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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24274/2025 del 31/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso per equa riparazione ex L. n. 89/2001 proposto da un soggetto che lamentava l'irragionevole durata di una procedura fallimentare; la Corte d'appello aveva emesso decreto monitorio di accoglimento, poi opposto da entrambe le amministrazioni statali. In opposizione, l'amministrazione aveva sostenuto: (i) il difetto di legittimazione/titolarità passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, poiché il soggetto passivo corretto era il Ministero della Giustizia; (ii) l'erroneità della rettifica/sanatoria operata dal giudice; (iii) l'inefficacia del decreto per mancata notifica al Ministero della Giustizia entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 5, comma 2, L. n. 89/2001. La Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione ritenendo applicabile l'art. 4 L. n. 260/1958, qualificando l'errore come irregolarità sanabile e disponendo la rinnovazione della notifica nella fase a contraddittorio pieno. In cassazione le amministrazioni hanno denunciato, con due motivi, violazione dell'art. 112 c.p.c. e falsa applicazione degli artt. 3 e 5 L. n. 89/2001, dell'art. 4 L. n. 260/1958 e dell'art. 153 c.p.c., sostenendo che: la questione attiene al merito e non a mera irregolarità; l'art. 4 L. n. 260/1958 non sarebbe applicabile alla struttura bifasica del procedimento di equa riparazione; la mancata notifica al soggetto corretto comporterebbe l'inefficacia del decreto, non la rimessione in termini, e la rimessione sarebbe stata disposta d'ufficio senza istanza di parte.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate tutte le censure: non vi è stata ultrapetizione, perché la questione della corretta individuazione dell'amministrazione da evocare in giudizio e della sanatoria dell'errore era già nel perimetro del giudizio di opposizione; l'erronea individuazione del Ministero legittimato a resistere integra una irregolarità sanabile ai sensi dell'art. 4 L. n. 260/1958, applicabile anche alle distinte soggettività pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato; nel procedimento ex L. n. 89/2001 la fase di opposizione è fase a cognizione piena del medesimo procedimento, e in tale sede può essere disposta la rinnovazione della notifica. Inoltre, la nullità o irregolarità della notifica del decreto non determina l'inefficacia del decreto monitorio, che è configurabile solo in caso di mancata notifica o notificazione giuridicamente inesistente nel termine; la notifica, anche se nulla, esclude l'inefficacia e rileva soltanto ai fini dell'opposizione tardiva. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna solidale delle amministrazioni alle spese di legittimità, con distrazione in favore del difensore del controricorrente antistatario, e con applicazione delle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 3 L. 24 marzo 2001, n. 89

    individua il soggetto pubblico passivamente legittimato nel procedimento di equa riparazione e disciplina il procedimento monitorio; l'errore di individuazione del destinatario della notifica non impedisce la sanatoria nella fase di opposizione.

  • art. 5 L. 24 marzo 2001, n. 89

    la mancata notificazione nel termine rileva ai fini dell'inefficacia del decreto; la notifica nulla o irregolare non produce inefficacia, ma può incidere sulla tempestività dell'opposizione.

  • art. 4 L. 25 marzo 1958, n. 260

    si applica anche quando l'errore di identificazione riguardi distinte soggettività pubbliche avvalendosi dell'Avvocatura dello Stato; opera come rimessione in termini/rinnovazione della notifica nella fase a contraddittorio pieno, non come automatica stabilizzazione degli effetti della notifica errata.

  • art. 112 c.p.c.

    non è violato quando il giudice applica d'ufficio la norma processuale pertinente alla fattispecie già devoluta al suo esame, senza pronunciare su questioni estranee al thema decidendum.

  • art. 153 c.p.c.

    è richiamato per sostenere che la rimessione in termini richiederebbe istanza di parte, ma la Corte non accoglie la censura perché la sanatoria è ricondotta all'art. 4 L. n. 260/1958 nel contesto del giudizio di opposizione.

  • art. 360 c.p.c.

    norma sul sindacato di legittimità invocata dai ricorrenti per denunciare violazioni di legge e errori processuali.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato quanto alla definizione accelerata dei ricorsi manifestamente infondati e alla partecipazione del consigliere delegato; la Corte esclude che ciò comporti incompatibilità del collegio.

  • art. 51 c.p.c.

    esclusa l'incompatibilità del consigliere delegato proponente rispetto al collegio che definisce il giudizio.

  • art. 52 c.p.c.

    richiamato in tema di incompatibilità del giudice, esclusa nel caso concreto.

  • art. 96 c.p.c.

    la Corte applica la condanna al pagamento di ulteriori somme in ragione della definizione del ricorso come manifestamente infondato nel procedimento di definizione accelerata, precisando che la disposizione si applica anche alla P.A.

  • art. 644 c.p.c.

    l'inefficacia del decreto ingiuntivo è riconducibile solo alla mancata o giuridicamente inesistente notificazione nel termine, non alla nullità o irregolarità della notifica.

  • art. 650 c.p.c.

    la nullità o irregolarità della notifica del decreto rileva solo per consentire l'opposizione tardiva, se ha impedito la tempestiva conoscenza del decreto.

  • art. 645 c.p.c.

    indicato come rimedio ordinario esperibile quando il decreto è stato notificato, anche se la notifica è nulla o fuori termine.

  • art. 188 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 644 c.p.c. sulla disciplina dell'inefficacia del decreto ingiuntivo.

Massime di principio

  • Nel procedimento di equa riparazione, l'erronea individuazione dell'amministrazione statale da evocare in giudizio integra una irregolarità sanabile, quando l'atto sia comunque pervenuto all'Avvocatura dello Stato che difende il soggetto pubblico interessato.
  • L'art. 4 L. n. 260/1958 è applicabile anche in presenza di soggettività pubbliche distinte e autonome, purché entrambe rientrino nel patrocinio dell'Avvocatura dello Stato; la sua funzione è consentire la rinnovazione della notifica e la rimessione in termini del soggetto pretermesso.
  • Nel procedimento ex L. n. 89/2001 la fase di opposizione non è un giudizio autonomo, ma una fase a cognizione piena del medesimo procedimento: è quindi in tale fase che può essere disposta la sanatoria del vizio notificatorio e consentita la difesa nel merito.
  • La nullità o irregolarità della notificazione del decreto monitorio non determina di per sé l'inefficacia del decreto; tale inefficacia sussiste solo in caso di mancata notificazione o notificazione giuridicamente inesistente nel termine previsto.
  • Quando il decreto è stato comunque notificato, ancorché nullo o irregolare, il rimedio ordinario è l'opposizione; la notifica viziata può assumere rilievo solo per l'opposizione tardiva se ha impedito la tempestiva conoscenza dell'atto.
  • Non vi è ultrapetizione se il giudice applica la disciplina della sanatoria notificatoria alle questioni effettivamente dedotte dalle parti e già devolute al suo esame, anche facendo uso del principio iura novit curia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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