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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12605/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per reati tributari. Dal testo emerge che la difesa non ha formulato una censura specifica rispetto al reato ex art. 4 del d.lgs. 74/2000, relativo alla presentazione della dichiarazione, mentre ha concentrato le doglianze sul distinto reato omissivo ex art. 5 del medesimo decreto. La ricostruzione difensiva contestava, in sostanza, la riferibilità all'imputato della responsabilità per omessa dichiarazione, prospettando che l'eventuale gestione effettiva della società fosse in capo a un diverso amministratore di fatto. La Corte rileva però che la sentenza impugnata fondava la condanna anche su un ulteriore e autonomo profilo: l'imputato non sarebbe stato un mero titolare formale, perché risultava intestatario dei conti correnti societari, sui quali venivano compiute numerose movimentazioni bancarie, ed era il soggetto con cui i testimoni avevano riferito di avere avuto esclusivamente rapporti. Il ricorso, trascurando questa parte decisiva della motivazione e attaccando solo l'argomento residuale sull'ipotetica esistenza di un diverso amministratore di fatto, è stato ritenuto inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la difesa non aveva censurato in modo specifico una delle rationes decidendi poste a base della condanna, ossia la responsabilità dell'imputato quale soggetto non meramente fittizio ma coinvolto nella gestione societaria e nei rapporti bancari. È stato inoltre richiamato il principio per cui, in tema di omessa dichiarazione, il legale rappresentante di un ente che non ne abbia la gestione effettiva risponde come autore principale della condotta, essendo direttamente obbligato ex lege agli adempimenti dichiarativi. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4 d.lgs. 74/2000

    Norma richiamata come reato rispetto al quale il ricorso non contiene una censura specifica; il testo indica che la contestazione riguardava la presentazione della dichiarazione da parte dell'imputato.

  • art. 5 d.lgs. 74/2000

    Norma richiamata quale distinto reato omissivo di omessa dichiarazione, rispetto al quale la censura difensiva era stata invece impostata.

  • art. 40, comma 2, c.p.

    Richiamato per escludere che il legale rappresentante privo di effettiva gestione risponda solo per violazione di obblighi di vigilanza e controllo; la Corte afferma che egli risponde come autore principale, perché obbligato ex lege alla presentazione delle dichiarazioni fiscali.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile quando non confronta tutte le autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata; è insufficiente censurare solo una delle motivazioni se un'altra resta intatta e di per sé idonea a sorreggere la decisione.
  • In materia di omessa dichiarazione tributaria, il legale rappresentante di un ente è il soggetto direttamente obbligato ex lege alla presentazione delle dichiarazioni fiscali e risponde come autore principale del reato, anche se non abbia la gestione effettiva della società.
  • Quando la sentenza di merito valorizza elementi fattuali autonomi, come l'intestazione dei conti correnti societari, le movimentazioni bancarie e i rapporti esclusivi con terzi, il ricorrente deve confutarli specificamente; la mancata critica di tali elementi rende il ricorso vulnerabile sotto il profilo dell'inammissibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove non possa escludersi la colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione infedeleOmessa dichiarazioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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