Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 24787/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto in abitazione, con pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 500 di multa. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge nella valutazione della prova, contestando la ricostruzione fondata sulla traccia biologica repertata e identificata tramite DNA, nonché le modalità di acquisizione e conservazione del reperto. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe trascurato elementi favorevoli.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché volto, in sostanza, a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio e a riproporre doglianze già esaminate in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e senza dedurre travisamenti. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, poiché il diniego delle attenuanti generiche era stato adeguatamente motivato sulla base della gravità della condotta, dei numerosi precedenti penali specifici e della sottoposizione a misura di prevenzione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    Il fatto contestato è qualificato come furto in abitazione.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere legittimamente negate quando il giudice di merito valorizzi elementi negativi ritenuti prevalenti, anche un solo dato negativo significativo, come la gravità del fatto e i precedenti penali.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso non può risolversi in una nuova valutazione del merito né in censure generiche non correlate alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere alla Corte di cassazione una rivalutazione delle prove o una diversa lettura del compendio istruttorio, salvo deduzione specifica di vizi logicamente e giuridicamente rilevanti della motivazione.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre questioni già esaminate nei gradi di merito senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La censura sulla corretta acquisizione o conservazione della prova deve indicare in modo specifico il punto decisivo della motivazione che si assume viziato; in difetto, essa si risolve in una doglianza astratta e non scrutinabile.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se motivato sulla base di elementi negativi ritenuti prevalenti, potendo essere sufficiente anche un solo dato ostativo oggettivo o soggettivo, specie se attinente alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato.
  • La gravità della condotta, i precedenti penali specifici e l'eventuale sottoposizione a misure di prevenzione costituiscono elementi idonei a sorreggere il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.