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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31861/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Ancona (29/09/2023) che aveva riformato in punto di trattamento sanzionatorio la condanna di Concetti per il reato di cui all'art. 2621 cod. civ., relativo al bilancio della "Start s.r.l." al 31/12/2014. Il ricorrente propone due motivi: (1) vizio processuale per il mancato accoglimento dell'istanza di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore all'udienza del 29/09/2023 (contestando la valutazione della Corte di appello circa priorità e rilevanza degli impegni); (2) censura sulla responsabilità penale, sostenendo che la condanna si fonda indebitamente su un atto prodotto dal contribuente (ricorso per sequestro conservativo all'Agenzia delle Entrate) che non proverebbe l'esistenza del "credito verso garanti" di 1 milione di euro oggetto del falso contabile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che, pur potendo rivedere il vizio di motivazione del giudice di merito, l'istanza di rinvio non fosse accoglibile perché non era adeguatamente spiegato perché non fosse possibile l'utilizzo di un sostituto nel diverso procedimento e perché la sola considerazione della maggiore gravità dei reati nell'altro processo non giustificava il rinvio. Sul secondo motivo ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità: l'impugnazione non ha contestato con la necessaria precisione la ratio decidendi della Corte di appello, che oltre ad avere esaminato la questione del sequestro conservativo, ha motivato in modo ampio (sulle regole contabili e sull'assenza di giustificazione per l'iscrizione del "credito verso garanti") la conferma della responsabilità. Conseguentemente è stata confermata la decisione impugnata e la condanna, con la conseguente statuizione sulle spese (la sentenza conclude con la condanna in relazione al rigetto).

Norme richiamate

  • art. 2621 cod. civ.

    Norma che disciplina il reato di false comunicazioni sociali; la Corte ha ritenuto integrato il reato dall'indicazione fittizia del "credito verso garanti" che ha alterato l'equilibrio economico del bilancio.

  • art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.

    Regola l'impedimento del difensore per impegno professionale in altro procedimento; applicata insieme ai criteri delle Sezioni Unite per valutare la legittimità della richiesta di rinvio.

  • art. 178, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede il giudice della legittimità quale controllore dei presupposti delle decisioni impugnate; utilizzato per chiarire che la Cassazione può valutare direttamente la correttezza in diritto della decisione sul rinvio.

  • art. 102 cod. proc. pen.

    Norma sul ricorso a sostituti del difensore; la Corte ha richiesto che la difesa dimostri l'impossibilità di avvalersi di sostituti per accogliere l'istanza di rinvio.

  • Sez. U. n. 4909 del 18/12/2014 (Torchio)

    Precisa il "decalogo" sui requisiti dell'impedimento professionale del difensore (prontezza, specificità delle ragioni, assenza di codifensore, impossibilità di sostituzione) che la difesa avrebbe dovuto rispettare e dimostrare.

  • Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)

    Stabilisce il principio di specificità dei motivi in appello e in cassazione: i motivi generici o non correlati alle ragioni del giudice di merito comportano inammissibilità; applicata per dichiarare inammissibile il motivo relativo alla prova.

Massime di principio

  • Richiesta di rinvio per concomitante impegno professionale: deve rispettare i criteri delle Sezioni Unite (comunicazione tempestiva, motivazione specifica dell'essenzialità della presenza, assenza di codifensore e impossibilità di avvalersi di un sostituto); se manca la prova dell'impossibilità di sostituzione, il rinvio può essere legittimamente negato.
  • Nel valutare istanze processuali la Cassazione può esaminare direttamente gli atti e i presupposti di fatto quando la censura è di natura processuale, indipendentemente dalla motivazione fornita dal giudice di merito.
  • Specificità dei motivi in appello e in cassazione: l'impugnante deve contestare esplicitamente e argomentare le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; motivi generici o non correlati comportano inammissibilità.
  • Sui profili di responsabilità per false comunicazioni sociali, la corte valuta sia la documentazione prodotta sia la coerenza contabile: l'iscrizione contabile priva di giustificazione (es. un "credito verso garanti" non avvalorato da elementi idonei) può integrare l'artificio idoneo a ingannare i destinatari del bilancio.
  • Non è sufficiente evocare atti prodotti dalla parte (es. ricorso per sequestro) come prova senza spiegare il nesso probatorio e rispondere direttamente alle argomentazioni del giudice di merito: la difesa deve svolgere un confronto puntuale con le ragioni della sentenza impugnata.

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