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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07444/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un agente di polizia municipale assunto a tempo indeterminato dal 1982. Il dipendente, pur essendo stato sospeso cautelarmente dal servizio per ragioni disciplinari e successivamente assegnato temporaneamente al Servizio Archivio, sosteneva di essere rimasto formalmente inquadrato nell’area di vigilanza del Corpo di Polizia municipale e di avere quindi diritto sia alla quota di integrazione previdenziale prevista dall’art. 208 c.d.s. sia all’indennità di vigilanza prevista dall’art. 37, comma 1, lett. b), CCNL Enti pubblici del 6 luglio 1995, oltre alla correlata maggiorazione del TFR. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ma la Corte d’appello aveva accolto l’impugnazione del lavoratore. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione del contratto collettivo integrativo decentrato e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la quota ex art. 208 c.d.s. fosse destinata solo agli addetti inseriti in dotazione organica e proporzionata al personale in servizio; (2) falsa applicazione degli artt. 208 e 12 c.d.s., deducendo che il beneficio presupponesse non la sola qualifica formale ma l’effettivo svolgimento di funzioni di polizia municipale e l’appartenenza operativa al Corpo; (3) omesso esame del fatto che il dipendente non indossava più la divisa e non portava l’arma; (4) falsa applicazione dell’art. 37, comma 1, lett. b), CCNL e dell’art. 5 l. n. 65/1986, assumendo che anche l’indennità di vigilanza ridotta richiedesse un concreto svolgimento di funzioni di vigilanza e non la sola appartenenza formale all’area.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili le doglianze nella parte in cui tendevano a far riesaminare fatti già valutati dalla corte territoriale o a contestare la contrattazione integrativa senza adeguata indicazione dei canoni ermeneutici violati. Ha però accolto, per il resto, il primo e il secondo motivo e ha accolto anche il quarto motivo, assorbendo il terzo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha enunciato due principi di diritto: la quota di integrazione assistenziale e previdenziale ex art. 208, comma 4, lett. c), c.d.s. spetta, nei limiti stabiliti dalle delibere di giunta adottate ai sensi del comma 5, solo ai componenti dei corpi e servizi di polizia municipale che svolgano in concreto attività di polizia municipale; l’indennità ex art. 37, comma 1, lett. b), CCNL 6 luglio 1995 spetta solo ai componenti dell’area di vigilanza che esercitino in concreto attività di vigilanza, anche se formalmente inquadrati in tale area.

Norme richiamate

  • art. 208 d.lgs. n. 285 del 1992

    comma 1; comma 4, lett. c); comma 5; testo in vigore dal 13 agosto 2010 al 30 luglio 2021

    la quota dei proventi delle sanzioni destinata a finalità assistenziali e previdenziali per il personale della polizia municipale non è automatica, ma dipende dalla discrezionalità dell’ente locale espressa nelle delibere di giunta; la destinazione spetta in linea di principio agli agenti che svolgono in concreto attività di accertamento e vigilanza

  • art. 12 d.lgs. n. 285 del 1992

    la norma è richiamata per delimitare i soggetti e i corpi abilitati ai servizi di polizia stradale, rilevando che l’attività di polizia municipale è connessa all’esercizio concreto delle funzioni di vigilanza

  • art. 5 l. n. 65 del 7 marzo 1986

    l’indennità di vigilanza piena presuppone l’effettivo svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria, polizia stradale e pubblica sicurezza conferite secondo il procedimento previsto dalla legge

  • art. 37, comma 1, lett. b), CCNL Regioni e Autonomie locali 6 luglio 1995

    "a tutto il personale dell’area di vigilanza..."; "al restante personale dell’area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui all’articolo 5 della citata legge n. 65 del 1986"

    l’indennità in misura ridotta compete solo al personale dell’area di vigilanza che svolga in concreto ulteriori funzioni di vigilanza, non a chi sia soltanto formalmente inquadrato senza esercizio effettivo di attività proprie dell’area

  • art. 360, comma 5, c.p.c.

    non è utilizzabile per denunciare omesso esame della contrattazione integrativa quando, in sostanza, si mira a censurare l’interpretazione o l’applicazione del contratto senza indicare specificamente i criteri ermeneutici violati

  • art. 393 d.P.R. n. 495 del 1992

    richiamato per la regola dell’amministrazione separata dei proventi del codice della strada nei bilanci degli enti locali

  • art. 208 Costituzione

    non citato; non presente

  • art. 97 Cost.

    richiamato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 426 del 2000, evocata dalla Cassazione, per escludere che il meccanismo incentivi un accertamento interessato

  • art. 3 Cost.

    richiamato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 426 del 2000, evocata dalla Cassazione, per escludere disparità di trattamento illegittime

Massime di principio

  • La destinazione di proventi pubblici a finalità assistenziali o previdenziali per personale di polizia locale non opera in modo automatico sulla base della sola appartenenza formale al corpo o all’area, ma richiede la verifica delle condizioni previste dalla legge e dagli atti di riparto dell’ente.
  • Quando la disciplina collega un beneficio economico allo svolgimento di determinate funzioni, la mera collocazione formale del dipendente in una certa area organizzativa non basta: occorre l’effettivo esercizio delle funzioni tipiche richieste dalla fonte normativa o contrattuale.
  • Le delibere di giunta adottate in attuazione dell’art. 208 c.d.s. hanno rilievo decisivo nella definizione dei destinatari e delle quote del fondo, poiché la scelta dell’ente locale costituisce il presupposto della pretesa azionata.
  • In cassazione non è ammissibile dedurre, sotto la veste dell’omesso esame di un fatto decisivo, una censura che in realtà mira a contestare l’interpretazione o l’applicazione di una contrattazione collettiva, senza specificare quali canoni ermeneutici siano stati violati.
  • Le espressioni contrattuali che fanno riferimento allo "svolgimento" o all’"esercizio" di funzioni indicano che il beneficio è subordinato a un ruolo operativo concreto e non alla sola appartenenza nominale a un’area professionale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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