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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27240/2025 del 11/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra una lavoratrice e un'azienda sanitaria pubblica. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato la nullità dei termini apposti ai contratti e condannato la datrice di lavoro al risarcimento del danno parametrato all'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010. In appello, però, la Corte territoriale aveva escluso il risarcimento ritenendo che la successiva stabilizzazione della dipendente fosse integralmente satisfattiva e che non vi fosse abuso nella reiterazione dei contratti a termine. In sede di rinvio, dopo una precedente cassazione che aveva imposto di accertare in concreto il nesso tra abuso e stabilizzazione, la Corte d'appello ha nuovamente rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo che la stabilizzazione fosse avvenuta in forza del diritto di precedenza previsto per i lavoratori a termine. La lavoratrice ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 4-quater, d.lgs. n. 368/2001, poi sostituito dall'art. 24, comma 1, d.lgs. n. 81/2015, sostenendo che il diritto di precedenza non equivale a una procedura riservata di stabilizzazione e non rende l'assunzione automaticamente riparatoria dell'abuso; con il secondo motivo ha denunciato un vizio di motivazione ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per contrasto insanabile tra affermazioni inconciliabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, richiamando e applicando un recente precedente conforme. Ha ribadito che, nel lavoro pubblico privatizzato, la stabilizzazione può avere efficacia riparatoria dell'abuso da reiterazione di contratti a termine solo se esiste una stretta correlazione causale tra condotta abusiva e assunzione a tempo indeterminato. Tale nesso manca quando l'assunzione avviene nelle forme ordinarie di reclutamento ex art. 35, lett. b), d.lgs. n. 165/2001 e il lavoratore si avvale del diritto di precedenza ex art. 24 d.lgs. n. 81/2015, poiché in tal caso l'immissione in ruolo è solo agevolata, non determinata, dalla precedente reiterazione contrattuale. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, perché riesamini la domanda attenendosi al principio di diritto enunciato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 4-quater, d.lgs. n. 368/2001

    Il diritto di precedenza riconosciuto al lavoratore a termine non trasforma la procedura selettiva in una procedura riservata e non basta, da solo, a rendere l'assunzione a tempo indeterminato misura riparatoria automatica dell'abuso.

  • art. 24, comma 1, d.lgs. n. 81/2015

    La norma sul diritto di precedenza non equivale a una stabilizzazione automatica; può incidere sull'esito dell'assunzione, ma non sostituisce la necessaria verifica della stretta correlazione causale con l'abuso.

  • art. 35, lett. b), d.lgs. n. 165/2001

    L'assunzione nelle forme ordinarie di reclutamento, anche se accompagnata da diritto di precedenza, esclude di regola il nesso diretto e immediato tra abuso nella reiterazione dei contratti a termine e stabilizzazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il motivo di ricorso deduceva un vizio di motivazione per contrasto insanabile tra affermazioni inconciliabili, ma è rimasto assorbito dall'accoglimento della censura principale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La censura sul vizio processuale di motivazione apparente o mancante è stata prospettata come motivo di ricorso, ma non è stata esaminata nel merito per effetto dell'accoglimento del primo motivo.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama un precedente recente per dare continuità all'orientamento giurisprudenziale già espresso sul tema.

  • art. 32, comma 5, L. n. 183/2010

    La norma era stata utilizzata in primo grado per quantificare il risarcimento del danno da illegittima apposizione del termine, ma la statuizione risarcitoria è stata poi esclusa dai giudici di merito e il tema è tornato in cassazione in relazione alla riparazione dell'abuso.

  • clausola 5 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    L'assunzione a tempo indeterminato può valere come misura adeguata e satisfattiva dell'abuso solo se vi è una stretta correlazione tra l'illecita reiterazione dei contratti e la stabilizzazione, secondo i criteri elaborati dalla Corte di giustizia e recepiti dalla Cassazione.

Massime di principio

  • Nel lavoro pubblico privatizzato, la stabilizzazione del lavoratore a termine può neutralizzare l'illecito da abusiva reiterazione dei contratti solo se costituisce effetto diretto e immediato dell'abuso, e non una mera occasione o agevolazione indiretta.
  • La stretta correlazione causale tra abuso e assunzione a tempo indeterminato richiede che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell'ente autore dell'abuso e che sia specificamente finalizzata al superamento del precariato.
  • L'assunzione ottenuta mediante procedure ordinarie di reclutamento, ancorché precedute da diritto di precedenza o da requisiti favorevoli al lavoratore già a termine, non equivale di per sé a una procedura di stabilizzazione idonea a escludere il risarcimento del danno comunitario.
  • Il diritto di precedenza può incidere sulla chance di assunzione, ma una mera chance non ha, di regola, efficacia integralmente riparatoria dell'abuso da contratti a termine reiterati.
  • Quando il primo motivo di ricorso è accolto e definisce la questione decisiva, il motivo subordinato o concorrente che investe un vizio motivazionale può restare assorbito.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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