Cassazione Penale, Ordinanza n. 22350/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure dell'imputato investissero questioni non deducibili dopo la rinuncia ai motivi e il concordato sulla pena. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., relativa a un fatto di detenzione/cessione di sostanze stupefacenti punito dall'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, commesso a Calatabiano il 30 maggio 2021. Nel ricorso ha censurato la motivazione sulla ritenuta responsabilità penale, nonostante avesse rinunciato ai motivi di appello e concordato la pena. La Corte rileva che, nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se investe la formazione della volontà di aderire al concordato, il consenso del pubblico ministero o il contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo; sono invece inammissibili le doglianze su motivi rinunciati, sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione.
Norme richiamate
Nel concordato in appello il controllo di legittimità è limitato; sono deducibili solo vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla conformità della sentenza all'accordo.
La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non è deducibile con ricorso per cassazione quando il ricorrente abbia rinunciato ai motivi e aderito al concordato, salvo profili diversi non emersi nel testo.
art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma incriminatrice richiamata come base del reato contestato, in materia di stupefacenti.
Massime di principio
- Nel procedimento definito con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per censure inerenti alla validità del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e decisione.
- Non sono deducibili in cassazione, dopo la rinuncia ai motivi e l'adesione al concordato, le doglianze che attengono al merito della responsabilità penale o alla mancata verifica officiosa di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo che la sentenza presenti un contenuto difforme dall'accordo o una nullità deducibile nei limiti consentiti.
- I vizi sulla determinazione della pena sono rilevanti in cassazione solo se si traducano in illegalità della sanzione, ossia se la pena sia fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
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