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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26660/2023 del 15/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda l'ICI relativa all'anno 2010: l'omesso versamento era stato prima accertato con avviso del Comune e poi posto a base di una cartella di pagamento notificata dall'agente della riscossione, impugnata dal contribuente. In appello la commissione tributaria regionale aveva ritenuto provata la notifica dell'avviso di accertamento presupposto, reputando sufficiente, in caso di temporanea assenza del destinatario, la prova della sola spedizione della raccomandata informativa di avvenuto deposito (CAD), senza bisogno di produrre l'avviso di ricevimento della CAD. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 8 L. n. 890/1982, sostenendo che la notifica postale dell'atto presupposto non fosse provata senza l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa; 2) in via subordinata, violazione dell'art. 1, commi 537 e 540, L. n. 228/2012, deducendo l'avvenuto annullamento di diritto del credito per inesigibilità. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo il secondo.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il secondo, e ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio. Ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente, perché la notifica dell'avviso di accertamento presupposto non era stata provata in modo idoneo: non era stata prodotta la raccomandata informativa (CAD) con il relativo avviso di ricevimento, ritenuto necessario dalle Sezioni Unite. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate per il sopravvenuto intervento delle Sezioni Unite sul tema.

Norme richiamate

  • art. 8 L. 20 novembre 1982, n. 890

    Per la notifica a mezzo posta, in caso di temporanea assenza del destinatario o di assenza/inidoneità degli altri consegnatari, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa di avvenuto deposito (CAD), non essendo sufficiente la mera prova della spedizione.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato in via analogica rispetto alla notifica postale in caso di irreperibilità relativa, per affermare la necessità della prova dell'avviso di ricevimento della comunicazione informativa.

  • art. 24 Cost.

    Usato come parametro di interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina della notifica, in funzione del diritto di difesa.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Usato come parametro di interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina della notifica, in funzione del giusto processo.

  • art. 384, comma 1, c.p.c.

    Ha consentito alla Corte di decidere la causa nel merito senza rinvio, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Consente al contribuente di impugnare solo l'atto consequenziale per far valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, senza necessità di contestare anche il merito dell'atto presupposto.

  • art. 1, commi 537 e 540, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Censurato dal ricorrente come base dell'asserito annullamento di diritto del credito per inesigibilità, ma il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 85 c.p.c.

    Richiamato per affermare l'inefficacia, nel giudizio di cassazione, della rinuncia al mandato difensivo comunicata dal difensore prima dell'udienza, in ragione della perpetuatio dell'ufficio di difensore.

Massime di principio

  • In tema di notifica a mezzo posta di atti impositivi o processuali, quando il plico non sia consegnato per temporanea assenza del destinatario o per assenza/inidoneità di persone abilitate, la prova del perfezionamento della notifica richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa di avvenuto deposito; la mera prova della spedizione della CAD non basta.
  • La notifica irrituale o non provata dell'atto presupposto determina un vizio procedurale che si propaga all'atto consequenziale, producendo la nullità derivata della cartella o dell'atto esecutivo successivo.
  • Il contribuente può impugnare esclusivamente l'atto consequenziale per far valere la mancata o invalida notifica dell'atto presupposto, senza l'onere di contestare anche il merito o altri vizi dell'atto presupposto.
  • Quando la questione è definita sulla base di un principio di diritto ormai consolidato e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito senza rinvio.
  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al mandato difensivo del procuratore comunicata prima dell'udienza non incide sulla prosecuzione del processo per effetto della perpetuatio dell'ufficio difensivo.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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