Cassazione Penale, Sentenza n. 33278/2024 del 29/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania dell'8/5/2023 che, nel riformare in parte la sentenza di primo grado, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di violazione del diritto d'autore (art. 171-ter, lett. d), L. 633/41 - capo A) e aveva rideterminato la pena per il reato residuo di ricettazione (art. 648 c.p. - capo B) in sei mesi di reclusione e 600,00 euro di multa, escludendo la recidiva. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) vizio di motivazione per mancato accertamento della mancanza dell'elemento psicologico della ricettazione (ignoranza della illecita provenienza dei cd/dvd); 2) errata applicazione dell'art. 15 c.p. e configurabilità illegittima del concorso formale tra il reato di diritto d'autore e la ricettazione (principio di specialità); 3) errata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto); 4) violazione dell'art. 81 c.p. (esclusione della continuazione con pregressa sentenza del 2/10/2007); 5) vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il Procuratore Generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, confermando le valutazioni della Corte d'appello. In particolare: è stata ritenuta corretta la valutazione della responsabilità per il reato di ricettazione in quanto l'elemento soggettivo (consapevolezza della provenienza illecita) può essere desunto da elementi indiziari quali la qualità, il confezionamento e le modalità espositive dei supporti (cd/dvd contraffatti esposti per la vendita); è stata confermata la possibilità di concorso tra la fattispecie prevista dall'art. 171-ter L. 633/41 e il reato di ricettazione quando i supporti contraffatti sono detenuti per la vendita; è legittimo il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità alla luce della gravità desumibile dal numero consistente di supporti (90 cd e 556 dvd) e dalla pregressa condanna per fatti analoghi; è legittima l'esclusione della continuazione sia perché il ricorrente non ha prodotto le sentenze pregresse richieste sia per l'ampio intervallo temporale (oltre otto anni) tra le condotte; è legittimo il diniego delle attenuanti generiche avendo la richiesta in appello sido generica e priva di specifiche allegazioni. Conseguentemente il provvedimento impugnato rimane confermato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese nonché al versamento di una somma di Euro 3 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 171-ter, lett. d), L. 633/1941
Norma speciale a tutela del diritto d'autore; la Corte ha ritenuto che l'illecito relativo alla detenzione di supporti contenenti opere abusivamente riprodotte possa concorrere con altri reati qualora i supporti siano detenuti per la vendita e non si dimostri di essere l'autore della duplicazione.
art. 648 c.p. (recettazione)
Per la ricettazione è richiesta la consapevolezza della provenienza illecita del bene; tale elemento soggettivo può essere provato anche in modo indiziario quando gli indizi (es. confezionamento, qualità, modalità di esposizione, quantità) siano tali da far ritenere, secondo comune esperienza, la certezza dell'origine illecita.
art. 15 c.p. (principio di specialità)
Il rapporto di specialità opera solo quando la norma speciale contiene tutti gli elementi della fattispecie generale con elementi qualificanti; non sussiste nel rapporto tra la normativa sul diritto d'autore e la ricettazione se il comportamento implica detenzione per la vendita, per cui è possibile il concorso di reati.
art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto)
La causa di non punibilità per particolare tenuità può essere esclusa quando la gravità del fatto (es. numero consistente di cose illecite) e precedenti condanne precludono la configurazione della tenuità e dell'occasionalità.
art. 81 c.p. (continuazione)
Per il riconoscimento della continuazione è necessario dimostrare un disegno criminoso unitario e la ragionevole prossimità temporale delle condotte; un ampio intervallo temporale (oltre otto anni) e l'assenza di altri elementi possono giustificare l'esclusione.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Norma che disciplina i motivi di ricorso in cassazione; le doglianze generiche e la mera riproposizione di censure già disattese in grado di appello non consentono l'ammissione del ricorso in cassazione.
art. 186 disp. att. c.p.p.
La disposizione, prevista per la fase esecutiva, non può essere estesa analogicamente al giudizio di cognizione per esonerare l'attore dall'onere di allegare e produrre le sentenze pregresse ai fini del riconoscimento della continuazione.
art. 616 c.p.p.
Norma che prevede l'onere delle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha quantificato equitativamente la somma dovuta.
Massime di principio
- La ricettazione richiede la consapevolezza della provenienza illecita, ma tale elemento può essere desunto da indizi oggettivi (qualità del bene, confezionamento, modalità di esposizione e quantità) che rendono altamente probabile l'origine illecita.
- La normativa sul diritto d'autore non esclude automaticamente la configurazione della ricettazione: se i supporti contraffatti sono detenuti per la vendita e non si prova di essere l'autore della duplicazione, può sussistere concorso di reati.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità non si applica in presenza di numeri significativi di beni illeciti o di precedenti condanne per fatti analoghi; la valutazione è rimessa al giudice di merito e non si può riformare in Cassazione senza fondatezza.
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione con pregresse condanne è necessario allegare e produrre le sentenze rilevanti e dimostrare l'unitarietà del disegno criminoso; il lungo intervallo temporale tra le condotte ostacola il riconoscimento della continuazione.
- Le richieste generiche di riconoscimento delle attenuanti generiche o di eventuali benefici processuali non bastano: il ricorrente deve articolare i motivi e fornire fatti specifici che giustifichino il riconoscimento, altrimenti la censura è inammissibile.
- In Cassazione sono inammissibili i ricorsi meramente riproduttivi delle doglianze già valutate in appello o che non contengono nuovi profili critici significativi; le valutazioni logico-fattuali dei giudici di merito, adeguatamente motivate, non sono sindacabili in sede di legittimità.
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