni locali 2016-2018

    "può essere riconosciuta una indennità di importo non superiore a € 3.000 annui lordi"

    La previsione conferma la natura facoltativa dell'indennità e la necessità di una base contrattuale/organizzativa per la sua attribuzione.

  • art. 45 d.lgs. 165/2001

    Il dirigente individua in concreto il dipendente beneficiario dei trattamenti economici accessori, ma solo dopo che la contrattazione decentrata abbia destinato le risorse e fissato i criteri; in difetto i suoi provvedimenti restano inefficaci.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per la motivazione mediante rinvio ai precedenti di legittimità.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il motivo che mira a rivalutare l'accertamento di merito è inammissibile se non deduce correttamente l'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'indennità per specifiche responsabilità nel comparto degli enti locali non è automaticamente dovuta in presenza di un incarico o di mansioni di fatto, ma richiede una previa disciplina della contrattazione collettiva decentrata integrativa che determini criteri, valori, procedure e riparto delle risorse.
  • Il potere del dirigente di individuare il singolo beneficiario del compenso accessorio opera solo in fase esecutiva e presuppone che, a monte, la contrattazione decentrata abbia reso disponibile la relativa voce di spesa e ne abbia regolato la corresponsione; in assenza di tale presupposto, l'atto dirigenziale è inefficace.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del contenuto di un accordo decentrato se il motivo non denuncia specificamente una violazione dei canoni ermeneutici o un vizio di legittimità tipico; la censura che mira soltanto a una diversa lettura del fatto è inammissibile.
  • Le indennità accessorie collegate a scelte organizzative e alla disponibilità delle risorse non integrano una componente fissa e irriducibile del trattamento retributivo, ma sono soggette alla disciplina contrattuale e alle determinazioni dell'amministrazione nei limiti consentiti dal contratto collettivo.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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