Cassazione Civile, Ordinanza n. 27243/2025 del 11/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratori)
La controversia
La controversia nasce dalla reiterazione, per un lungo periodo, di contratti di lavoro a tempo determinato in favore di più lavoratori presso un ente pubblico locale. Il Tribunale aveva riconosciuto a ciascuno un risarcimento pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, ai sensi dell’art. 32 l. n. 183/2010, per l’abusiva successione dei contratti a termine. La Corte d’appello ha poi riformato parzialmente la decisione, ritenendo che la successiva assunzione a tempo indeterminato mediante procedura di stabilizzazione speciale avesse natura satisfattiva e fosse idonea a neutralizzare il danno da abuso. I lavoratori hanno quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001 e della giurisprudenza interna e UE, sostenendo che la stabilizzazione non fosse automatica né certa, ma solo eventuale e sopravvenuta dopo molti anni; 2) nullità della sentenza per contraddittorietà motivazionale ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per il richiamo alternativo e incompatibile a due diverse ipotesi dell’art. 20 d.lgs. n. 75/2017; 3) omesso esame di fatti decisivi, perché la Corte territoriale avrebbe valorizzato solo l’avvenuta stabilizzazione senza verificare le condizioni effettive della procedura; 4) ulteriore violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001, deducendo che la procedura di stabilizzazione si era in realtà svolta come un concorso riservato con selezione per titoli, graduatoria e prova idoneativa, quindi senza automatismo e senza nesso diretto tra abuso e assunzione, con conseguente permanenza del diritto al danno c.d. comunitario.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi, li ha trattati congiuntamente per connessione e ha accolto il ricorso. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, affinché riesamini la domanda risarcitoria applicando il principio di diritto per cui la mera assunzione a tempo indeterminato all’esito di una procedura concorsuale, sia pure riservata al personale precario, non elimina automaticamente il danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine se manca una stretta correlazione causale tra abuso e stabilizzazione. Il giudice di rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 32 l. 183/2010
12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto
richiamato come base della liquidazione del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine
art. 36 d.lgs. 165/2001
interpretato nel senso che la stabilizzazione può avere efficacia riparatoria solo se sussiste una stretta correlazione causale tra abuso e assunzione a tempo indeterminato
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato come parametro della nullità per insanabile contraddittorietà motivazionale
art. 20, comma 1, d.lgs. 75/2017
richiamato dalla Corte d’appello quale possibile base della procedura di stabilizzazione
art. 20, comma 2, d.lgs. 75/2017
richiamato come disciplina della selezione speciale riservata al personale precario; la Corte di cassazione osserva che, se l’assunzione avviene all’esito di una procedura concorsuale riservata, manca l’effetto automatico idoneo a sanare l’abuso
art. 3 l.r. n. 27/2016
indicato insieme ad altre leggi regionali come base normativa della stabilizzazione
l.r. n. 8/2018
richiamata come modifica della disciplina regionale di stabilizzazione
art. 22 l.r. n. 1/2019
richiamato come ulteriore base della procedura di stabilizzazione
l.r. n. 9/2020
richiamata come ulteriore base normativa della procedura di stabilizzazione
art. 30 L.R. n. 5/2014
richiamato per indicare i contratti a tempo determinato oggetto di proroga del personale stabilizzato
Massime di principio
- Nel lavoro pubblico privatizzato, la successiva assunzione a tempo indeterminato del lavoratore precario sana l’abuso della reiterazione dei contratti a termine solo se esiste una stretta correlazione tra la condotta illegittima e la stabilizzazione ottenuta.
- La stretta correlazione richiede che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell’ente autore dell’abuso e che sia effetto diretto e immediato della reiterazione dei contratti, non una mera chance di assunzione successivamente offerta al dipendente.
- L’assunzione all’esito di una procedura concorsuale, ancorché integralmente riservata al personale già a termine, non equivale di per sé a conversione né elimina automaticamente il diritto al risarcimento, perché l’instaurazione del rapporto a tempo indeterminato dipende da ulteriori condizioni selettive.
- La misura riparatoria è idonea a escludere il danno solo quando offra ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione o realizzi un automatismo collegato alla reiterazione del rapporto; in mancanza, l’abuso resta solo un antecedente remoto dell’assunzione.
- Il giudice di merito deve verificare in concreto la struttura della procedura di stabilizzazione e il nesso causale tra abuso e assunzione, non potendo limitarsi a constatare il solo esito finale dell’immissione in ruolo.
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