Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 06709/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per lesioni personali e minacce aggravate. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge processuale e vizio di motivazione: contestava l'identificazione dell'imputato, prospettando una diversa ricostruzione dei fatti e una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, ma senza censurare specificamente l'iter argomentativo della decisione impugnata e senza dedurre ritualmente un travisamento della prova. Inoltre contestava la ritenuta recidiva e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo in sostanza una diversa valutazione dei fatti e della sua personalità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sull'identificazione fosse in realtà una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e che non fosse stato dedotto in modo rituale un travisamento della prova. Ha inoltre reputato generiche e manifestamente infondate le censure sulla recidiva, poiché la Corte di merito aveva motivato sulla base di numerosi precedenti anche specifici e sulla continuità della condotta, e quelle sulle attenuanti generiche, poiché il giudice di merito aveva valorizzato in modo congruo gli elementi di cui all'art. 133 c.p. e la negativa personalità dell'imputato. All'inammissibilità è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    È richiamato come parametro per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ritiene congrua la motivazione di merito che ha valorizzato gli elementi ivi previsti, ritenuti prevalenti e ostativi al riconoscimento delle attenuanti.

  • art. 616 c.p.p.

    È applicato per la conseguenza economica dell'inammissibilità del ricorso: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una mera rilettura alternativa del compendio probatorio: il ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e indicare in modo rituale eventuali travisamenti della prova.
  • Il travisamento della prova non può essere denunciato in modo generico mediante il semplice richiamo di alcune risultanze acquisite o mediante la proposta di una diversa lettura dei fatti.
  • La valutazione della recidiva è sorretta da motivazione logicamente apprezzabile quando il giudice evidenzi la pluralità e gravità dei precedenti, anche specifici, e la continuità criminosa quale indice di accresciuta pericolosità.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito dia conto in modo congruo degli elementi di cui all'art. 133 c.p. e della personalità negativa dell'imputato, senza che il ricorso si confronti specificamente con tale motivazione.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, salvo assenza di colpa, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.