Cassazione Civile, Ordinanza n. 27242/2025 del 11/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda una successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati da un ente sanitario pubblico con una dipendente, poi stabilizzata mediante assunzione a tempo indeterminato. In primo grado era stata dichiarata la nullità dei termini apposti ai contratti e condannata la datrice di lavoro al risarcimento del danno; la corte d’appello, in sede di rinvio, aveva invece ritenuto che la successiva stabilizzazione avesse carattere satisfattivo e interrompesse ogni pretesa risarcitoria, escludendo l’abuso nella reiterazione dei contratti a termine. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 5, comma 4-quater, del d.lgs. n. 368/2001, sostituito dall’art. 24, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015, sostenendo che il diritto di precedenza non trasforma la procedura selettiva in una procedura riservata né consente di equiparare l’assunzione ottenuta al termine di una selezione ordinaria a una vera stabilizzazione finalizzata a eliminare il precariato. Con il secondo motivo ha dedotto la nullità della motivazione ex art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. per contrasto insanabile tra affermazioni inconciliabili. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo sulla base della propria giurisprudenza recente, ribadendo che la stabilizzazione ripara l’illecito solo se vi è stretta correlazione causale tra abuso e assunzione; ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio, assorbendo il secondo motivo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso della lavoratrice, ha cassato la sentenza della corte d’appello e ha rinviato alla medesima corte territoriale in diversa composizione perché riesamini la vicenda attenendosi al principio di diritto indicato. Il giudice di rinvio dovrà verificare se l’assunzione a tempo indeterminato sia stata effetto diretto e immediato della reiterazione abusiva dei contratti a termine oppure sia derivata solo da una procedura ordinaria, ancorché con diritto di precedenza. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 5, comma 4-quater, d.lgs. n. 368/2001
La norma è richiamata come disciplina del diritto di precedenza del lavoratore a termine; la Corte esclude che tale diritto, di per sé, renda la procedura di assunzione assimilabile a una stabilizzazione riparatoria dell’abuso.
art. 24, comma 1, d.lgs. n. 81/2015
È indicato quale disposizione sostitutiva dell’art. 5, comma 4-quater, del d.lgs. n. 368/2001; la Corte ribadisce che il diritto di precedenza non basta a integrare il nesso causale stretto tra abuso del termine e successiva assunzione.
È richiamato per dare continuità e specifico rinvio alla giurisprudenza di legittimità già formatasi sul punto.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
È invocato nel secondo motivo come parametro del vizio di motivazione mancante o apparente, ma il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È richiamato come norma sul motivo di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento.
art. 35, lett. b), d.lgs. n. 165/2001
È richiamato per descrivere il reclutamento nelle forme ordinarie dell’impiego pubblico, che non equivale a una stabilizzazione automatica del personale precario.
art. 32, comma 5, legge n. 183 del 2010
È menzionato nella ricostruzione dei precedenti gradi di merito quale criterio di quantificazione del risarcimento originariamente liquidato.
clausola 5 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
È il parametro eurounitario alla luce del quale va valutata l’adeguatezza delle misure sanzionatorie contro l’abuso dei contratti a termine nel pubblico impiego privatizzato.
Massime di principio
- Nel lavoro pubblico privatizzato, la successiva assunzione a tempo indeterminato del dipendente già impiegato a termine ha efficacia riparatoria dell’abuso solo quando sussiste una stretta correlazione causale tra la reiterazione illegittima dei contratti e la stabilizzazione ottenuta.
- Questa correlazione richiede che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell’ente che ha commesso l’abuso e che sia l’effetto diretto e immediato della condotta abusiva; non basta che l’abuso abbia semplicemente agevolato o reso più probabile l’assunzione.
- L’assunzione all’esito di una procedura concorsuale ordinaria, anche se accompagnata dal diritto di precedenza dei lavoratori a termine, non integra di regola una misura equivalente alla conversione o una sanzione sufficientemente satisfattiva dell’illecito.
- L’abuso nella reiterazione dei contratti a termine non può essere considerato riparato quando la futura assunzione dipende da una pluralità di condizioni ulteriori, come il superamento di una prova selettiva, sicché l’abuso resta un antecedente remoto e non la causa immediata della stabilizzazione.
- La mera chance di assunzione derivante dal pregresso rapporto a termine non è sufficiente, di per sé, a escludere il diritto al risarcimento del danno da abuso della somministrazione o reiterazione dei contratti a termine.
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