Cassazione Penale, Ordinanza n. 35243/2026 del 02/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha contestato il decreto emesso ai sensi dell’art. 35 Ord. pen., che non aveva autorizzato l’acquisto di una rivista. Il Tribunale di sorveglianza di Reggio Emilia ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione, che ha riqualificato il reclamo come ricorso per cassazione. L’impugnazione era stata redatta e sottoscritta personalmente dal detenuto e presentata all’ufficio matricola dell’istituto penitenziario di Parma. La Corte ha rilevato sia che, ai sensi dell’art. 613 c.p.p. come modificato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da un difensore iscritto all’albo speciale, sia che il provvedimento impugnato riguardava un reclamo generico relativo a modalità di esercizio della detenzione, non un diritto soggettivo del detenuto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto ostativa, da un lato, la sottoscrizione personale dell’atto da parte del detenuto, in contrasto con l’art. 613 c.p.p.; dall’altro, ha rilevato che non è consentito il ricorso per cassazione contro l’ordinanza resa su reclamo generico relativo a provvedimenti che incidono soltanto sulle modalità di esercizio dei diritti del detenuto e restano affidati alla discrezionalità dell’Amministrazione penitenziaria per esigenze di ordine e disciplina. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; la Corte ha valutato il contenuto del ricorso e non ha ravvisato elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione dell’inammissibilità.
Norme richiamate
il Tribunale di sorveglianza di Reggio Emilia ha trasmesso a questa Corte gli atti relativi al reclamo formulato da Massimo Perrone avverso il decreto emesso ai sensi dell’art. 35 Ord. pen.
La disposizione è indicata quale base del decreto oggetto di reclamo; la decisione non ne sviluppa una specifica interpretazione.
l'art. 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione
Il ricorso per cassazione e gli atti indicati dalla norma devono essere sottoscritti da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale del detenuto determina l’inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale della parte comporta l’inammissibilità.
- Non è consentito il ricorso per cassazione contro l’ordinanza emessa sul reclamo generico relativo a provvedimenti che non incidono sui diritti soggettivi del detenuto, ma soltanto sulle modalità del loro esercizio, affidate alla discrezionalità dell’Amministrazione penitenziaria in funzione delle esigenze di ordine e disciplina.
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