Cassazione Penale, Sentenza n. 00125/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno dedotto tre censure: 1) nullità del procedimento per mancata notifica del decreto di fissazione dell'udienza a due interessate (Quattrocchi Girolama e Santina); 2) illegittimità dell'ordine di demolizione perché fondato sull'art. 7 della L. 47/1985, abrogato dall'art. 136 del DPR 380/2001, con critica di applicazione analogica dell'art. 31 del TUE e di retroattività della sanzione; 3) estinzione dell'ordine di demolizione per prescrizione, essendo l'ordine eseguito dopo circa trenta anni.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo limitatamente a Quattrocchi Girolama e Quattrocchi Santina per mancata notifica dell'udienza, annullando l'ordinanza nei loro confronti e disponendo la trasmissione degli atti al tribunale di Palermo. Per i restanti ricorrenti i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha respinto i profili sostanziali: ha confermato la continuità normativa tra l'art. 7 L.47/1985 e l'art. 31 DPR 380/2001, riconoscendo che l'ordine di demolizione disposto dal giudice penale integra una sanzione amministrativa di natura ripristinatoria e non ha carattere punitivo; di conseguenza l'ordine non è soggetto né alla prescrizione prevista dall'art. 173 c.p. né alla prescrizione quinquennale dell'art. 28 L.689/81. Sono state inoltre condannate le parti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., alla Cassa delle Ammende per euro 3000 ciascuno.
Norme richiamate
La disposizione originaria (art. 7) è considerata nella continuità normativa con l'art. 31 del DPR 380/2001; non determina l'illegittimità degli ordini di demolizione emanati successivamente
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico Edilizia)
art. 31; art. 31, comma 9; art. 27, comma 2; art. 136
L'art. 31 contiene la disciplina attuale dell'ordine di demolizione; l'art. 136 ha abrogato disposizioni anteriori ma la funzione dell'ordine di demolizione è rimasta in continuità con la previgente legge; l'ordine del giudice penale ai sensi dell'art. 31, comma 9, integra una sanzione amministrativa ripristinatoria
Legge 24 novembre 1981, n. 689
L'art. 28 (prescrizione quinquennale per alcune sanzioni amministrative pecuniarie) non si applica all'ordine di demolizione giacché quest'ultimo non è una sanzione pecuniaria con finalità punitiva
L'art. 173 c.p. (estinzione per decorso del tempo delle pene principali) non si applica all'ordine di demolizione, trattandosi di sanzione amministrativa e non di pena principale
Articolo richiamato per la condanna alle spese e per l'eventuale sanzione pecuniaria a carico dei ricorrenti per ricorso inammissibile
Massime di principio
- La mancata notifica del decreto di fissazione dell'udienza davanti al giudice dell'esecuzione determina nullità/profilo di vizio e può giustificare l'annullamento dell'ordinanza nei confronti dei non notificati.
- L'ordine di demolizione disposto dal giudice penale ai sensi dell'art. 31 DPR 380/01 ha natura di sanzione amministrativa ripristinatoria (non punitiva) e perciò è distinto dalle pene previste dal codice penale.
- L'ordine di demolizione non è soggetto alla prescrizione prevista dall'art. 173 c.p. né alla prescrizione quinquennale dell'art. 28 L.689/81: esso può restare efficace anche dopo lungo tempo e può essere trasmesso agli eredi o a chi subentra nella disponibilità del bene.
- L'ordine di demolizione del giudice penale è autonomo rispetto ai provvedimenti amministrativi ma può essere coordinato o revocato dal giudice se incompatibile con un provvedimento dell'autorità amministrativa.
- In ipotesi di ricorsi inammissibili davanti alla Suprema Corte possono essere disposte condanne al pagamento delle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi delle norme processuali vigenti.
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