Cassazione Penale, Sentenza n. 6273/2024 del 12/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di revoca/attenuazione della custodia in carcere. Vitagliano deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata gravità indiziaria per il reato di associazione (mancanza di stabile intraneità) e alla mancata considerazione del fattore tempo circa le esigenze cautelari. La Manzi deduceva la mancata prova e la manifestazione di illogicità della motivazione, sostenendo che le intercettazioni erano state interpretate in modo errato e non dimostravano la sua partecipazione stabile al clan né la responsabilità per le estorsioni contestate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto le doglianze in gran parte aspecifiche e dirette a una ricostruzione alternativa dei fatti, non consentita in sede di legittimità quando il giudice del merito ha dato motivazione logica e congrua. Ha confermato la sussistenza di gravi indizi sulla base di intercettazioni, pedinamenti, dichiarazioni di collaboratori e informative di polizia giudiziaria, nonché la persistenza del vincolo associativo e l'operatività del clan, con conseguente insussistenza di effetto escludente del tempo trascorso sulle esigenze cautelari. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende; ha inoltre disposto la trasmissione del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Norma contestata per la partecipazione ad associazione di stampo mafioso (clan camorristico); la Corte ha ritenuto che le intercettazioni, le osservazioni e le dichiarazioni di collaboratori costituiscono gravi indizi idonei a dimostrare l'intraneità e il ruolo degli indagati nel clan.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Rilevata la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati associativi, con l'onere per il giudice di motivare specificamente se interviene un considerevole lasso di tempo tra i fatti e la misura. Nel caso, il Tribunale ha motivato l'irrilevanza del tempo per la persistente operatività del clan e l'assenza di elementi che attestino la rottura del vincolo associativo.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale che impone la trasmissione del provvedimento alla direzione dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti in caso di stato cautelare; la Corte ha disposto tale trasmissione.
Massime di principio
- La valutazione della gravità indiziaria e l'interpretazione delle intercettazioni sono questioni di merito: se il giudice del merito fornisce motivazione logica e congrua la Cassazione non sostituisce la propria valutazione fattuale.
- Intercettazioni telefoniche/ambientali, attività di pedinamento/controllo e dichiarazioni di collaboratori integrate in informative di polizia possono costituire un compendio indiziario solido per applicare misure cautelari in caso di associazione mafiosa ed estorsione.
- Per i reati associativi esiste una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari; tuttavia, se è passato un arco temporale significativo il giudice deve motivare puntualmente perché tali esigenze permangono (es. persistenza dell'operatività del gruppo o assenza di elementi di distacco).
- I motivi generici che chiedono una diversa lettura delle prove ma non colgono vizi specifici nella motivazione dell'organo di merito sono inammissibili o infondati in Cassazione.
- L'impugnazione in Cassazione contro decisioni cautelari richiede contestazioni precise sulla logica e sulla legalità della motivazione; altrimenti la residua sanzione può essere la condanna alle spese e alla Cassa delle ammende.
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