Cassazione Penale, Ordinanza n. 12492/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Corte di appello aveva riformato la decisione di primo grado, in esito a un accordo delle parti ex art. 599-bis c.p.p., rideterminando la pena nei confronti di due imputati per i reati di truffa e rapina. Uno dei ricorrenti lamentava l’omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 114 c.p. L’altro deduceva l’erronea determinazione della pena per mancata riduzione in relazione all’attenuante del risarcimento del danno. La Corte di cassazione ha esaminato tali doglianze solo per rilevarne l’inammissibilità, perché l’accordo sui punti concordati preclude la deduzione in sede di legittimità di censure diverse, salvo il caso di pena illegale o applicata a reato prescritto; evenienza non ravvisata nel caso concreto, poiché le contestazioni riguardavano esclusivamente la valutazione di circostanze attenuanti e quindi un profilo interno alla legalità della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che, avendo le parti concordato i punti poi recepiti nella sentenza di appello ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., i ricorrenti avessero rinunciato a dedurre in cassazione censure ulteriori, anche rilevabili d’ufficio, salvo i casi di pena illegale o di sanzione applicata a reato già prescritto. Poiché le doglianze riguardavano soltanto l’applicazione di attenuanti e la quantificazione della pena, senza integrare un’ipotesi di illegalità della sanzione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
L’accordo delle parti sui punti concordati comporta la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità doglianze diverse da quelle che attengono a pena illegale o a sanzione irrogata per reato prescritto.
La censura riguardava la mancata applicazione della circostanza attenuante del concorso di persone di minima importanza, ma la Corte non ne ha esaminato il merito perché la doglianza era preclusa dall’accordo ex art. 599-bis c.p.p.
Sono i reati per i quali la Corte di appello ha rideterminato la pena nei confronti degli imputati.
Non espressamente citato nel testo.
Massime di principio
- Nel rito concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., l’accordo delle parti sui punti della decisione limita il perimetro del successivo ricorso per cassazione, precludendo doglianze ulteriori anche se rilevabili d’ufficio.
- L’unica deroga alla preclusione derivante dall’accordo è data dalla denuncia di una pena illegale o dell’applicazione della sanzione a un reato già estinto per prescrizione.
- Le censure che attengono alla valutazione di circostanze attenuanti o alla mera quantificazione della pena non integrano, di regola, un vizio di illegalità della sanzione quando la pena sia stata determinata in conformità all’accordo processuale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per violazione dei limiti propri del giudizio di legittimità, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende, salvo ragioni di esonero.
Come è indicizzato
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