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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 37602/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del valore attribuito a terreno e fabbricato rurale ai fini dell'imposta di registro. La ricorrente censurava: 1) contraddizione motivazionale della CTR che, da un lato, aveva ritenuto congruo il prezzo dichiarato nell'atto di compravendita e, dall'altro, aveva attribuito al terreno un valore di 4,56 €/mq (valori agricoli medi U.T.E. 2004) molto superiore al prezzo dichiarato; 2) omissione di esame dei valori agricoli medi 2010 (perizia di parte dell'ing. Polichetti) che indicavano valori inferiori di circa il 30% rispetto a 4,56 €/mq; 3) omissione dell'esame delle caratteristiche particolari del terreno (forti pendenze, vallone, parti impraticabili) e della perizia che indicava prezzi di mercato di fondi analoghi intorno a 0,50 €/mq; 4) contrasto relativo all'inedificabilità assoluta del fabbricato e alla sua valutazione (perizia di parte riteneva il rudere non ricostruibile, valore 6.200 €, mentre l'avviso indicava 68.200 €); 5) motivazione apparente circa la congruità della stima del fabbricato non adeguatamente confrontata con la perizia di parte.

La decisione

La Corte ha dato parziale accoglimento al ricorso: ha accolto il primo motivo (riqualificato come vizio di motivazione ex art. 360, co.1, n.4 c.p.c.), ritenendo sussistente un contrasto irriducibile nella motivazione della CTR circa il valore del terreno (la CTR aveva contemporaneamente affermato la corrispondenza del prezzo dichiarato al prezzo di mercato e poi attribuito al terreno 4,56 €/mq, valore di gran lunga superiore). Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente alla valutazione del terreno e la causa è stata rinviata alla Commissione regionale tributaria di Campania (sezione distaccata di Salerno), in diversa composizione, per una rinnovata valutazione del valore del terreno ai fini dell'imposta di registro. I motivi relativi al valore del terreno (secondo e terzo) sono assorbiti dall'accoglimento del primo. Sono invece stati rigettati i motivi relativi al fabbricato rurale (quarto e quinto): la Corte ha ritenuto che la CTR abbia sufficientemente motivato, nel merito, la propria valutazione sul punto e che la valutazione di merito circa la ristrutturabilità del rudere non sia sindacabile in sede di legittimità salvo vizio di motivazione, che non è stato ravvisato.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.

    "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"

    La norma riguarda l'omesso esame di fatti decisivi; la Corte osserva che talune doglianze in fatto non rientravano propriamente in questo parametro e procede a ricondurle alla fattispecie più adeguata (n.4) quando emerge un vizio di motivazione.

  • art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.

    "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili"

    Usata dalla Corte per censurare la motivazione della CTR quando questa contiene affermazioni inconciliabili sul punto decisivo (qui: il valore del terreno), integrando nullità di motivazione e giustificando la cassazione.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Rammentato come fondamento costituzionale dell'obbligo di motivazione; la Corte richiama che la motivazione non può essere assente, apparente o meramente inconoscibile.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato in relazione agli obblighi di motivazione nel processo civile; contribuisce al quadro in cui si valuta la sufficienza della motivazione di merito.

  • art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134

    Riferimento alla riformulazione dell'art. 360 c.p.c.; la Corte applica la nuova disciplina anche alle sentenze pubblicate dopo la data di efficacia, influenzando l'interpretazione delle ipotesi di censura per cassazione.

  • art. 384, co. 2, c.p.c.

    Citata dalla difesa erariale come rimedio per presunte contraddizioni apparenti nella motivazione; la Corte esclude che qui si tratti di mera contraddizione correggibile ex art. 384(2), rilevando la natura sostanziale e non rimediabile della contraddizione motivazionale rilevata.

  • art. 348-ter, u.c., c.p.c.

    Richiamato in relazione ai limiti di impugnazione (es. doppia conforme): la Corte osserva che alcune censure erano inammissibili o precluse laddove la decisione d'appello si fosse conformata a quella di primo grado salvo che non emergano ragioni di fatto diverse.

Massime di principio

  • Un vizio di motivazione consistente in affermazioni tra loro inconciliabili circa un fatto decisivo (es. il valore di un bene) può determinare la cassazione ai sensi dell'art. 360 co.1 n.4 c.p.c.; non è necessario che il ricorrente abbia perfettamente intitolato il motivo se il vizio è chiaramente individuabile.
  • Le doglianze formulate come "omesso esame" (art. 360 n.5) possono essere riqualificate dalla Corte in altre fattispecie (es. n.4) se dal contenuto emerge un diverso vizio (es. contraddittorietà della motivazione).
  • Per impugnare con successo la valutazione giudiziale di un bene occorre dimostrare un vizio della motivazione o l'omesso esame di fatti decisivi: il semplice dissenso sulla valutazione di merito non basta.
  • Quando la CTR o il giudice di merito ritiene un fabbricato ristrutturabile, la parte che sostiene il contrario deve produrre prove chiare dell'assoluta inedificabilità/inerzia; altrimenti la valutazione di merito resta insindacabile in Cassazione salvo vizio motivazionale.
  • Se la decisione di appello è "doppia conforme" a quella di primo grado, la censura è generalmente inammissibile se non si dimostra che le ragioni di fatto tra le due decisioni sono diverse.
  • In cause di valore fondiario è utile fornire prove aggiornate e specifiche (valori agricoli dell'anno pertinente, perizie dettagliate sulle caratteristiche del terreno, comparazioni di mercato) e segnalare espressamente ogni incoerenza motivazionale per poter ottenere un riesame in sede di legittimità.

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