Cassazione Penale, Sentenza n. 2143/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per i reati di associazione mafiosa (art. 416-bis), deducendo: 1) vizio di motivazione e illogicità nella ricostruzione dei fatti e nelle conclusioni sul suo ruolo di capo e promotore della consorteria 167 di Arzano, soprattutto in presenza del suo stato detentivo; censura della valutazione delle intercettazioni e delle informative ritenute travisate; mancata considerazione delle censure difensive che escludevano collegamenti con gli affiliati; 2) in via subordinata, richiesta di riqualificazione della condotta in ricettazione aggravata dall'agevolazione mafiosa (art. 648 e art. 416-bis.1), sostenendo che la partecipazione come "intraneo" doveva essere esclusa e che la qualificazione proposta dal Tribunale era meramente apparente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo i motivi manifestamente infondati. Ha confermato che il sindacato di legittimità è limitato alla verifica di violazioni di legge o di manifesta illogicità della motivazione e non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione degli elementi probatori. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse svolto un'analisi completa e logica delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei collaboratori, ricostruendo in modo persuasivo il ruolo di vertice del Napoleone, anche nonostante lo stato detentivo, e ha escluso la riqualificazione in ricettazione aggravata in quanto incompatibile con la comprovata intraneità e ruolo apicale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione alla Cassa delle ammende pari a euro 3.000.
Norme richiamate
Norma centrale per l'accusa di associazione di stampo mafioso; la Corte e il Tribunale hanno interpretato il concetto di "capo" in senso ampio includendo chi svolge funzioni direttive e risolutive nella vita del gruppo anche se non formalmente al vertice, e hanno ritenuto che dalla documentazione emergessero indizi gravi sulla funzione di vertice del ricorrente.
Riferito in relazione alla valutazione delle intercettazioni e ai riscontri: la Corte richiama l'obbligo di valutare le conversazioni secondo criteri di linearità logica e conferma che intercettazioni tra terzi possono costituire fonte diretta di prova senza necessità di ulteriori riscontri previsti dal comma 3, purché la valutazione sia logica e motivata.
Norma che disciplina i "gravi indizi di colpevolezza" nella misura cautelare; la Corte sottolinea che la mancata sussistenza dei gravi indizi è sindacabile in Cassazione solo se comporta violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione.
art. 648 cod. pen. e art. 416-bis.1 cod. pen.
Art. 648 (ricettazione) evocato per la richiesta di riqualificazione; la Corte ha ritenuto la richiesta generica e finalizzata a una diversa valutazione del materiale probatorio, non compatibile con la ricostruzione della partecipazione 'intranea' e di vertice già accertata dal Tribunale.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata in sede di ammissione del ricorso per i limiti di riproduzione dei motivi nella motivazione; qui utilizzata per delimitare l'esposizione dei motivi nella sentenza impugnata.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina nel merito la valutazione delle prove: può annullare o ammettere un ricorso per motivi di legge o per manifesta illogicità della motivazione, non per una diversa interpretazione dei fatti.
- Le intercettazioni, anche se tra terzi, possono costituire fonte diretta di prova senza ulteriori riscontri, purché il giudice di merito le valuti secondo criteri di linearità logica e fornisca motivazione adeguata.
- Lo stato di detenzione del presunto autore non esclude automaticamente la possibilità che questi mantenga ruoli apicali in una organizzazione mafiosa; la struttura del sodalizio e i contatti anche durante la detenzione possono giustificare il mantenimento della partecipazione.
- Le richieste di riqualificazione del reato in sede di gravame o ricorso, quando sono dirette a ottenere una diversa lettura dei fatti, sono in genere inammissibili in Cassazione se non sono fondate su specifiche violazioni di legge o su palesi errori logici del giudice di merito.
- Per contestare con successo misure cautelari fondate su gravi indizi occorre dimostrare la mancanza di motivazione logica, la contraddittorietà palese o la violazione di norme processuali, non soltanto proporre una tesi alternativa interpretativa.
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