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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34865/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

La controversia nasce dalla successione testamentaria di un soggetto deceduto, che aveva lasciato due figlie del primo matrimonio, la seconda moglie e un figlio nato dal secondo matrimonio. In primo grado venivano discusse varie attribuzioni patrimoniali rilevanti ai fini della collazione e della divisione ereditaria. In particolare, per quanto qui rileva, si controverteva: dell’acquisto di due appartamenti intestati alle figlie, che secondo le une parti erano stati acquistati con denaro del padre e costituivano donazione indiretta soggetta a collazione, mentre secondo le figlie si trattava di un’operazione eseguita in attuazione di accordi patrimoniali tra i coniugi in vista del divorzio; dell’acquisto di un immobile a Cortina, per cui era contestata la qualificazione come donazione indiretta dell’usufrutto intestato ai genitori; e dell’intestazione del 90% delle quote di una s.r.l. in nome della moglie, che veniva anch’essa ricondotta a donazione indiretta. Le figlie hanno impugnato la sentenza d’appello nella parte in cui ha qualificato come liberalità l’acquisto dei due appartamenti e ha ritenuto inammissibile la loro censura sull’immobile di Cortina. Il coniuge superstite e il figlio hanno proposto ricorso incidentale contro la decisione che aveva considerato non nuova la domanda relativa alla natura donativa dell’intestazione delle quote societarie.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale delle figlie, ritenendo che la Corte d’appello avesse errato nel qualificare automaticamente come donazione indiretta l’acquisto dei due appartamenti intestati alle figlie solo perché finanziato dal padre: occorreva invece verificare anche lo spirito di liberalità, non essendo sufficiente la mera gratuità o la mera provenienza del denaro. È stato dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso principale perché non censurava la ratio decidendi, limitandosi a prospettare questioni di merito contro la declaratoria di inammissibilità del motivo di appello. È stato rigettato il primo motivo del ricorso incidentale, perché la deduzione della donazione indiretta delle quote societarie non costituiva domanda nuova, trattandosi di precisazione della originaria prospettazione fondata sulla provenienza del denaro dal defunto. Il secondo motivo del ricorso incidentale è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Milano per nuovo esame della natura dell’acquisto dei due immobili, con rinvio anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 737 c.c.

    la norma sulla collazione è richiamata per affermare che vi rientrano anche le donazioni indirette; l’attribuzione deve quindi essere verificata sotto il profilo della liberalità ai fini del conferimento in collazione.

  • art. 809 c.c.

    le liberalità indirette sono soggette, per quanto compatibile, alle norme dettate per la donazione; la qualifica richiede comunque la presenza dello spirito di liberalità.

  • art. 2932 c.c.

    il rimedio dell’esecuzione in forma specifica è indicato come non utilizzabile nel caso in cui non vi sia obbligo di trasferire direttamente un bene, ma solo di fornire mezzi per l’acquisto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il motivo di ricorso deve censurare la declaratoria di inammissibilità del motivo di appello come error in procedendo, non limitarsi a riproporre questioni di merito.

Massime di principio

  • Per qualificare un’operazione come donazione indiretta non basta la gratuità economica dell’attribuzione: è necessario accertare anche lo spirito di liberalità del disponente, cioè la consapevole volontà di arricchire il beneficiario per mera spontanea elargizione.
  • Quando un genitore si obbliga, nell’ambito di accordi patrimoniali tra coniugi, a fornire ai figli il denaro per l’acquisto di un immobile, la natura liberale dell’operazione non è automatica e va verificata in concreto, soprattutto se l’attribuzione si inserisce in una regolazione complessiva di rapporti patrimoniali diversi dalla liberalità.
  • Ai fini della collazione e della ricostruzione della massa ereditaria, la deduzione della natura donativa di un’attribuzione e quella della simulazione o fittizietà dell’intestazione possono perseguire la medesima finalità sostanziale di ampliamento della massa; salvo una precisa delimitazione della domanda, la successiva qualificazione in termini di donazione non integra domanda nuova se il fatto storico costitutivo resta la provenienza della provvista dal de cuius.
  • In cassazione non è sufficiente contestare nel merito la ricostruzione dei fatti quando la sentenza d’appello si sia fondata su una statuizione processuale di inammissibilità: occorre colpire specificamente la ratio decidendi processuale, altrimenti il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieCollazioneDivisione ereditariaImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalità

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