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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12537/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Con il primo motivo ha dedotto l'insussistenza della fattispecie, sostenendo che la condotta si sarebbe esaurita in una mera fuga, priva di idoneità minatoria e quindi inidonea a integrare il reato. Con il secondo motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio, lamentando la mancata esclusione della recidiva contestata ovvero il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo estraneo al sindacato di legittimità perché la sentenza impugnata aveva motivato in modo logico, coerente e puntuale; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché la motivazione della Corte di merito era sorretta da un percorso logico immune da vizi.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    È il reato per il quale era stata emessa la sentenza impugnata; la Corte non entra nel merito della sua configurabilità, ma rileva che la motivazione di merito sulla sussistenza del fatto è immune da censure di legittimità.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato implicitamente attraverso la doglianza sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte non ravvisa vizi nella motivazione del giudice di merito sul mancato riconoscimento o sulla graduazione del beneficio.

  • art. 99 c.p.

    Richiamato implicitamente attraverso la doglianza sulla recidiva contestata; la Corte considera la motivazione di merito sul punto logicamente adeguata e non censurabile in sede di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sovrapporre alla motivazione del giudice di merito una diversa lettura dei fatti, quando la sentenza impugnata sia sorretta da argomentazione logica, coerente e puntuale.
  • La doglianza che contesti la qualificazione della condotta come reato, ma si risolva in una mera alternativa ricostruzione fattuale, è inammissibile se non evidenzia un vizio logico o giuridico della motivazione impugnata.
  • Le censure sulla recidiva e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non sono scrutinabili in cassazione quando il giudice di merito abbia espresso una motivazione adeguata e immune da vizi manifesti.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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