Cassazione Penale, Sentenza n. 34895/2023 del 11/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della condanna per porto ingiustificato di un coltello a serramanico (art. 4 l. 18/04/1975 n.110): il ricorrente sosteneva che il porto fosse giustificato per l'uso connesso al taglio di sostanza stupefacente detenuta per uso personale (per la quale era stato assolto ai sensi dell'art. 73 TU Stup.), chiedeva inoltre l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.) e contestava la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo relativo al giustificato motivo perché tale giustificazione non era stata tempestivamente dedotta al momento del controllo e quindi non poteva essere valutata in appello di legittimità. Ha ritenuto infondata la censura sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche, osservando che non era stata formulata specifica istanza in tal senso. Ha invece accolto il motivo relativo all'omessa pronuncia e motivazione sulla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.: la sentenza del Tribunale è stata annullata con rinvio limitatamente alla verifica dei presupposti della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, mentre resta impregiudicata la responsabilità per il porto del coltello e la sanzione principale (ammenda di 200 euro)
Norme richiamate
legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4
Il divieto di porto di armi o strumenti atti ad offendere opera "senza giustificato motivo"; la Corte interpreta la clausola del giustificato motivo come 'valvola di sicurezza' che esclude la punibilità se il motivo è tempestivamente dedotto e valutabile al momento del controllo; tardive allegazioni sono irrilevanti
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha rilevato l'omessa valutazione/motivazione della richiesta da parte del giudice di merito e ha disposto l'annullamento con rinvio per nuovo esame limitato a questo profilo; il giudice di rinvio non può dichiarare estinto il reato per prescrizione maturata dopo l'annullamento parziale
art. 73 Testo Unico stupefacenti (TU Stup.)
Rilevata l'assoluzione dell'imputato per detenzione per uso personale, la Corte osserva che tale fatto non equivale automaticamente a giustificare il porto dell'arma ma può essere rilevante in sede di valutazione della particolare tenuità ex art. 131-bis
Sentenza Corte Costituzionale 13 gennaio 2004, n. 5
Principio secondo cui le clausole del tipo "senza giustificato motivo" hanno natura elastica e servono ad evitare che la sanzione penale colpisca condotte in concrete situazioni in cui l'osservanza del precetto è 'inesigibile'; tuttavia la valutazione richiede che il motivo sia tempestivamente dedotto e accertabile
Massime di principio
- La sussistenza di un "giustificato motivo" per il porto di un'arma o strumento deve essere tempestivamente dedotta al momento del controllo: allegazioni tardive in sede di impugnazione sono generalmente inammissibili
- L'assoluzione per detenzione di stupefacenti a uso personale non costituisce di per sé giustificazione automatica del porto di un coltello, ma può essere elemento rilevante per valutare la particolare tenuità del fatto ai fini dell'art. 131-bis
- Il giudice di merito è tenuto a esaminare e motivare espressamente le richieste di applicazione dell'art. 131-bis; la mancata motivazione su tale punto determina l'annullamento con rinvio per nuovo esame limitato
- La richiesta di circostanze attenuanti generiche deve essere specificamente formulata e motivata in sede di conclusioni; in mancanza, il diniego non richiede una motivazione dettagliata
- In caso di annullamento parziale limitato alla verifica della tenuità del fatto, il giudice di rinvio non può dichiarare estinto il reato per prescrizione intervenuta successivamente all'annullamento stesso
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