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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07424/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia origina dal pagamento, in favore di alcuni agenti di Polizia Municipale, di somme a titolo di indennità di disagio per il servizio diurno festivo, serale e notturno, corrisposte nel periodo giugno 2002-febbraio 2006 e poi poste a recupero dal Comune a partire dal 2010. In primo grado la domanda dei lavoratori era stata respinta; in appello la Corte fiorentina aveva invece ritenuto irripetibili le somme, applicando l'art. 4, comma 3, del d.l. n. 16/2014, ritenendo che la sanatoria escludesse il recupero individuale dell'indebito e che, in ogni caso, il Comune non avesse provato i presupposti della nullità delle clausole di contrattazione integrativa. Dopo un precedente giudizio di cassazione che aveva cassato con rinvio la decisione d'appello per erronea applicazione della disciplina ratione temporis, la Corte d'appello, in sede di rinvio, ha rigettato i ricorsi originari dei lavoratori. Con l'odierno ricorso per cassazione i lavoratori deducevano, in sintesi, la violazione degli artt. 1175, 1218, 1337 e 1375 c.c. in combinato disposto con l'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 CEDU e con Corte cost. n. 8/2023, sostenendo di aver proposto una domanda risarcitoria diretta a essere tenuti indenni dall'errore colpevole del Comune e che la restituzione doveva essere esclusa o comunque limitata per il loro affidamento; con il secondo motivo censuravano inoltre la valutazione di infungibilità del Progetto Sicurezza e dei progetti finalizzati rispetto all'accordo sindacale del 14 maggio 2002. La Corte di cassazione non è però entrata nel merito delle doglianze, rilevando anzitutto che il ricorso depositato era materialmente incompleto e, quindi, non intellegibile; inoltre ha esaminato comunque i motivi ritenendoli inammissibili, perché generici e, per la parte comprensibile, fondati su circostanze di fatto e documenti non scrutinabili in sede di legittimità. Quanto al Comune, la Corte ha respinto l'istanza di rimessione in termini per il tardivo deposito del controricorso, imputando alla parte l'errore nel file telematico e rilevando che, ricevuto l'avviso di criticità del deposito, la parte avrebbe dovuto attivarsi immediatamente. Di conseguenza il controricorso e la memoria sono stati dichiarati inammissibili.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dei lavoratori per due autonome ragioni: incompleteness materiale dell'atto depositato, che lo rendeva non intellegibile, e inammissibilità dei singoli motivi per genericità e perché diretti a rivalutare circostanze di fatto o documenti non esaminabili in cassazione. Ha inoltre respinto la richiesta del Comune di rimessione in termini per il deposito tardivo del controricorso, ritenendo l'errore telematico imputabile alla parte; per tale ragione ha dichiarato inammissibili anche il controricorso e la memoria del Comune. Non è stata pronunciata statuizione sulle spese, perché il Comune non ha svolto valida attività difensiva. Il ricorso è stato quindi definitivamente dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, d.l. n. 16/2014 conv. in L. n. 68/2014

    la sanatoria opera solo entro i limiti temporali e oggettivi ricavabili dalla disciplina, non potendo essere applicata retroattivamente ad atti di costituzione e utilizzo dei fondi adottati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2009; non esclude, inoltre, in astratto il tema del recupero se la fattispecie non vi rientra ratione temporis

  • art. 2033 c.c.

    richiamato come norma sull'indebito oggettivo, in relazione al recupero delle somme corrisposte ai dipendenti

  • artt. 1175, 1218, 1337 e 1375 c.c.

    invocati dai ricorrenti per sostenere una responsabilità del Comune fondata su correttezza, buona fede e responsabilità per inadempimento/affidamento

  • art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU

    richiamato dai ricorrenti a tutela del loro affidamento patrimoniale; la Corte osserva che la giurisprudenza costituzionale non impedisce il recupero in assoluto, ma impone che esso avvenga secondo buona fede

  • art. 360 c.p.c.

    usato per incardinare il primo motivo del precedente ricorso per cassazione del Comune, poi accolto in parte e deciso con rinvio

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    richiamato per la richiesta di rimessione in termini, respinta perché la tardività del deposito era imputabile alla parte e poteva essere evitata

  • art. 369 c.p.c.

    richiamato per affermare che il ricorso deve essere depositato in originale entro il termine previsto, con conseguente inammissibilità se l'atto è incompleto e non intellegibile

  • art. 370 c.p.c.

    richiamato per affermare la preclusione al controricorso tardivo e, di riflesso, alle memorie della parte intimata

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato in relazione al procedimento camerale e all'inammissibilità delle difese tardive della parte intimata

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per i presupposti del contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il ricorso depositato in forma materialmente incompleta e non intellegibile è inammissibile, anche se la copia notificata o altra documentazione esterna sia completa, perché il deposito dell'originale entro il termine di legge è requisito essenziale.
  • I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e intelligibili: doglianze generiche, che richiedono una rivalutazione del merito o l'esame diretto di documenti non scrutinabili in legittimità, sono inammissibili.
  • La sanatoria prevista per la contrattazione integrativa degli enti locali non può essere applicata oltre i limiti temporali stabiliti dalla disciplina; l'operatività retroattiva è circoscritta agli atti successivi al momento indicato dalla norma di rinvio.
  • L'eventuale recupero di somme indebitamente corrisposte dalla pubblica amministrazione non è escluso in assoluto da un richiamo alla buona fede o all'affidamento, ma la parte che lo invoca deve allegare e provare in modo puntuale i fatti costitutivi della propria pretesa.
  • Nel deposito telematico, l'errore imputabile alla parte che sia segnalato tempestivamente richiede un immediato attivarsi per il rinnovo dell'adempimento; la rimessione in termini è esclusa se la decadenza era evitabile con ordinaria diligenza.
  • Il controricorso tardivamente depositato è inammissibile e determina, nel rito camerale di legittimità, l'inammissibilità anche delle memorie della parte intimata, in difetto di valido ingresso nel procedimento.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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