Cassazione Civile, Ordinanza n. 13008/2026 del 06/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice volta a ottenere l’indennità di mobilità per il periodo 17.7.2009-16.7.2012. La Corte d’appello aveva riformato la decisione di primo grado rigettando la domanda, ritenendo maturata la decadenza perché la domanda amministrativa era stata presentata solo il 25.2.2016, quindi oltre il termine previsto dall’art. 129 r.d.l. n. 1827 del 1935. La ricorrente per cassazione deduceva, con un primo motivo, l’omesso esame di un fatto decisivo: sosteneva di non essere più dipendente della società dal 6.2.2009, data del suo precedente licenziamento disciplinare, e che dunque non avrebbe potuto presentare utilmente domanda di mobilità entro 68 giorni dal 16.7.2009, data di cessazione dell’attività aziendale e licenziamento collettivo degli altri dipendenti. Con un secondo motivo denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 129 r.d.l. n. 1827/1935, anche in relazione all’art. 3 Cost., agli artt. 1362 ss. c.c., agli artt. 1, 12 e 14 preleggi e agli artt. 6 e 7 l. n. 223/1991, sostenendo che al momento del suo licenziamento per giusta causa non aveva ancora alcun diritto alla mobilità e che, pertanto, il termine decadenziale non poteva operare nel suo caso. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti complessivamente infondati, osservando che il diritto all’indennità di mobilità poteva derivare solo dall’accertamento dell’illegittimità del licenziamento disciplinare con efficacia ex tunc e che, in ogni caso, la domanda amministrativa era tardiva sia rispetto a tale accertamento sia rispetto all’iscrizione nelle liste di mobilità. Ha inoltre ribadito che il termine di sessanta giorni per la domanda di ammissione al beneficio, previsto dall’art. 129, comma 5, r.d.l. n. 1827/1935, determina decadenza ed è prorogabile o sospendibile solo nei casi eccezionali tassativamente previsti dalla legge, mentre la mera difficoltà non equivale a forza maggiore; nel caso concreto, la ricorrente non aveva allegato fatti idonei a integrare tale causa impeditiva.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando il rigetto della domanda di indennità di mobilità. Ha ritenuto irrilevanti le censure relative al precedente licenziamento disciplinare, nella parte in cui miravano a contestare l’impostazione della Corte territoriale, e ha comunque affermato la tardività della domanda amministrativa rispetto sia alla sentenza che aveva accertato l’illegittimità del licenziamento con reintegra ex tunc, sia all’iscrizione nelle liste di mobilità. La Corte ha quindi confermato la decadenza ex art. 129 r.d.l. n. 1827/1935 per mancata proposizione tempestiva della domanda e ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, dando altresì atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
Viene richiamato come vizio denunciato, ma la Corte ritiene che le doglianze siano in parte irrilevanti e comunque infondate perché non scalfiscono il fondamento della decadenza e della tardività della domanda.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Viene richiamato come parametro della censura di violazione di legge, ma la Corte esclude la fondatezza della doglianza.
art. 129 r.d.l. n. 1827 del 1935
il decorso dei sessanta giorni per la presentazione della domanda di ammissione al beneficio ... determina la decadenza dal diritto
Il termine per proporre domanda di mobilità è decadenziale; la sua proroga, sospensione o interruzione è ammessa solo nei casi eccezionali tassativamente previsti dalla legge.
art. 3 Cost.
È invocato dalla ricorrente, ma non viene accolto come decisivo ai fini dell’operatività della decadenza.
Sono richiamati nel motivo di ricorso, ma non risultano centrali nella ratio decidendi.
artt. 1, 12 e 14 preleggi
Richiamati dalla ricorrente a sostegno dell’interpretazione della disciplina, senza esito favorevole.
artt. 6 e 7 l. n. 223 del 1991
Richiamati in relazione al rinvio operato all’art. 129 r.d.l. n. 1827/1935 per la disciplina della domanda di mobilità.
art. 7, comma 12, l. n. 223 del 1991
È la norma che rinvia all’art. 129, comma 5, r.d.l. n. 1827/1935 per il termine di sessanta giorni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come base del calcolo dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di indennità di mobilità, il termine di sessanta giorni per la presentazione della domanda di ammissione al beneficio ha natura decadenziale: la sua inosservanza comporta la perdita del diritto.
- La proroga, la sospensione o l’interruzione del termine decadenziale sono ammissibili solo nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge; la mera difficoltà soggettiva o pratica non integra forza maggiore.
- Se il diritto alla prestazione dipende dall’effetto retroattivo di una sentenza che accerta l’illegittimità del licenziamento e dispone la reintegra, la situazione giuridica va valutata alla luce di tale pronuncia, ma resta comunque necessario che la domanda amministrativa sia proposta nei termini di legge.
- Nel giudizio di legittimità, le censure che non incidono sulla ratio decidendi della decisione impugnata o che risultano comunque irrilevanti rispetto al presupposto decisivo della decadenza possono essere disattese come non decisive.
- Chi invochi una causa impeditiva della decadenza deve allegare e dimostrare fatti specifici idonei a integrare la forza maggiore; in difetto, la decadenza opera pienamente.
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