Cassazione Civile, Ordinanza n. 35452/2023 del 19/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il tribunale aveva ammesso il credito del professionista al passivo, in parziale accoglimento dell'opposizione, per Euro 61.000 in collocazione privilegiata. Il ricorrente sosteneva che il tribunale non potesse, d'ufficio, annullare o rendere inefficace una transazione autorizzata dal comitato dei creditori e vistata dal giudice delegato, con la quale era stato riconosciuto il credito professionale per Euro 52.000 oltre accessori in prededuzione. Con il secondo motivo deduceva che il credito del professionista che assiste il debitore nella procedura di concordato preventivo sarebbe prededucibile anche se la domanda di concordato viene dichiarata inammissibile. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti infondati, affermando che la prededuzione del credito del professionista presuppone l'ammissione del debitore alla procedura concordataria e che la transazione non poteva validamente riconoscere una prededuzione non prevista dalla legge, trattandosi di materia indisponibile e quindi di atto nullo, rilevabile d'ufficio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il credito del professionista incaricato per l'accesso al concordato preventivo è prededucibile solo se la prestazione è funzionale alla procedura e il debitore è stato ammesso al concordato ai sensi dell'art. 163 l.fall.; poiché la domanda di concordato era stata dichiarata inammissibile, mancava il presupposto per la prededuzione. Ha inoltre ritenuto nulla la transazione nella parte in cui attribuiva una prededuzione non prevista dalla legge, rilevando che il giudice può rilevare d'ufficio la nullità del contratto. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva del fallimento; disposto l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
violazione e falsa applicazione
richiamato dal ricorrente per contestare il potere del tribunale di incidere sulla transazione autorizzata dagli organi della procedura.
violazione e falsa applicazione
la Corte lo interpreta nel senso che la prededucibilità richiede che il credito sia funzionale alla procedura concorsuale; per il professionista del concordato è necessario anche che il debitore sia ammesso alla procedura.
domanda di cui all'art. 161 l.fall.
la prestazione professionale, anteriore o successiva alla domanda, deve essere funzionale alle finalità della procedura di concordato.
ammissione del debitore alla procedura ai sensi dell'art. 163 l.fall.
l'ammissione alla procedura concordataria costituisce presupposto indispensabile, sebbene non sufficiente, per riconoscere la prededuzione al professionista.
le parti, per transigere, devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite
la transazione è nulla quando abbia ad oggetto diritti sottratti alla disponibilità delle parti, come la prededuzione.
art. 111, ultimo comma, l.fall.
sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge
la Corte ne ricava tre categorie di crediti prededucibili: quelli espressamente previsti dalla legge, quelli sorti in occasione della procedura e quelli sorti in funzione della procedura.
derogando al principio generale di cui all'art. 2740 c.c.
la prededuzione costituisce deroga al principio della par condicio patrimoniale dei creditori ed è norma di stretta interpretazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto.
Massime di principio
- Il credito del professionista incaricato per l'accesso o il perfezionamento degli atti del concordato preventivo è prededucibile solo se la prestazione è funzionale, in un giudizio ex ante, alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali e il debitore sia stato effettivamente ammesso alla procedura concordataria.
- L'ammissione alla procedura di concordato preventivo costituisce presupposto indispensabile, sebbene non sufficiente, per il riconoscimento della prededuzione al professionista che abbia assistito il debitore nella fase di accesso.
- La prededuzione, in quanto deroga eccezionale al principio della par condicio creditorum, è di stretta interpretazione e non può essere riconosciuta in via transattiva al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge.
- Se una transazione attribuisce a un creditore un trattamento di prededuzione non consentito dall'ordinamento, la pattuizione è nulla per indisponibilità del diritto oggetto della lite e la nullità è rilevabile d'ufficio dal giudice.
- L'acquisizione agli atti di una transazione da parte del giudice delegato, senza rilievi, non ha natura decisoria e non produce giudicato, sicché non impedisce al giudice di merito di scrutinare la validità dell'accordo.
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