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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00228/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

Una società si era aggiudicata, nell'ambito della vendita unitaria di terreni adibiti a sito estrattivo disposta in due procedure fallimentari, ma era stata dichiarata decaduta dall'aggiudicazione per mancato pagamento del saldo prezzo. La controversia ruotava attorno all'interpretazione dell'ordinanza di vendita: la società sosteneva che la fideiussione autonoma a prima richiesta fosse richiesta solo come garanzia per l'immissione anticipata nel possesso e non come condizione per accedere alla rateizzazione del prezzo; i giudici di merito avevano invece ritenuto che, senza fideiussione, la rateizzazione non fosse accessibile e che quindi il prezzo dovesse essere versato integralmente e subito. Dopo il rigetto in cassazione del ricorso originario, la società ha proposto revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., deducendo un errore di fatto: la Corte avrebbe erroneamente ritenuto nuova in sede di legittimità la questione del contrasto tra l'ordinanza di vendita e gli artt. 107 l.fall. e 569, 574, 580, 586 e 587 c.p.c., mentre tale questione sarebbe già stata dedotta nei reclami fallimentari e riproposta nel ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto che, pur potendo ravvisarsi una svista nella lettura del primo motivo del ricorso originario, tale errore fosse irrilevante perché non decisivo: nella precedente ordinanza la ratio decidendi effettiva era comunque che il giudice di legittimità non può sindacare la interpretazione data dal tribunale all'ordinanza di vendita. Di conseguenza, anche correggendo la percezione sul fatto processuale, l'esito non sarebbe cambiato. Il ricorso per revocazione è stato quindi dichiarato inammissibile; le spese sono state compensate integralmente. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente principale.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4 c.p.c.

    la revocazione per errore di fatto richiede una svista percettiva decisiva e non un errore di giudizio o di interpretazione della censura

  • art. 107 l.fall.

    richiamato dalla parte come norma che, insieme al codice di rito, avrebbe imposto una diversa lettura dell'ordinanza di vendita

  • art. 569 c.p.c.

    richiamato dalla parte per sostenere la disciplina della vendita immobiliare

  • art. 574 c.p.c.

    richiamato dalla parte per sostenere che la fideiussione non fosse condizione di accesso alla rateizzazione

  • art. 580 c.p.c.

    richiamato dalla parte nel quadro delle norme dell'espropriazione immobiliare

  • art. 586 c.p.c.

    richiamato dalla parte nel quadro delle norme dell'espropriazione immobiliare

  • art. 587 c.p.c.

    richiamato dalla parte nel quadro delle norme dell'espropriazione immobiliare

  • art. 360, comma 1, c.p.c.

    evocato nel ricorso originario come base del motivo di legittimità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma di inserimento della previsione sull'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. è configurabile solo quando vi sia una svista percettiva su un fatto processuale storicamente determinato, non quando si contesti la valutazione giuridica o l'interpretazione delle deduzioni di parte.
  • L'errore di fatto è revocatorio solo se essenziale e decisivo, cioè se, eliminato l'errore, la decisione avrebbe certamente avuto contenuto diverso.
  • Non è revocabile la pronuncia che abbia comunque affrontato la questione di fondo: l'omessa considerazione di singole argomentazioni o il fraintendimento di un profilo non decisivo integrano, al più, errore di giudizio.
  • In sede di legittimità non può essere richiesta una nuova valutazione dell'interpretazione data dal giudice di merito a un'ordinanza di vendita, quando la censura mira sostanzialmente a sostituire quella lettura con un'altra ritenuta conforme a legge.
  • Quando la ratio decidendi effettiva è autonoma rispetto all'errore percettivo denunciato, la revocazione è inammissibile perché la correzione della svista non inciderebbe sull'esito della decisione.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniEspropriazione forzata
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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