Cassazione Penale, Sentenza n. 33276/2024 del 29/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era stata condannata dal Tribunale di Sassari il 11/05/2021 a 700 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 727 c.p. (abbandono di animali), dopo che l'originaria contestazione per maltrattamento (art. 544-ter c.p.) era stata riqualificata: era stato contestato di aver legato un cane pastore tedesco alla ringhiera di un portone esponendolo al forte caldo e senza acqua, provocandone ipertermia (Sassari, 30/06/2016). La condannata impugnò sostenendo che non sussistesse l'abbandono né lo stato di sofferenza - il luogo era noto a tutti, il cane non risultava in precarie condizioni secondo la veterinaria e il proprietario avrebbe accettato il rischio alla consegna - censurando anche il risarcimento riconosciuto alla parte civile e la provvisionale di 300 euro. Il Procuratore Generale, in udienza, chiese l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché volto a una rivalutazione del merito e degli elementi di fatto già valutati dal giudice di merito; la motivazione del Tribunale è stata ritenuta non manifestamente illogica e adeguatamente giustificata, perciò non sindacabile in sede di legittimità. Per effetto dell'inammissibilità il vizio di eventuale estinzione del reato per prescrizione non è stato esaminato. È stata inoltre confermata l'inammissibilità dei rilievi sulla statuizione civile (risarcimento generico e provvisionale), e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 727 cod. pen.
Interpretato come norma integrativa della contravvenzione per abbandono di animali; la condotta di legare l'animale al sole e non accertarsi di cure idonee è stata ritenuta idonea a provocare sofferenze e ipertermia, integrando il secondo comma della fattispecie.
art. 544-ter cod. pen.
Fattispecie originariamente contestata (maltrattamento di animali); il giudice di merito ha operato riqualificazione in abbandono (art. 727) alla luce degli elementi di fatto raccolti.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato il limite del sindacato di legittimità sulla motivazione: la Corte può censurare solo l'illogicità manifesta della motivazione, non la valutazione dei fatti o una diversa lettura delle prove.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per l'onere delle spese del procedimento conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è sede per rimettere in discussione la valutazione del merito e delle prove operata dal giudice di merito: i motivi che chiedono una rivalutazione fattuale sono inammissibili.
- Per ottenere l'accoglimento in Cassazione è necessario dimostrare vizi di diritto o una illogicità manifesta della motivazione; semplici richieste di lettura alternativa delle prove non sono sufficienti.
- Se un ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità non procede né all'esame di questioni sopravvenute (es. prescrizione intervenuta dopo la sentenza impugnata) né alla riforma della decisione; l'inammissibilità impedisce che tali cause di estinzione vengano valutate in sede di cassazione.
- Le statuizioni civili generiche (condanna al risarcimento con liquidazione in separato giudizio) e la concessione di provvisionali rientrano nell'ambito della discrezionalità del giudice di merito e risultano difficilmente censurabili in cassazione quando non emergano evidenti violazioni di legge.
- In casi di accuse di maltrattamento/abbandono di animali, comportamenti di incuria e abbandono che determinino sofferenze o rischi seri per la salute dell'animale possono integrare la contravvenzione di cui all'art. 727 anche se non sussistono sevizie intenzionali; la valutazione concreta dello stato dell'animale è centrale e rimane materia di merito.
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