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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33277/2024 del 29/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Valletta era stato condannato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (sentenza 8/10/2020) a 6 mesi di reclusione e 7.746,00 euro di multa per violazione dell'art. 40, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1995: detenzione di 1.650 kg circa di GPL in bombole senza documentazione comprovante provenienza e assolvimento dell'accisa, presso la Lo Zippo S.r.l. di cui era amministratore. In cassazione il ricorrente articolava quattro motivi: (1) violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione perché non sarebbe stato individuato il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa e non sarebbe stata provata la disponibilità delle bombole da parte della società amministrata; (2) erroneo diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; (3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; (4) vizio di motivazione in relazione alla confisca e richiesta subordinata di restituzione dei recipienti contenenti GPL.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure generiche e riproduttive dell'appello, inammissibili quando mirano a rivedere valutazioni di merito e fatti adeguatamente motivati. Sul merito: ha confermato che il reato previsto dall'art. 40 d.lgs. 504/1995 può essere commesso da chiunque sottragga prodotti energetici all'accertamento o al pagamento (non solo dal produttore); ha ritenuto adeguata la prova della riconducibilità delle bombole alla Zippo Gas (etichette e presenza in aree pertinenti); ha escluso la particolare tenuità per la gravità, la quantità (circa 1.665 kg) e la protrazione della condotta e per le modalità di detenzione pericolose; ha negato le attenuanti generiche per genericità della richiesta e mancanza di elementi favorevoli e collaborazione; ha confermato la confisca del prodotto per obbligo di legge (art. 44 d.lgs. 504/95 richiamante art. 301 d.P.R. 43/73) e la confiscabilità dei recipienti ai sensi dell'art. 240 c.p.; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese, di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.) e alle spese del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1995

    sanziona chi sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici all'accertamento o al pagamento dell'accisa

    La norma punisce chiunque sottragga prodotti energetici all'accertamento o al pagamento dell'accisa; pertanto la responsabilità non ricade esclusivamente sul produttore ma può riguardare anche chi detiene il prodotto senza documentazione e ne ostacola l'accertamento

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto la censura generica e priva di confronto critico con la motivazione impugnata

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato implicitamente come criterio per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che i criteri (personalità, gravità, contributo collaborativo) non consentivano il riconoscimento delle attenuanti

  • art. 44 d.lgs. 504/1995

    rinvia all'art. 301 d.P.R. 43/73

    Usato per giustificare la confisca obbligatoria del prodotto energetico sottratto al pagamento dell'accisa

  • art. 301 d.P.R. 43/1973

    Norma richiamata dal d.lgs. 504/95 per gli effetti di confisca sui prodotti soggetti ad accisa

  • art. 240 cod. pen.

    Autorità riconosciuta per la confiscabilità dei mezzi usati per commettere il reato (i recipienti contenenti il GPL)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese del procedimento e la possibilità di condannare il ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile

Massime di principio

  • La fattispecie di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa può riguardare chiunque detenga prodotti energetici privi di documentazione o in condizioni che impediscono l'accertamento, non solo il produttore; la responsabilità è quindi sul possessore che agevola la sottrazione
  • In cassazione le censure devono essere specifiche e confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata; motivi generici o riproduttivi dell'appello che mirano a rivedere valutazioni di merito sono inammissibili
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione concreta della gravità, della quantità, della pericolosità e della durata della condotta; sequestri di notevoli quantità o condotte pericolose escludono la tenuità
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi positivi sulla personalità e comportamento dell'imputato e, in casi fiscali/tassativi, la collaborazione può essere rilevante; richieste generiche e prive di elementi probatori sono insufficienti
  • La confisca del prodotto soggetto ad accisa è prevista come effetto legalmente previsto e i mezzi utilizzati per commettere il reato (es. recipienti) possono essere confiscati come strumenti del reato

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