Cassazione Penale, Sentenza n. 33279/2024 del 29/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze per vizio di motivazione e inosservanza di legge in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena (artt. 163 e 164 c.p.). Il difensore censura che la Corte territoriale avrebbe illegittimamente fondato la prognosi negativa sulla esistenza di un precedente penale specifico (decreto penale esecutivo del 04/06/2010), estinto ai sensi dell'art. 460 c.p.p., e sull'assenza di collaborazione, senza considerare che tale precedente non dovrebbe costituire ostacolo alla sospensione condizionale. Inoltre si lamenta il mancato apprezzamento di elementi positivi sopravvenuti ex art. 133 c.p. (tra cui l'età dell'imputata).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, sebbene un decreto penale che abbia riconosciuto la sospensione condizionale non precluda automaticamente la rinnovata concessione del beneficio quando la pena complessiva superi i limiti, il giudizio sulla concedibilità richiede sempre una prognosi positiva circa l'astensione commettere altri reati. La Corte ha affermato che i precedenti per reati poi estinti ai sensi dell'art. 460 c.p.p. possono comunque essere valutati dal giudice come elemento ostativo alla sospensione condizionale. Nel caso concreto la Corte territoriale ha motivato negativamente la prognosi sulla base del precedente specifico, della reiterazione del reato per tre annualità e della mancata collaborazione; tale motivazione non è stata specificamente confutata. Perciò il ricorso è inammissibile; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e con riferimento alla sentenza Corte Cost. n.186/2000).
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (art. 5)
Norma che disciplina i reati tributari contestati (omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e IVA). Nel caso i fatti relativi al 2011 sono stati dichiarati estinti per prescrizione; per il 2012-2013 è stata confermata la condanna con pena rideterminata.
codice penale (art. 163)
Stabilisce i limiti di pena entro i quali può essere concessa la sospensione condizionale della pena (condizionalità e limiti quantitativi).
codice penale (art. 164)
Regola l'efficacia e le condizioni della sospensione condizionale della pena, inclusa la necessità di una prognosi favorevole circa l'astensione da ulteriori reati.
codice di procedura penale (art. 460, comma 5)
Prevede l'estinzione del reato o degli effetti di un precedente (es. decreto penale) in determinate ipotesi; la Corte osserva che tali precedenti, anche se estinti, possono comunque essere valutati dal giudice ai fini della prognosi sulla sospensione condizionale.
codice penale (art. 133)
Riguarda le circostanze che possono influire sulla pena (attenuanti o circostanze favorevoli) e include la possibilità di valutare elementi sopravvenuti; nel caso la Corte ha ritenuto tali elementi (es. età) irrilevanti alla stregua della prognosi formulata.
codice di procedura penale (art. 616)
Consente la condanna alle spese processuali a carico della parte che propone ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale norma per le spese e per il versamento alla Cassa delle Ammende.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende; utilizzata dalla Corte di Cassazione per giustificare il versamento di euro 3.000,00.
Massime di principio
- Un precedente estinto ai sensi dell'art. 460 c.p.p. non è automaticamente ininfluentе: il giudice può valutarlo come elemento ostativo nella prognosi per la sospensione condizionale della pena.
- La concessione della sospensione condizionale richiede non solo il rispetto dei limiti quantitativi di pena, ma anche un giudizio positivo sulla probabilità che il condannato si asterrà da futuri reati; il diniego va motivato con argomentazioni concrete (reiterazione, specificità del precedente, mancata collaborazione, ecc.).
- Elementi favorevoli sopravvenuti (es. età avanzata) possono essere presi in considerazione ai sensi dell'art. 133 c.p., ma non sono determinanti se il complesso degli elementi indichi una prognosi negativa.
- In cassazione l'assenza di una specifica contestazione della motivazione del giudice di merito rende più probabile l'inammissibilità del ricorso; le censure devono mirare a mostrare l'illogicità o la violazione di legge nella motivazione.
- Il ricorrente che propone un ricorso infondato o inammissibile può essere condannato alle spese processuali e a pagare una somma alla Cassa delle Ammende; le Corti applicano tale misura anche in via equitativa.
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