Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 22136/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna per il reato di evasione già pronunciata nei gradi di merito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per evasione. Nel ricorso venivano dedotti profili attinenti al giudizio di responsabilità, alla sussistenza dello stato di necessità e all'elemento soggettivo del dolo. La Corte di cassazione ha ritenuto le doglianze inammissibili perché, per un verso, riproducevano in sostanza censure già esaminate e respinte dai giudici di merito, mirando a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti; per altro verso, erano generiche e non si confrontavano in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    La sentenza impugnata riguardava una condanna per evasione; la Cassazione non entra nel merito della configurabilità del reato, limitandosi a rilevare l'inammissibilità dei motivi di ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    È applicata la conseguenza economica dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate dai giudici di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Non può essere richiesto in cassazione un nuovo giudizio sul fatto mediante la sollecitazione di una diversa valutazione delle prove o di una ricostruzione alternativa della vicenda.
  • Le doglianze devono essere specifiche e autosufficienti rispetto alla motivazione impugnata; la genericità del motivo comporta l'inammissibilità.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.