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Sentenza

Sentenza del 11/05/2017 n. 766 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Efficacia della notifica in caso di variazione anagrafica - Notifica tramite servizio postale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato la richiesta di pagamento e l'avviso di accertamento presupposto sostenendo di non aver ricevuto validamente l'avviso, poiché notificato presso la precedente residenza dopo il trasferimento anagrafico. In particolare, ha contestato la violazione delle norme sulla notificazione, ritenendo decorso il termine di trenta giorni dalla variazione della residenza, e ha dedotto anche carenza di motivazione e violazione degli articoli 139 e 140 c.p.c. e dell'articolo 60 del D.P.R. n. 600/1973.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado, ritenendo valida ed efficace la notificazione dell'avviso di accertamento. La variazione anagrafica era avvenuta il 21 giugno 2012, mentre la raccomandata era stata spedita al precedente indirizzo il 18 luglio 2012, quindi prima del decorso di trenta giorni. Poiché la notificazione postale si considera effettuata alla data di spedizione, la notifica era tempestiva ed efficace. Il contribuente è stato inoltre condannato al pagamento di 1.000 euro di spese del giudizio d'appello.

Norme richiamate

  • Articolo 60, comma 3, D.P.R. n. 600/1973

    Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica.

    Il cambio di residenza o di indirizzo diventa opponibile ai fini delle notificazioni fiscali soltanto dal trentesimo giorno successivo alla variazione anagrafica. Prima di tale momento, la notifica effettuata al precedente indirizzo resta valida.

  • Articolo 60, ultimo comma, D.P.R. n. 600/1973

    Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione.

    Per stabilire se la notifica è stata eseguita prima o dopo il decorso del termine, rileva la data in cui l'atto è stato spedito, non quella in cui il destinatario lo ha ricevuto o ne ha avuto conoscenza.

  • Articoli 139 e 140 c.p.c.

    Il contribuente ne aveva invocato la violazione in relazione alle modalità di notificazione, ma la censura è stata ritenuta infondata perché la notifica postale al precedente indirizzo era ancora efficace secondo la disciplina speciale dell'articolo 60 del D.P.R. n. 600/1973.

  • Articolo 60, comma 1, lettera e), D.P.R. n. 600/1973

    La disposizione è stata richiamata dal contribuente per contestare la notificazione, ma non ha condotto all'annullamento dell'atto, essendo stata ritenuta applicabile la regola specifica sulla decorrenza degli effetti della variazione anagrafica.

Massime di principio

  • In materia di notifiche fiscali, il trasferimento di residenza non rende immediatamente inefficace la notificazione effettuata al precedente indirizzo: la variazione produce effetti, ai fini delle notificazioni, solo dal trentesimo giorno successivo all'annotazione anagrafica.
  • Quando l'atto viene notificato tramite servizio postale, la tempestività deve essere valutata considerando la data di spedizione del plico, non la data di consegna al destinatario.
  • Una notifica spedita al precedente indirizzo entro i trenta giorni dalla variazione anagrafica può quindi essere pienamente valida, anche se il destinatario non risiede più in quel luogo al momento della ricezione.
  • Per contestare efficacemente una notifica non è sufficiente dimostrare il cambio di residenza: occorre provare che la spedizione sia avvenuta dopo il decorso del termine di trenta giorni oppure che sussistano specifici vizi della procedura notificatoria.
  • La disciplina speciale delle notifiche degli atti tributari può prevalere sulle regole generali del codice di procedura civile quando stabilisce criteri specifici per determinare indirizzo valido e momento perfezionativo della notifica.

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