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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00125/2026 del 02/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno dedotto tre censure: 1) nullità del procedimento per mancata notifica del decreto di fissazione dell'udienza a due interessate (Quattrocchi Girolama e Santina); 2) illegittimità dell'ordine di demolizione perché fondato sull'art. 7 della L. 47/1985, abrogato dall'art. 136 del DPR 380/2001, con critica di applicazione analogica dell'art. 31 del TUE e di retroattività della sanzione; 3) estinzione dell'ordine di demolizione per prescrizione, essendo l'ordine eseguito dopo circa trenta anni.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo limitatamente a Quattrocchi Girolama e Quattrocchi Santina per mancata notifica dell'udienza, annullando l'ordinanza nei loro confronti e disponendo la trasmissione degli atti al tribunale di Palermo. Per i restanti ricorrenti i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha respinto i profili sostanziali: ha confermato la continuità normativa tra l'art. 7 L.47/1985 e l'art. 31 DPR 380/2001, riconoscendo che l'ordine di demolizione disposto dal giudice penale integra una sanzione amministrativa di natura ripristinatoria e non ha carattere punitivo; di conseguenza l'ordine non è soggetto né alla prescrizione prevista dall'art. 173 c.p. né alla prescrizione quinquennale dell'art. 28 L.689/81. Sono state inoltre condannate le parti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., alla Cassa delle Ammende per euro 3000 ciascuno.

Norme richiamate

  • Legge 28 febbraio 1985, n. 47

    La disposizione originaria (art. 7) è considerata nella continuità normativa con l'art. 31 del DPR 380/2001; non determina l'illegittimità degli ordini di demolizione emanati successivamente

  • D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico Edilizia)

    art. 31; art. 31, comma 9; art. 27, comma 2; art. 136

    L'art. 31 contiene la disciplina attuale dell'ordine di demolizione; l'art. 136 ha abrogato disposizioni anteriori ma la funzione dell'ordine di demolizione è rimasta in continuità con la previgente legge; l'ordine del giudice penale ai sensi dell'art. 31, comma 9, integra una sanzione amministrativa ripristinatoria

  • Legge 24 novembre 1981, n. 689

    L'art. 28 (prescrizione quinquennale per alcune sanzioni amministrative pecuniarie) non si applica all'ordine di demolizione giacché quest'ultimo non è una sanzione pecuniaria con finalità punitiva

  • Codice Penale

    L'art. 173 c.p. (estinzione per decorso del tempo delle pene principali) non si applica all'ordine di demolizione, trattandosi di sanzione amministrativa e non di pena principale

  • Codice di Procedura Penale

    Articolo richiamato per la condanna alle spese e per l'eventuale sanzione pecuniaria a carico dei ricorrenti per ricorso inammissibile

Massime di principio

  • La mancata notifica del decreto di fissazione dell'udienza davanti al giudice dell'esecuzione determina nullità/profilo di vizio e può giustificare l'annullamento dell'ordinanza nei confronti dei non notificati.
  • L'ordine di demolizione disposto dal giudice penale ai sensi dell'art. 31 DPR 380/01 ha natura di sanzione amministrativa ripristinatoria (non punitiva) e perciò è distinto dalle pene previste dal codice penale.
  • L'ordine di demolizione non è soggetto alla prescrizione prevista dall'art. 173 c.p. né alla prescrizione quinquennale dell'art. 28 L.689/81: esso può restare efficace anche dopo lungo tempo e può essere trasmesso agli eredi o a chi subentra nella disponibilità del bene.
  • L'ordine di demolizione del giudice penale è autonomo rispetto ai provvedimenti amministrativi ma può essere coordinato o revocato dal giudice se incompatibile con un provvedimento dell'autorità amministrativa.
  • In ipotesi di ricorsi inammissibili davanti alla Suprema Corte possono essere disposte condanne al pagamento delle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi delle norme processuali vigenti.

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