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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33276/2024 del 29/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente era stata condannata dal Tribunale di Sassari il 11/05/2021 a 700 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 727 c.p. (abbandono di animali), dopo che l'originaria contestazione per maltrattamento (art. 544-ter c.p.) era stata riqualificata: era stato contestato di aver legato un cane pastore tedesco alla ringhiera di un portone esponendolo al forte caldo e senza acqua, provocandone ipertermia (Sassari, 30/06/2016). La condannata impugnò sostenendo che non sussistesse l'abbandono né lo stato di sofferenza - il luogo era noto a tutti, il cane non risultava in precarie condizioni secondo la veterinaria e il proprietario avrebbe accettato il rischio alla consegna - censurando anche il risarcimento riconosciuto alla parte civile e la provvisionale di 300 euro. Il Procuratore Generale, in udienza, chiese l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché volto a una rivalutazione del merito e degli elementi di fatto già valutati dal giudice di merito; la motivazione del Tribunale è stata ritenuta non manifestamente illogica e adeguatamente giustificata, perciò non sindacabile in sede di legittimità. Per effetto dell'inammissibilità il vizio di eventuale estinzione del reato per prescrizione non è stato esaminato. È stata inoltre confermata l'inammissibilità dei rilievi sulla statuizione civile (risarcimento generico e provvisionale), e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 727 cod. pen.

    Interpretato come norma integrativa della contravvenzione per abbandono di animali; la condotta di legare l'animale al sole e non accertarsi di cure idonee è stata ritenuta idonea a provocare sofferenze e ipertermia, integrando il secondo comma della fattispecie.

  • art. 544-ter cod. pen.

    Fattispecie originariamente contestata (maltrattamento di animali); il giudice di merito ha operato riqualificazione in abbandono (art. 727) alla luce degli elementi di fatto raccolti.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato il limite del sindacato di legittimità sulla motivazione: la Corte può censurare solo l'illogicità manifesta della motivazione, non la valutazione dei fatti o una diversa lettura delle prove.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per l'onere delle spese del procedimento conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non è sede per rimettere in discussione la valutazione del merito e delle prove operata dal giudice di merito: i motivi che chiedono una rivalutazione fattuale sono inammissibili.
  • Per ottenere l'accoglimento in Cassazione è necessario dimostrare vizi di diritto o una illogicità manifesta della motivazione; semplici richieste di lettura alternativa delle prove non sono sufficienti.
  • Se un ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità non procede né all'esame di questioni sopravvenute (es. prescrizione intervenuta dopo la sentenza impugnata) né alla riforma della decisione; l'inammissibilità impedisce che tali cause di estinzione vengano valutate in sede di cassazione.
  • Le statuizioni civili generiche (condanna al risarcimento con liquidazione in separato giudizio) e la concessione di provvisionali rientrano nell'ambito della discrezionalità del giudice di merito e risultano difficilmente censurabili in cassazione quando non emergano evidenti violazioni di legge.
  • In casi di accuse di maltrattamento/abbandono di animali, comportamenti di incuria e abbandono che determinino sofferenze o rischi seri per la salute dell'animale possono integrare la contravvenzione di cui all'art. 727 anche se non sussistono sevizie intenzionali; la valutazione concreta dello stato dell'animale è centrale e rimane materia di merito.

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