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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12493/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha riqualificato l'impugnazione proposta dalla persona offesa come reclamo ex art. 410-bis, comma 3, c.p.p. e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano, ritenuto giudice competente a conoscere del reclamo. Non è stata quindi esaminata nel merito la doglianza sull'archiviazione, ma è stato applicato il principio di conservazione degli atti e di favor impugnationis.

Esito

NON DETERMINABILE

Favorevole al ricorrente (persona offesa)

La controversia

Il ricorrente, nella qualità di persona offesa e di oppositore all'archiviazione, ha impugnato il provvedimento con cui il GIP aveva disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti dell'indagata per i reati di truffa e appropriazione indebita. Ha dedotto, da un lato, la mancata instaurazione del contraddittorio, sostenendo che il decreto di archiviazione fosse stato emesso senza l'avviso alla persona offesa che ne aveva fatto richiesta; dall'altro, ha censurato l'incongruità della motivazione, ritenendo che il giudice non avesse considerato le ragioni poste a fondamento dell'accoglimento del reclamo avverso un precedente decreto di archiviazione. La Corte ha però ritenuto che, in presenza di un decreto di archiviazione emesso in assenza dell'avviso alla persona offesa, il rimedio esperibile fosse il reclamo ex art. 410-bis c.p.p.; pertanto il ricorso per cassazione andava qualificato come reclamo, con trasmissione degli atti al giudice competente.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    Richiamato solo come uno dei reati per i quali era stato archiviato il procedimento.

  • art. 646 c.p.

    Richiamato solo come uno dei reati per i quali era stato archiviato il procedimento.

  • art. 410-bis c.p.p.

    reclamo della persona offesa ex art. 410-bis cod. proc. pen.

    Il provvedimento di archiviazione emesso senza l'avviso alla persona offesa, se richiesto, è impugnabile mediante reclamo; il ricorso per cassazione deve essere qualificato come reclamo e trasmesso al giudice competente.

Massime di principio

  • Quando contro un decreto di archiviazione risulti esperibile il reclamo della persona offesa previsto dall'art. 410-bis c.p.p., un ricorso erroneamente proposto per cassazione può e deve essere riqualificato nel rimedio corretto in applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis.
  • Il decreto di archiviazione pronunciato senza il necessario avviso alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta non determina l'esame immediato del ricorso per cassazione, ma impone la trasmissione degli atti al giudice competente per il reclamo.
  • In sede di qualificazione dell'impugnazione, la Corte privilegia il rimedio effettivamente previsto dall'ordinamento per il tipo di vizio dedotto, evitando regressioni processuali non necessarie e salvaguardando l'interesse sostanziale della parte che ha impugnato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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