Cassazione Civile, Ordinanza n. 19762/2023 del 11/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società postale)
La controversia
I titolari di due buoni fruttiferi postali della serie AD, emessi nel 1989, avevano chiesto la condanna dell’emittente al rimborso del capitale e degli interessi pattuiti alla scadenza dei titoli, sostenendo che ciascun buono prevedeva il raddoppio del capitale dopo sette anni e la triplicazione dopo undici anni. Il giudice di pace aveva rigettato la domanda e il tribunale aveva confermato il rigetto, ritenendo prescritto il diritto alla riscossione: secondo il giudice di merito, i buoni erano scaduti nel 2000 e la richiesta di pagamento era stata formulata solo nel 2012, senza atti interruttivi, con applicazione del termine decennale di prescrizione previsto dalla disciplina sopravvenuta. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con un primo motivo, la violazione dell’art. 176 del d.P.R. n. 156/1973 e dell’art. 11 disp. prel. c.c., sostenendo che ai buoni, emessi sotto il vigore del vecchio testo unico postale, si dovesse applicare il termine trentennale di riscossione previsto da quella disciplina e non la normativa successiva richiamata dal tribunale. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione dell’art. 2935 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, osservando che, anche a voler ritenere applicabile la disciplina sopravvenuta, il termine prescrizionale non poteva comunque decorrere dal 2000, poiché la possibilità giuridica di esercitare il diritto sarebbe sorta solo con l’entrata in vigore della nuova disciplina nel 2004; pertanto, alla data della domanda del 2012, il diritto non sarebbe stato prescritto.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha rigettati come infondati. Ha ritenuto corretta la ricostruzione del tribunale: i buoni serie AD, pur emessi nel 1989, erano regolati dalla disciplina che li assoggettava, per i rapporti ancora non prescritti, al termine di dieci anni dalla scadenza per la prescrizione del diritto al capitale e agli interessi. Poiché i titoli erano scaduti nel 2000 e la domanda di pagamento era stata proposta solo nel 2012, senza atti interruttivi, il diritto era effettivamente prescritto. Conseguentemente, il ricorso è stato rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 176 del d.P.R. n. 156/1973
La Corte richiama la disciplina previgente dei buoni postali fruttiferi, ma rileva che per le serie interessate essa è stata superata da una disciplina successiva che, per i rapporti non ancora prescritti, ha fissato la prescrizione in dieci anni dalla scadenza.
La Corte respinge l’idea che la disciplina sopravvenuta non possa incidere sui rapporti considerati, valorizzando la normativa successiva quale disciplina speciale applicabile nei limiti indicati dal decreto ministeriale.
La Corte considera che il diritto alla riscossione dei buoni poteva essere esercitato alla scadenza dei titoli; da quel momento decorre la prescrizione.
d.m. 23/7/1987
Ha istituito la nuova serie speciale di buoni postali fruttiferi "AD", con durata di sette o undici anni e rendimento predeterminato alla scadenza.
d.m. 19/12/2000
Ha stabilito che le serie di buoni già emesse restano soggette alla disciplina previgente salvo l’applicazione dell’art. 8 per i titoli per i quali non era ancora maturata la prescrizione prevista dalla normativa anteriore.
art. 8 del d.m. 19/12/2000
Ha previsto che i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per capitale e interessi.
art. 9 del d.m. 19/12/2000
Ha mantenuto, per le serie già emesse, il rinvio alla disciplina del d.P.R. n. 156/1973 e alle norme di esecuzione, salvo quanto disposto dall’art. 10.
art. 10 del d.m. 19/12/2000
Ha esteso alle serie già emesse, non ancora prescritte secondo la disciplina previgente, la nuova prescrizione decennale di cui all’art. 8.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012
È richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Quando una disciplina sopravvenuta regola espressamente i rapporti ancora non prescritti, il termine di prescrizione del diritto derivante da titoli postali va individuato secondo la normativa applicabile ratione temporis alla serie considerata.
- Per i buoni fruttiferi postali a termine, la decorrenza della prescrizione va individuata nella data di scadenza del titolo, momento dal quale il credito al rimborso è esigibile ai sensi dell’art. 2935 c.c.
- Se il titolare del titolo non compie atti interruttivi e trascorre integralmente il termine prescrizionale dalla scadenza del buono, il diritto al capitale e agli interessi si estingue per prescrizione.
- La contestazione dell’applicabilità della disciplina sopravvenuta non è fondata quando la normativa secondaria abbia espressamente previsto la nuova prescrizione per le serie già emesse e non ancora prescritte secondo la disciplina previgente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19600/2023 del 11/07/2023
- ordinanza_civile · 11 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19601/2023 del 11/07/2023
- ordinanza_civile · 11 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19603/2023 del 11/07/2023
- ordinanza_civile · 11 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19609/2023 del 11/07/2023
- ordinanza_civile · 11 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19611/2023 del 11/07/2023
- ordinanza_civile · 11 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19617/2023 del 11/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →