Cassazione Penale, Sentenza n. 366/2022 del 10/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto di confisca di un immobile (corso Tukory n.99 Palermo). I ricorrenti deducono: 1) violazioni procedurali e di motivazione (art.100 c.p.p.), con censura di mera "ricopiatura" del provvedimento di primo grado, carenze nella valutazione del valore dell'immobile (errata stima in relazione all'introduzione dell'euro), mancata esplicitazione del metodo dei periti e rilievi sulla posizione processuale e anagrafica (intestazione alla Rizzo prima del matrimonio); 2) violazione della normativa sulle misure di prevenzione (art.2-ter legge 575/1965) per mancata prova dell'illegittima provenienza dei fondi utilizzati per il mutuo e per l'acquisto.
La decisione
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Il ricorso di Provvidenza Rizzo è inammissibile per difetto di procura speciale a firma dell'avvocato sottoscrittore. Entrambe le impugnative sono, inoltre, ritenute aspecifiche e in parte non pertinenti: la Corte ha richiamato il divieto, nel procedimento di prevenzione, di devolvere alla Cassazione censure di merito o valutazioni alternative dei fatti e ha precisato che il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge. Sul merito motivazionale la Corte ha ritenuto corretta e congrua la ricostruzione della pericolosità sociale storica del proposto, la valutazione del disallineamento tra redditi leciti e impieghi e la considerazione sul mutuo (esborso successivo all'acquisto) e sull'intestazione al coniuge come possibile indice di interposizione. In conseguenza dell'inammissibilità i ricorrenti sono condannati alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiama l'istituto della procura speciale: il ricorso per cassazione proposto da un terzo interessato sottoscritto da un difensore privo di procura speciale è inammissibile.
d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, art. 10 comma 2
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; ciò limita l'esame della Corte di legittimità alle questioni di diritto, escludendo il sindacato di merito e della valutazione dei fatti salvo i vizi di motivazione riconducibili alla mancanza dei requisiti minimi.
legge 13 settembre 1965 n. 575 (art. 2-ter)
Normativa sulle misure di prevenzione: il ricorso lamentava carenza di prova sull'illegittima provenienza dei fondi; la Corte ha ritenuto che i dati economici e temporali esaminati in primo e secondo grado fossero congrui per ricondurre l'acquisto alla pericolosità sociale del proposto.
Previsione della condanna alle spese e, se del caso, del pagamento di somme in favore della Cassa delle ammende: applicata per la condanna alle spese e al versamento di Euro 3.000,00.
art. 7 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (richiamato)
Imposizione del dovere di motivazione dei provvedimenti di prevenzione; la Corte ha valutato che la motivazione impugnata soddisfaceva i requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità.
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione è limitato ai motivi di diritto: non è possibile chiedere alla Cassazione una rivalutazione dei fatti o una diversa ricostruzione probatoria già svolta dai giudici di merito.
- Il difensore che proponga ricorso per conto di un terzo interessato deve essere munito di procura speciale ai sensi dell'art.100 c.p.p.; l'assenza di tale procura determina l'inammissibilità del ricorso.
- Le censure generiche o non pertinenti (es. riferimenti a vicende giudiziarie non direttamente attinenti alla regiudicanda) sono insufficienti: i motivi devono essere specifici e collegati alla misura impugnata.
- La discrepanza tra redditi leciti dichiarati e spese/impieghi patrimoniali è elemento valutabile come indizio dell'illiceità dell'origine dei beni; anche l'intestazione fittizia a un familiare privo di capacità economica è un elemento sintomatico di interposizione.
- Quanto al mutuo, il momento dell'esborso (collocato dopo l'acquisto) e la capacità del nucleo familiare di farvi fronte con entrate lecite sono aspetti rilevanti nella ricostruzione della provenienza dei fondi.
- Per contestare la valutazione tecnica (perizia) bisogna articolare censure specifiche sul metodo adottato o produrre elementi contrari seri e pertinenti; osservazioni vaghe sulla stima non bastano a rendere illegittima la motivazione.
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