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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18781/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la sua responsabilità per un reato in materia di stupefacenti, contestato come fatto commesso il 19 luglio 2011. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione e travisamento della prova, lamentando il mancato riconoscimento della fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con il secondo motivo contesta il mancato riconoscimento della continuazione con un precedente giudicato, sostenendo la sussistenza di un medesimo disegno criminoso rispetto a una sentenza definitiva della Corte di appello di Napoli del 3 dicembre 2015.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e ha confermato la sentenza impugnata. Ha ritenuto che il primo motivo fosse non specifico, perché sostanzialmente reiterativo di una doglianza già proposta in appello e già disattesa con motivazione congrua, e ha ribadito che la Corte territoriale aveva correttamente valutato unitariamente la condotta, il contesto organizzato e la programmazione di future attività di compravendita e rifornimento di quantitativi non modesti di cocaina, escludendo la lieve entità. Ha inoltre ritenuto il secondo motivo generico e comunque reiterativo, osservando che non era stata allegata la sentenza di riferimento e che, in ogni caso, vi era diversità oggettiva tra i reati, essendo la precedente condanna relativa a detenzione e porto di armi da sparo e munizioni. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    Disposizione incriminatrice posta a base della condanna per il fatto di stupefacenti.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Invocato dalla difesa per ottenere la qualificazione del fatto nella ipotesi lieve; la Corte ritiene corretta l'esclusione della lieve entità alla luce della complessiva gravità della condotta e del contesto organizzato.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 192 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo, ma la decisione valorizza il giudizio di motivazione e la tenuta del compendio probatorio senza ravvisare vizi logico-giuridici.

Massime di principio

  • La doglianza in cassazione che si limiti a reiterare pedissequamente motivi già dedotti in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile perché non assolve alla funzione di critica argomentata.
  • Ai fini della qualificazione del fatto di spaccio nella fattispecie lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, il giudice deve procedere a una valutazione complessiva della condotta, del quantitativo e del contesto criminoso; la presenza di un'organizzazione, di più soggetti e di rifornimenti non modesti può giustificare l'esclusione della lieve entità.
  • La richiesta di riconoscimento della continuazione con un giudicato precedente richiede l'allegazione della sentenza di riferimento e la dimostrazione di un medesimo disegno criminoso; in assenza di tali elementi, e in presenza di oggettiva diversità tra i reati, la doglianza è generica e infondata.
  • Quando il ricorso è dichiarato manifestamente infondato o inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che emergano ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazioneOnere della prova

Testo integrale

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