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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33275/2024 del 29/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per emissione di fatture per operazioni inesistenti (anni 2010, 2011, 2012) in qualità di socio unico e legale rappresentante della "New Edil S.r.l. unipersonale" al fine di agevolare l'evasione fiscale della "Anver Group S.r.l.". Il difensore ha prospettato tre motivi: (1) illogicità/contraddittorietà della motivazione sul punto che le fatture sarebbero riferite a lavori inesistenti, sostenendo invece che le opere erano necessarie alla messa in sicurezza della cava e che autorizzazioni pregresse ne avrebbero consentito l'esecuzione; (2) travisamento della prova per mancata valorizzazione delle dichiarazioni dettagliate dell'imputato e di testimoni che avrebbero attestato l'effettuazione dei lavori; (3) erronea applicazione delle norme sulla prescrizione, deducendo che le fatture del 2010 sarebbero già prescritte alla luce della normativa previgente e delle modifiche normative intervenute (d.l. n. 138/2011 convertito con L. n. 148/2011 e successive modifiche), nonché per l'applicazione della recidiva al calcolo dei termini.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in tutte le sue parti. Ha ritenuto applicabile il principio della "doppia conforme" (congruenza tra primo e secondo grado), impedendo la rivalutazione dei fatti in sede di legittimità e dichiarando che la motivazione dei giudici di merito era logica e adeguata. Ha inoltre escluso che le fatture del 2010 fossero prescritte: il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti è reato istantaneo che si prescrive dal momento di emissione della fattura; la recidiva reiterata ha incrementato il termine prescrizionale (art. 157 cod. pen.) e, in presenza di interruzioni, il termine massimo (art. 161 cod. pen.), producendo un calcolo complessivo che escludeva la prescrizione dei fatti contestati. Il Procuratore generale aveva chiesto annullamento limitato alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per eventuale prescrizione di reati del 2010; la Corte ha ritenuto tale richiesta non fondata. A carico del ricorrente è stata disposta la condanna al pagamento di una somma di euro 3000 alla Cassa delle Ammende e l'onere delle spese del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti; qualificato come reato istantaneo che si consuma al momento di emissione della fattura, da cui decorre il termine prescrizionale

  • art. 81 cod. pen.

    Principio di concorso di persone nel reato; norma richiamata nella contestazione penale

  • art. 17 d.lgs. n. 74/2000 (comma 1-bis introdotto dalla L. di conversione 14/09/2011, n. 148)

    "I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo"

    La Corte osserva che la disposizione si applica ai fatti successivi al 17/09/2011 (data di entrata in vigore della legge di conversione); non può essere retroattivamente estesa ai fatti anteriori a quella data

  • art. 157 cod. pen.

    Stabilisce il termine prescrizionale minimo e l'effetto della recidiva quale circostanza a effetto speciale che aumenta la pena e, perciò, incide sul calcolo del termine prescrizionale

  • art. 161 cod. pen.

    Regola il termine massimo di prescrizione in presenza di interruzioni; la recidiva contestata incide anche su questo computo, aumentando il termine massimo

  • art. 99 cod. pen. (comma 4)

    La recidiva reiterata determina un aumento di pena (nella specie, la Corte ha ritenuto applicabile l'aumento della metà), con effetti sul calcolo della prescrizione

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma sul ricorso per cassazione: la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità (es. divieto di riesame dei fatti quando sussiste la doppia conforme)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese per il ricorrente in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto anche il versamento alla Cassa delle Ammende

Massime di principio

  • Se le motivazioni di primo e secondo grado sono congruenti (cd. "doppia conforme"), la Cassazione non può rimettere in discussione la valutazione dei fatti e delle prove fatta dai giudici di merito, potendo limitarsi al controllo di legittimità sulla correttezza logico-formale della motivazione
  • Il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti è un reato istantaneo: il termine di prescrizione decorre dalla data di emissione della fattura (o dall'ultima fattura se molteplici nello stesso periodo), indipendentemente dall'effettiva utilizzazione del documento dal destinatario
  • Le modifiche legislative che elevano i termini di prescrizione operano a partire dalla data di entrata in vigore della norma di conversione: non si applicano retroattivamente ai fatti anteriori a tale data salvo diversa previsione normativa
  • La recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, può incidere sul calcolo sia del termine prescrizionale minimo (art. 157 c.p.) sia del termine massimo ai fini delle interruzioni (art. 161 c.p.), e tale duplice incidenza è stata ritenuta compatibile con il divieto di doppia punizione
  • Motivi nuovi riferiti al travisamento della prova o a elementi non dedotti in appello sono spesso inammissibili in Cassazione, specialmente nel caso di doppia conforme, perché sottraggono materia alla cognizione del giudice di merito

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