Cassazione Penale, Sentenza n. 18853/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Enna che aveva assolto l'imputata per il reato di truffa aggravata mediante strumenti informatici per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., deducendo violazione di legge perché il Tribunale non aveva dichiarato l'estinzione del reato per remissione della querela. Il ricorrente ha rilevato che, a seguito delle modifiche normative (d.l.vo 150/2022), il reato è procedibile a querela (art. 640, comma 2-ter c.p.) e che la remissione della querela, pacificamente intervenuta ed accettata dall'imputata, determina l'estinzione del reato; perciò si chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato l'interesse del Procuratore generale ad impugnare ai sensi dell'art. 568, comma 4-bis c.p.p., ha richiamato la giurisprudenza sulla successione di norme relative alla truffa via strumenti informatici e, considerata la procedibilità a querela prevista dall'art. 640, comma 2-ter c.p., ha statuito che la remissione della querela determina l'estinzione del reato. P.Q.M. la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela. L'imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La Corte interpreta la disposizione, aggiornata dalla Riforma Cartabia (d.l.vo 150/2022), nel senso che la fattispecie di truffa realizzata tramite strumenti informatici è procedibile a querela; pertanto la remissione della querela estingue il reato.
La norma sul particolare tenuità del fatto era stata applicata dal Tribunale per assolvere l'imputata; la Corte osserva tuttavia che tale proscioglimento ha effetti diversi rispetto all'estinzione per remissione della querela (in particolare quanto alla menzione nel casellario giudiziale).
La Corte riconosce che il Procuratore generale ha interesse all'impugnazione anche quando l'impugnazione mira a ottenere un effetto favorevole all'imputato (ad es. evitare la menzione in casellario), e dunque è legittimato a proporre ricorso per cassazione.
Richiamata in relazione all'efficacia della sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis c.p. nei procedimenti civili o amministrativi di danno; rilevanza per l'interesse del Procuratore generale a evitare conseguenze sul casellario.
d.l.vo 150/2022 ("Riforma Cartabia")
La modifica normativa ha riclassificato la procedibilità di talune fattispecie di truffa commessa mediante strumenti informatici rendendole procedibili a querela; la Corte applica questa modifica ai fini dell'effetto estintivo della remissione della querela.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 22257 del 09/05/2025 (Bianco, Rv. 288222-01)
Precedente richiamato dalla Corte che ha già riconosciuto la successione di leggi penali nel tempo e la rilevanza della procedibilità a querela per la truffa via strumenti informatici, a supporto dell'affermazione che la remissione della querela estingue il reato.
Massime di principio
- Se la fattispecie è procedibile a querela (per effetto di modifiche legislative), la remissione della querela, se intervenuta e accettata, determina l'estinzione del reato e comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza che non abbia dichiarato tale estinzione.
- Il Procuratore generale può avere interesse ad impugnare una sentenza anche quando l'impugnazione mira a ottenere un effetto favorevole per l'imputato (ad es. per evitare conseguenze nel casellario giudiziale), ai sensi dell'art. 568, comma 4-bis c.p.p.
- Un proscioglimento per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è diverso dall'estinzione del reato per remissione della querela: il primo non sempre impedisce menzioni nel casellario; l'estinzione per remissione estingue il reato in senso sostanziale.
- Occorre verificare la legge applicabile ratione temporis e l'eventuale successione di norme: se la norma più recente rende la fattispecie procedibile a querela, va valutata l'incidenza della remissione anche su fatti commessi anteriormente, secondo i principi di applicazione della legge penale nel tempo.
- In casi analoghi controllare sempre: a) se la querela è stata effettivamente formulata e poi rimessa; b) se la remissione è stata accettata o è risultata dagli atti; c) il momento processuale in cui la remissione è intervenuta, per verificare l'effetto estintivo rispetto al giudicato.
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