Cassazione Penale, Sentenza n. 33277/2024 del 29/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Valletta era stato condannato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (sentenza 8/10/2020) a 6 mesi di reclusione e 7.746,00 euro di multa per violazione dell'art. 40, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1995: detenzione di 1.650 kg circa di GPL in bombole senza documentazione comprovante provenienza e assolvimento dell'accisa, presso la Lo Zippo S.r.l. di cui era amministratore. In cassazione il ricorrente articolava quattro motivi: (1) violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione perché non sarebbe stato individuato il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa e non sarebbe stata provata la disponibilità delle bombole da parte della società amministrata; (2) erroneo diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; (3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; (4) vizio di motivazione in relazione alla confisca e richiesta subordinata di restituzione dei recipienti contenenti GPL.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure generiche e riproduttive dell'appello, inammissibili quando mirano a rivedere valutazioni di merito e fatti adeguatamente motivati. Sul merito: ha confermato che il reato previsto dall'art. 40 d.lgs. 504/1995 può essere commesso da chiunque sottragga prodotti energetici all'accertamento o al pagamento (non solo dal produttore); ha ritenuto adeguata la prova della riconducibilità delle bombole alla Zippo Gas (etichette e presenza in aree pertinenti); ha escluso la particolare tenuità per la gravità, la quantità (circa 1.665 kg) e la protrazione della condotta e per le modalità di detenzione pericolose; ha negato le attenuanti generiche per genericità della richiesta e mancanza di elementi favorevoli e collaborazione; ha confermato la confisca del prodotto per obbligo di legge (art. 44 d.lgs. 504/95 richiamante art. 301 d.P.R. 43/73) e la confiscabilità dei recipienti ai sensi dell'art. 240 c.p.; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese, di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.) e alle spese del procedimento.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1995
sanziona chi sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici all'accertamento o al pagamento dell'accisa
La norma punisce chiunque sottragga prodotti energetici all'accertamento o al pagamento dell'accisa; pertanto la responsabilità non ricade esclusivamente sul produttore ma può riguardare anche chi detiene il prodotto senza documentazione e ne ostacola l'accertamento
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto la censura generica e priva di confronto critico con la motivazione impugnata
art. 133 cod. pen.
Richiamato implicitamente come criterio per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che i criteri (personalità, gravità, contributo collaborativo) non consentivano il riconoscimento delle attenuanti
art. 44 d.lgs. 504/1995
rinvia all'art. 301 d.P.R. 43/73
Usato per giustificare la confisca obbligatoria del prodotto energetico sottratto al pagamento dell'accisa
art. 301 d.P.R. 43/1973
Norma richiamata dal d.lgs. 504/95 per gli effetti di confisca sui prodotti soggetti ad accisa
art. 240 cod. pen.
Autorità riconosciuta per la confiscabilità dei mezzi usati per commettere il reato (i recipienti contenenti il GPL)
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'onere delle spese del procedimento e la possibilità di condannare il ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile
Massime di principio
- La fattispecie di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa può riguardare chiunque detenga prodotti energetici privi di documentazione o in condizioni che impediscono l'accertamento, non solo il produttore; la responsabilità è quindi sul possessore che agevola la sottrazione
- In cassazione le censure devono essere specifiche e confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata; motivi generici o riproduttivi dell'appello che mirano a rivedere valutazioni di merito sono inammissibili
- La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione concreta della gravità, della quantità, della pericolosità e della durata della condotta; sequestri di notevoli quantità o condotte pericolose escludono la tenuità
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi positivi sulla personalità e comportamento dell'imputato e, in casi fiscali/tassativi, la collaborazione può essere rilevante; richieste generiche e prive di elementi probatori sono insufficienti
- La confisca del prodotto soggetto ad accisa è prevista come effetto legalmente previsto e i mezzi utilizzati per commettere il reato (es. recipienti) possono essere confiscati come strumenti del reato
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